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Risoluzione Agenzia Entrate n. 365 del 03.10.2008
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Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Imposta di bollo su quietanza - Regime semplificato per i contribuenti minimi
Risoluzione Agenzia Entrate n. 365 del 03.10.2008Con istanza di interpello n. ... , concernente l'interpretazione dell'art. 13 della Tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 è stato esposto il seguente
Quesito
Il Ministero della Giustizia fa presente che gli Uffici giudiziari provvedono al pagamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti, interpreti, avvocati, ecc. con l'emissione di ordinativi di pagamento sulla competente tesoreria provinciale dello Stato (con quietanza del creditore o con accredito sul c/c), e sulla quietanza viene trattenuta l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 13 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede l'applicazione dell'imposta per le quietanze relative ai mandati, ordinativi ed altri titoli di spesa dello Stato.
L'istante fa presente che, per effetto dell'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria per il 2008 - che ha introdotto un regime semplificato per i contribuenti c.d. minimi, questi ultimi possono non addebitare l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa, con la conseguenza che, come chiarito con la Circolare n. 7/E del 28 gennaio 2008, le fatture emesse da parte dei contribuenti minimi senza addebito dell'IVA sono assoggettate all'imposta di bollo nella misura di euro 1,81 quando l'importo è superiore a 77,47 euro.
Ciò posto, il Ministero della Giustizia chiede di conoscere se all'atto dell'emissione degli ordinativi di pagamento gli uffici giudiziari è dovuta l'imposta di bollo sulla quietanza relativa al pagamento di prestazioni che non scontano l'IVA, i cui documenti (fatture) sono già stati assoggettati all'imposta di bollo ai sensi del medesimo articolo 13.
L'istante chiede, inoltre, chiarimenti in ordine alle modalità di pagamento della predetta imposta.Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
Il Ministero della Giustizia non prospetta alcuna soluzione interpretativa.Parere della Direzione
L'articolo 13 della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l'imposta di bollo nella misura di Euro 1,81 per ogni esemplare per le "... ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria".
Con particolare riferimento alle quietanze, lo stesso articolo 13 della tariffa prevede che l'imposta "2. Per le quietanze relative ai mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, è riscossa in modo virtuale al momento dell'emissione degli stessi".
Inoltre, in forza di quanto disposto dalla nota 2 posta in calce all'articolo 13 della tariffa "L'imposta non è dovuta:
a) quando la somma non supera L. 150.000 (Euro 77,47)...
b) per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo o esenti...".
In ordine al quesito posto dall'istante, giova richiamare la Circolare n. 46 del 28 luglio 1983, del Ministero delle Finanze, d'intesa con il Ministero del Tesoro, nella quale è stato precisato, tra l'altro, che quando il pagamento è disposto con titoli di spesa, è dovuta, in ogni caso, l'imposta di bollo sulla quietanza.
In tale ultima ipotesi, infatti, la quietanza deve essere necessariamente apposta sul titolo di spesa e, quindi, su un documento diverso da quello eventualmente già assoggettato ad imposta di bollo, con la conseguenza che non è possibile invocare la previsione della citata nota 2 dell'articolo 13 secondo cui l'imposta non è dovuta per " la quietanza ...apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo...".
L'imposta deve essere assolta in modo virtuale, mediante trattenuta all'atto dell'emissione del titolo di spesa.
In sintesi, alla luce di quanto esposto, l'imposta di bollo è dovuta, secondo le modalità appena indicate, anche sulle quietanze relative ai mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, emessi a favore dei contribuenti minimi, sempre che la somma da corrispondere sia superiore ad euro 77,47.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.