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Risoluzione Agenzia Entrate n. 361 del 25.09.2008
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Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, attraverso il modello F24, del credito d'imposta in favore delle imprese per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo - Articolo 1, commi da 280 a 283 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Risoluzione Agenzia Entrate n. 361 del 25.09.2008L'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1, comma 66, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, la concessione di un credito d'imposta alle imprese per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia.
Il decreto del 28 marzo 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha dato attuazione alla norma citata individuando gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese, le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, le modalità di verifica e di accertamento dell'effettività delle spese sostenute.
Il comma 282, articolo 1, della citata legge n. 296/2006 prevede che il credito d'imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'IRAP e che l'eventuale eccedenza rispetto ai versamenti dovuti può essere fruita in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. A tal fine si istituisce il seguente codice tributo:
"6808", denominato "credito d'imposta in favore delle imprese per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo - Articolo 1, commi da 280 a 283 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.".
Il codice tributo è esposto nella sezione erario del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero nella colonna "importi a debito versati" nei casi di ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il campo "anno di riferimento" è valorizzato, nel formato AAAA, con l'anno d'imposta nel quale il credito è esposto nello specifico quadro del modello di dichiarazione dei redditi, come previsto dall'articolo 5 del suddetto decreto 28 marzo 2008.
Si precisa che il codice tributo è operativamente efficace a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.