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Risoluzione Agenzia Entrate n. 334 del 01.08.2008
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Istanza di interpello - Società Cooperativa Alfa - Legge 26 gennaio 1983, n. 18 - Emissione di scontrino fiscale da parte di terzi per conto del cedente in luogo della fattura - Inammissibilità
Risoluzione Agenzia Entrate n. 334 del 01.08.2008Quesito
La società cooperativa istante opera nell'ambito di uno "spaccio-mercato coperto" situato in una struttura polifunzionale, dove i singoli produttori agricoli espongono i propri prodotti. Non potendo assicurare la propria presenza nella struttura, i produttori agricoli delegano l'attività materiale di cessione dei beni e la riscossione del corrispettivo alla società cooperativa stessa.
All'interno della struttura si concentra un elevato numero di produttori agricoli, dei quali solo alcuni rientrano nel regime di esonero disciplinato dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero sono esentati dall'emissione dello scontrino o ricevuta fiscale, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (trattasi degli agricoltori cui si applica l'articolo 34, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972).
Ciò posto, la cooperativa istante chiede di conoscere come sia possibile ottemperare agli obblighi previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, da parte degli operatori obbligati a certificare i corrispettivi.Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
La cooperativa istante ritiene, sulla scorta di un'apposita autorizzazione dei singoli produttori agricoli soggetti d'imposta, di poter fiscalizzare in proprio un unico registratore di cassa e di poter emettere, all'atto della singola cessione, uno scontrino fiscale con l'indicazione analitica dei beni ceduti e del produttore agricolo cedente mediante l'indicazione della partita IVA dello stesso.
Successivamente, la cooperativa comunicherà a ciascun soggetto d'imposta l'esatto corrispettivo dei singoli beni ceduti, in modo da consentire la registrazione dei corrispettivi nei termini di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 633 del 1972.Parere dell'Agenzia delle Entrate
La soluzione interpretativa prospettata dall'istante è incompatibile con le disposizioni in materia di scontrino fiscale recate dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e dal decreto ministeriale di attuazione 23 marzo 1983. In particolare, l'articolo 1 del citato decreto ministeriale dispone che "per le cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci interni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura (...) deve essere rilasciato uno scontrino fiscale, avente le caratteristiche di cui al successivo art. 12, al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero al momento della consegna del bene o della ultimazione della prestazione. (...)."
Fra le predette caratteristiche di cui all'articolo 12 figura "il numero di partita IVA dell'emittente e ubicazione dell'esercizio". Lo stesso articolo 12 dispone, inoltre, al quarto comma, che "lo scontrino di chiusura giornaliera deve contenere, nell'ordine elencato: 1) il numero di partita IVA dell'emittente e l'ubicazione dell'esercizio; (...)".
Si richiama, inoltre, l'articolo 8 del medesimo decreto, ai sensi del quale "entro il giorno successivo a quello della messa in servizio dell'apparecchio misuratore fiscale, l'utente provvede a darne comunicazione al competente Ufficio unico delle entrate mediante apposita dichiarazione.
La dichiarazione (...) contiene i dati identificativi dell'utente (...) e l'ubicazione dell'esercizio in cui (il modello di misuratore fiscale) è in servizio. (...)."
Dalle norme citate si evince che l'apparecchio misuratore fiscale deve essere intestato ad un unico soggetto utilizzatore che coincide necessariamente con il contribuente cui appartengono le merci cedute, a nulla rilevando le modalità di esercizio dell'attività commerciale.
Nel caso di specie, quindi, ciascun produttore agricolo tenuto alla certificazione dei corrispettivi dovrà emettere ricevuta fiscale ovvero, alternativamente, dotarsi di un proprio misuratore fiscale per l'emissione dello scontrino fiscale, in applicazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 1996, n. 696, ai sensi del quale "1. I corrispettivi delle cessioni di beni (...) per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, ma sussiste l'obbligo di certificazione fiscale stabilito dall'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono essere documentati, indipendentemente dall'esercizio di apposita opzione, mediante il rilascio della ricevuta fiscale (...) ovvero dello scontrino fiscale (...), con l'osservanza delle relative discipline."
Tanto precisato, non si condivide la soluzione interpretativa prospettata dall'istante.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.