-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 372 del 06.10.2008
-
Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - rimborso IVA sugli acquisti di beni ammortizzabili ex !articolo 30, terzo comma, lettera c) del dPR 26 ottobre 1972,n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 372 del 06.10.2008Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 30, comma 3, lett. c) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 è stato posto il seguente
QUESITO
La società Tennis club Alfa, società sportiva dilettantistica, fa parte di un'associazione temporanea di imprese (ATI) costituitasi nel 2003 per l'affidamento in concessione da parte del Comune di.. della progettazione, realizzazione e gestione di un complesso sportivo, ricreativo e culturale su area comunale.
Per la realizzazione dell'opera la società istante ha sostenuto rilevanti spese connesse alla costruzione del complesso sportivo, maturando un credito IVA rilevante. Pertanto, l'istante chiede di conoscere se l'eccedenza detraibile può essere chiesta a rimborso ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. c) del DPR n. 633 del 1972.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene che la costruzione del complesso avvenga, essenzialmente, sulla base di un contratto di appalto per la costruzione di un'opera di interesse pubblico, commissionata dall'ente proprietario del terreno all'impresa aggiudicatrice della gara. L'opera, una volta ultimata, costituisce un bene ammortizzabile per la durata della concessione in gestione del bene stesso. Secondo la società è, pertanto, possibile chiedere il rimborso dell'eccedenza Iva detraibile, ai sensi dell'art. 30, terzo comma, lett. c) del DPR n. 633 del 1972, tenuto conto che con circolare n. 2 del 12 gennaio 1990 e con risoluzione 392/E del 28 dicembre 2007, è stato chiarito che il rimborso del credito IVA compete, non soltanto per gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili, ma anche per l'acquisizione di beni in esecuzione di contratti di appalto.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Nel caso concreto, il Comune di.. ha indetto una gara per l'affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione funzionale ed economica di un opera di interesse pubblico o di pubblica utilità.
La società istante fa parte della compagine sociale dell'associazione temporanea di imprese (ATI), soggetto aggiudicatario della concessione, cui la medesima è subentrata ai sensi dell'articolo 14 della relativa convenzione stipulata tra le parti.
In particolare, la convenzione, che disciplina i rapporti tra il comune di..e il concessionario, stabilisce che dalla data del collaudo degli impianti l'ente locale acquisirà la piena proprietà delle strutture, comprese le attrezzature ed i beni mobili che risulteranno nel verbale di consegna (articolo 16). A decorrere dalla stessa data, per il periodo di durata della convenzione, al concessionario spetterà il diritto d'uso dell'area interessata (articolo 1).
I beni, realizzati dalla società istante, quindi, sono fin dall'inizio, di proprietà dell'ente locale concedente, mentre, per tutta la durata della convenzione, la società acquisisce il diritto di gestire gli impianti e di trarne un utile economico.
Nel presupposto, pertanto, che la convenzione sia correttamente applicata, si è del parere che il bene vada inscritto nelle poste patrimoniali del concedente e, come tale, non possa essere oggetto di ammortamento ai fini delle imposte dirette da parte del concessionario.
Ne consegue, inoltre, che la società non può chiedere il rimborso dell'eccedenza IVA detraibile relativa agli acquisti sostenuti per la realizzazione di tali beni ai sensi dell'art. 30, terzo comma, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui il rimborso dell'eccedenza Iva detraibile può essere chiesto "limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili".
Né, da ultimo, è conferente al caso concreto la nota ..., richiamata dall'istante, con la quale l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che sono da ricomprendere tra i beni ammortizzabili per i quali è possibile richiedere il rimborso dell'IVA corrisposta per il loro acquisto, anche i beni acquisiti attraverso un contratto di appalto. In tale circostanza, infatti, è l'appaltante che ha diritto al rimborso dell'IVA corrisposta all'appaltatore per la costruzione dei beni ammortizzabili ai sensi del citato articolo 30, terzo comma, lettera c); nel caso prospettato, invece, l'istante non è il soggetto appaltante, bensì il soggetto appaltatore, che ha avuto l'incarico di costruire il bene ammortizzabile dall'ente proprietario.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.