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Risoluzione Agenzia Entrate n. 343 del 04.08.2008
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Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi in materia di investimenti
Risoluzione Agenzia Entrate n. 343 del 04.08.2008ESPOSIZIONE DEL QUESITO
L'Associazione Alfa ha presentato istanza di consulenza giuridica relativamente al regime IVA applicabile ai servizi di consulenza finanziaria alla luce del recepimento nell'ordinamento italiano della Direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari.
Con l'attuazione di tale Direttiva, avvenuta con Decreto Legislativo 17 settembre 2007, n. 164, la "consulenza in materia di investimenti" è stata compresa tra i servizi e le attività di investimento c.d. principali (cfr. articolo 1, comma 5, lettera f), del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, c.d. Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF), ovverosia tra le attività e i servizi che la legge riserva ai soggetti abilitati.
La medesima Direttiva ha altresì circoscritto la nozione di consulenza finanziaria facendo assurgere al rango di servizio di investimento (riservato ai soggetti abilitati) le sole raccomandazioni di investimento personalizzate che abbiano ad oggetto una o più operazioni relative ad uno strumento finanziario. Ogni altra tipologia di consulenza finanziaria è pur sempre consentita dalle nuove disposizioni agli intermediari mobiliari, ma, a differenza della consulenza in materia di investimenti, non è a questi esclusivamente riservata.
Ciò posto, l'Associazione Alfa ha chiesto di conoscere l'interpretazione della scrivente in ordine al regime IVA applicabile ai servizi di consulenza in materia di investimenti di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del TUF sopra richiamato e, in particolare, se ai suddetti servizi sia applicabile il regime di esenzione IVA di cui all'articolo 10, primo comma, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
-RISPOSTA DELLA DIREZIONE AL CONTRIBUENTE ISTANTE
Come noto, la Direttiva 2004/39/CE (c.d. Direttiva Mifid) persegue lo scopo di realizzare l'integrazione e l'ammodernamento dei mercati finanziari a livello europeo, rimuovendo le principali differenze esistenti tra gli Stati membri ed adeguando alle nuove caratteristiche del mercato la legislazione comunitaria.
In detto ambito la citata Direttiva ha tra l'altro chiarito il confine esistente tra consulenza personalizzata e consulenza in senso incidentale o generica. In particolare, ha ricondotto tra i "servizi e attività di investimento" la "consulenza in materia di investimenti" (consulenza personalizzata), sottoponendo ad autorizzazione il suo svolgimento abituale a titolo professionale. Tale consulenza si differenzia dalla c.d. consulenza generica che costituisce momento strumentale e preparatorio (potenzialmente) di qualsivoglia servizio di investimento ed alla quale possono essere ricondotte, ad esempio, le consulenze fornite in un quotidiano, giornale, rivista o in qualsiasi altra pubblicazione destinata al pubblico in generale.
L'attuazione di tale Direttiva, avvenuta con il Decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 ha portato alla modifica dell'articolo 1 del già citato TUF. In particolare, il novellato articolo 1, comma 5-septies, di tale testo unico definisce la consulenza in materia di investimenti quale "prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario.".
In altre parole la consulenza personalizzata in detta materia è volta a consentire ad un cliente di assumere decisioni di investimento "informate", ossia basate su una valutazione, operata dal consulente, non solo delle specifiche caratteristiche del cliente su cui la raccomandazione è fornita, ma anche delle caratteristiche dello strumento finanziario oggetto della raccomandazione stessa.
Inoltre, l'articolo 52 della Direttiva 2006/73/CE della Commissione del 10 agosto 2006, recante le modalità di esecuzione della Direttiva Mifid, prevede che tali raccomandazioni devono avere ad oggetto una delle seguenti operazioni:
a) comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario o assumere garanzie nei confronti dell'emittente rispetto a tale strumento;
b) esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare uno strumento finanziario.
Alla luce del descritto quadro normativo, la scrivente ritiene che non si possa in via generale sostenere che la consulenza in materia di investimenti rappresenti una prestazione accessoria ex articolo 12 del D.P.R. n. 633 del 1972 caratterizzata dagli elementi individuati dalla precedente prassi amministrativa (cfr. risoluzione n. 230/E del 15 luglio 2002) e dalle sentenze della Corte di Giustizia europea (tra le altre, cfr. sentenza C/76/99). Infatti, nelle predette pronunce si definisce "prestazione accessoria" rispetto ad una principale una prestazione che non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale.
Pertanto, sulla base di tali elementi si ritiene che l'attività di consulenza in materia di investimenti non appaia destinata ad integrare o completare nel senso sopra indicato l'operazione di negoziazione resa al cliente finale e dunque non può essere qualificata in quanto tale come attività accessoria alle operazioni di negoziazione.
Ciò posto, secondo il parere della scrivente appare astrattamente possibile ricondurre l'attività di consulenza in materia di investimenti tra le operazioni relative a valori mobiliari esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 4), del D.P.R. n. 633 del 1972, potendo anche tale attività condurre ad una modifica nella situazione giuridico-finanziaria del cliente, qualora venga concluso il contratto a seguito delle raccomandazioni fornite dal consulente.
Tuttavia, tenendo conto dell'espressa inclusione da parte della Direttiva Mifid dell'attività di consulenza in materia di investimenti fra i servizi di investimento, in quanto avente ad oggetto "una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario", si ritiene che tale attività sia più correttamente inquadrabile fra quelle di intermediazione svolte da un soggetto abilitato rese da quest'ultimo nell'ambito della proposta di investimento al cliente. Pertanto, le attività di consulenza in materia di investimenti, semprechè strettamente collegate ad un'operazione di negoziazione, devono ritenersi riconducibili tra le prestazioni di mediazione, intermediazione e mandato esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 9) e 4), del D.P.R. n. 633 del 1972.
Tale orientamento appare anche confortato dai lavori attualmente in corso in sede comunitaria relativi al trattamento ai fini IVA dei servizi finanziari e assicurativi. Nel corso del 2007, infatti, la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica di direttiva (COM 2007-747) della Direttiva IVA 2006/112, corredata da una proposta di Regolamento (COM 2007-746) che precisa che nell'ambito delle operazioni di "intermediazione in servizi assicurativi e finanziari", esenti da imposta, rientrano quelle attività che soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) l'intermediario ha il potere di impegnare il prestatore o il destinatario del servizio assicurativo o finanziario esente;
b) l'attività può avere per effetto la creazione, continuazione, modifica o estinzione di diritti e obblighi delle parti riguardo ad un servizio assicurativo o finanziario esente;
c) l'attività consiste nella prestazione di una consulenza che implica conoscenze specializzate riguardo ad un servizio assicurativo o finanziario esente.
Ciò posto, alla luce della direttiva MIFID e degli attuali orientamenti comunitari, la scrivente ritiene che l'attività di consulenza in materia di investimenti, così come sopra definita, possa essere ricompresa tra le attività esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 9), del D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto risulta inquadrabile fra le attività di intermediazione, allorché sia strettamente collegata e connessa ad un'operazione di negoziazione.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.