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Risoluzione Agenzia Entrate n. 363 del 29.09.2008
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Costi relativi a professionisti domiciliati in Paesi black list. Entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 6, del D.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286
Risoluzione Agenzia Entrate n. 363 del 29.09.2008ESPOSIZIONE DEL QUESITO
ALFA, associazione di categoria dei tour operator italiani, chiede il parere di questa Direzione centrale sulla decorrenza delle disposizioni di cui al decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, con particolare riferimento alla estensione della disciplina dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ai costi relativi a professionisti domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata.
Al riguardo, occorre ricordare che l'articolo 1, comma 6, del citato D.L. 262/2006, ha aggiunto all'articolo 110 del TUIR il comma 12-bis, ai sensi del quale "le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati".
Con la circolare 19 gennaio 2007, n. 1, la Scrivente ha fornito i primi chiarimenti operativi in materia (cfr. paragrafo 2 della circolare) ma non ha specificato i termini di decorrenza della nuova disposizione con riferimento ai costi da inserire nei righi di UNICO 2007 SC, quadro RF. ALFA rileva che il momento di entrata in vigore della norma assume particolare importanza per i soggetti che esercitano l'attività di agenzia di viaggio e turismo e di organizzazione di viaggi (cd. "tour operator").
In conformità con una consolidata prassi di settore, infatti, la maggior parte di questi soggetti ha, quale data di chiusura dell'esercizio sociale, il 31 ottobre.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
L'istante ritiene che l'articolo 1, comma 6, del d.l. 3 ottobre 2006, si applichi ai costi sostenuti a partire dall'inizio dell'esercizio successivo a quello in corso al 3 ottobre 2006 (data di pubblicazione del d.l. 262/2006). La soluzione sarebbe conforme all'articolo 3 dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212, di seguito: Statuto).
Per i tour operator che hanno chiuso il proprio bilancio al 31 ottobre, pertanto, la nuova norma sarebbe applicabile a partire dall'esercizio 1 novembre 2006 - 31 ottobre 2007.
In caso contrario, agli operatori con esercizio "a cavallo" si imporrebbe il sostenimento di onerosi costi aggiuntivi per la modifica dei dati nei bilanci già chiusi.RISPOSTA DELLA DIREZIONE CENTRALE
L'articolo 1, comma 6, del decreto legge n. 262 del 2006 (il Decreto) prevede testualmente che "Dopo il comma 12 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente: <<12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati>>".
Il momento a partire dal quale ha effetto la modifica del regime dei costi sostenuti per prestazioni rese da professionisti black list non viene disciplinato espressamente; tuttavia, come precisato con la circolare n. 1 del 2007, per le disposizione del Decreto per le quali non è prevista un'entrata in vigore specifica, "resta confermata l'entrata in vigore a partire dal periodo d'imposta in corso al 3 ottobre 2006", in conformità a quanto previsto in via generale dall'articolo 48 del medesimo Decreto.
Occorre precisare, tuttavia, a quali operazioni siano concretamente applicabili le modifiche introdotte dalla norma in esame e, in particolare, se le nuove norme si applichino a tutte le prestazioni rese da professionisti black list nel corso dell'anno 2006 o solo a quelle rese a partire dal 3 ottobre del medesimo anno.
Al riguardo, si ritiene, anche in aderenza ai principi di tutela dell'affidamento dei contribuenti e di certezza dei rapporti giuridici, che le nuove regole non trovino applicazione in relazione a prestazioni professionali rese in esecuzione di incarichi specifici e ben delimitati sotto l'aspetto sia oggettivo sia temporale, conferiti in epoca precedente alla loro entrata in vigore.
In ogni caso sono deducibili ai sensi dell'articolo 110, comma 12-bis TUIR, i costi relativi a prestazioni di servizi rese da professionisti black list in esecuzione di incarichi conferiti a partire dal 3 ottobre 2006 (cfr articolo 109, comma 2, lett. b) TUIR), a condizione, tuttavia, che tale circostanza risulti da elementi obiettivamente riscontrabili.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.