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Risoluzione Agenzia Entrate n. 355 del 08.08.2008
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Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 - Comunicazione dei dati acquisiti nell'attività di gestione da parte dei soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani - art. 1, commi da 106 a 108, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Risoluzione Agenzia Entrate n. 355 del 08.08.2008Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 1, commi da 106 a 108, della legge n. 296 del 2006, è stato esposto il seguente
Quesito
L'ALFA è un Consorzio costituito tra alcuni Comuni della Provincia di ..., Regione ..., per la gestione associata del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Il Consorzio interpellante ha chiesto chiarimenti in merito alla comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati acquisiti nell'ambito della attività di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dall'articolo 1, comma 106, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In particolare, è stato chiesto di sapere:
1) se il Consorzio istante è obbligato alla predetta comunicazione;
2) quali siano i dati oggetto di comunicazione. In particolare, è stato domandato se in presenza di un modello di determinazione della tariffa di igiene ambientale, c.d. T.I.A., che non tiene conto della superficie dell'immobile occupato, debbano essere, in ogni caso, comunicati anche i dati catastali dell'immobile per il quale il servizio è istituito;
3) quale sia la sanzione prevista a carico dell'utente che non fornisca i dati destinati ad essere comunicati all'Agenzia delle entrate.Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
L'istante evidenzia che il punto 1 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 dicembre 2007 che ha approvato, tra l'altro, il modello di comunicazione dei dati e le relative specifiche tecniche di trasmissione, dispone che sono obbligati alla comunicazione "Gli enti locali che gestiscono la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e le società loro concessionarie che gestiscono la tariffa di igiene ambientale" senza annoverare i consorzi costituiti tra comuni per la gestione associata del servizio di smaltimento dei rifiuti. Ciò nonostante, il consorzio istante ritiene di essere obbligato ad effettuare la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 106, nella qualità di ente gestore della T.I.A..
In merito al secondo quesito, l'istante ritiene che, in occasione del primo invio, debba essere trasmesso non l'intero archivio consolidato negli anni dai Comuni ed acquisito dall'ente gestore con il passaggio da tassa a tariffa bensì una frazione limitata alle sole modifiche intercorse nel 2007. Il Consorzio istante, inoltre, è dell'avviso di essere obbligato a comunicare all'Agenzia delle entrate i soli dati in suo possesso ai fini dell'applicazione della T.I.A. senza dover richiedere agli utenti informazioni circa i dati catastali degli immobili occupati. In proposito, in considerazione della circostanza che non è prevista alcuna sanzione a carico dell'utente che non comunichi al comune e/o all'ente gestore i dati catastali eventualmente richiesti e destinati ad essere trasmessi all'Agenzia delle entrate, il Consorzio istante è dell'avviso che spetti al comune e/o all'ente gestore del servizio rifiuti acquisire i predetti dati catastali e ciò possa avvenire mediante operazioni di incrocio con altri data base in possesso.Parere della Direzione
Il comma 106, dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) stabilisce che "I soggetti che gestiscono (...) il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio è istituito, i dati acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi". La predetta disposizione ha introdotto l'obbligo per i soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani di raccogliere e successivamente comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi agli immobili per i quali il servizio è istituito. L'obbligo di comunicare i dati relativi agli utenti del servizio di smaltimento rifiuti è funzionale ad un'efficace azione di contrasto dei fenomeni evasivi ed elusivi, riferiti, in particolare, al settore immobiliare. Attesa la finalità della norma, si ritiene - conformemente al parere reso dalla Direzione ... - che il predetto obbligo di comunicazione gravi sui soggetti incaricati della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura giuridica. Ne consegue, riguardo alla fattispecie concreta in esame, che laddove il servizio di smaltimento dei rifiuti sia gestito in forma associata - a livello sovracomunale - da un consorzio costituito a tale scopo da vari enti locali, l'obbligo di comunicazione deve intendersi posto a carico del soggetto che opera la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti per conto degli enti locali.
Sotto il profilo oggettivo, si evidenzia che il punto 1 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate del 14 dicembre 2007 prevede che i soggetti obbligati effettuino la comunicazione "...dei dati in loro possesso relativi alle dichiarazioni degli utenti, acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione...". Il successivo punto 2.1 del medesimo provvedimento dispone che sono oggetto di comunicazione "i soli dati (...) rilevanti ai fini dei controlli e relativi ad ogni immobile insistente sul territorio comunale per il quale il servizio è istituito". In particolare, i dati oggetto della comunicazione, ai sensi del punto 2.2 del citato Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate riguardano:
- i dati identificativi del soggetto che gestisce il servizio di smaltimento rifiuti (denominazione, codice fiscale);
- i dati identificativi (denominazione, codice fiscale) dell'occupante-detentore dell'immobile;
- i dati relativi all'immobile occupato o detenuto.
Tanto premesso, si ritiene che ai fini dell'esatto adempimento dell'obbligo di comunicazione sancito dal comma 106 dell'articolo unico della legge finanziaria per il 2007, l'ente gestore del servizio di smaltimento dovrà trasmettere tutti i dati richiesti dal citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia. Del resto, il citato comma 106 sancisce un obbligo generale di comunicazione dei dati relativi agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio di smaltimento rifiuti è istituito, indipendentemente dal sistema tariffario adottato.
Con riguardo alle modalità di raccolta dei dati da comunicare all'Agenzia delle entrate, le disposizioni in esame non dettano una disciplina specifica. In proposito, si è dell'avviso, tuttavia, che l'ente gestore del servizio sia tenuto a trasmettere i dati già in suo possesso (anche attraverso banche dati fornite dai Comuni aderenti alla gestione associata del servizio) o acquisibili dagli utenti del servizio mediante la compilazione e la restituzione di appositi formulari, preventivamente consegnati o inviati ai medesimi dall'ente gestore interessato (ad esempio in occasione della fatturazione, ovvero alla prima comunicazione utile ai fini dell'applicazione della tariffa di igiene ambientale).
Ciò posto, si evidenzia che la prima comunicazione all'Agenzia delle entrate, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2008, è finalizzata alla costituzione di una base di dati - utili a monitorare l'andamento di determinati fenomeni economici connessi agli immobili - acquisiti a partire dal 1 gennaio 2007, data a decorrere dalla quale deve intendersi in vigore l'obbligo. Le comunicazioni relative agli anni successivi al 2007, aventi, invece, finalità di aggiornamento, dovranno essere trasmesse solo in caso di variazione dei dati relativi all'utente - beneficiario del servizio di smaltimento rifiuti.
In ultimo, si evidenzia che in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione da parte dell'ente gestore obbligato alla trasmissione dei dati, torna applicabile la sanzione amministrativa da Euro 258,00 ad Euro 2.064,00 prevista dall'articolo 11 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Considerato che la comunicazione riflette i dati ricevuti dagli utenti, la sanzione non potrà applicarsi nei casi in cui il soggetto gestore del servizio non abbia ricevuto tali dati; il corretto assolvimento dell'obbligo di comunicazione, infatti, è impedito dal rifiuto dell'utente. In tali casi, è utile che l'ente gestore faccia apposita segnalazione, all'Agenzia delle entrate, di mancata comunicazione dei dati richiesti per gli opportuni controlli fiscali a carico dell'utente.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza presentata alla Direzione ..., è resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.