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Provvedimento Agenzia Entrate 28 novembre 2002
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Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti, delle ritenute operate, delle imposte sostitutive applicate e del credito d'imposta spettante di cui all'art. 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Provvedimento Agenzia Entrate 28 novembre 2002
GU 288 del 09/12/2002IL DIRETTORE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:
Dispone:1. Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti, delle ritenute operate, delle imposte sostitutive applicate e del credito d'imposta.
1.1. E' approvato l'annesso schema di certificazione di cui all'art. 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con le relative istruzioni, da utilizzare, in sostituzione di quello approvato con decreto del Ministro delle finanze 4 febbraio 1998, per l'attestazione degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti a decorrere dal 1 gennaio 2002 a soggetti residenti, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, e ai fini dell'eventuale credito d'imposta di cui agli articoli 11, comma 3-bis, 14, 15 e 94, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
1.2. La certificazione è composta dai dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione nonché dalla Sezione I, concernente i dati relativi alla società emittente, dalla Sezione II, concernente i dati relativi all'intermediario non residente, dalla Sezione III, concernente i dati sul percettore degli utili e dalla Sezione IV, relativa ai dati sugli utili corrisposti.
1.3. La certificazione deve contenere tutti i dati previsti nello schema approvato dal presente provvedimento, esposti nella sequenza in esso prevista e con la esatta indicazione del numero progressivo e della denominazione del punto. La medesima certificazione può essere redatta anche con veste grafica diversa da quella utilizzata nello schema approvato. E' ammessa la sottoscrizione anche mediante sistemi di elaborazione automatica.
1.4. La certificazione è compilata dai soggetti tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745 e dagli altri soggetti che corrispondono utili ed è rilasciata al percettore entro il mese di marzo di ciascun anno con riferimento agli utili corrisposti nell'anno precedente.Motivazioni:
Il decreto del Ministero delle finanze 4 febbraio 1998, ha introdotto l'obbligo di effettuare le comunicazioni previste agli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 e successive modificazioni, nel modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta e ha approvato uno schema di certificazione relativo agli utili da qualunque soggetto corrisposti.
In base all'art. 2, del citato decreto ministeriale, è stato approvato uno schema di certificazione nel quale dovevano essere indicati gli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti irpeg, le eventuali ritenute operate e l'eventuale credito d'imposta spettante da rilasciare per gli adempimenti dichiarativi dei soggetti residenti.
Al fine di semplificare il predetto adempimento si rende necessario modificare la precedente certificazione, attesa la rilevanza dei successivi interventi legislativi in materia di redditi di capitale e delle modifiche introdotte in materia di crediti d'imposta, che hanno comportato una molteplicità di situazioni di cui la precedente certificazione non teneva conto.
Il presente provvedimento approva, pertanto, un nuovo schema di certificazione per l'attestazione dell'ammontare degli utili corrisposti a decorrere dal 1 gennaio 2002, da utilizzare in sostituzione di quello in precedenza approvato con il decreto del Ministro delle finanze 4 febbraio 1998.Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate
(omesse)Disciplina normativa di riferimento
Legge 29 dicembre 1962, n. 1745: istituzione di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari;
Decreto del Ministro delle finanze 4 febbraio 1998: introduzione dell'obbligo di effettuare le comunicazioni previste agli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, nel modello di dichiarazione del sostituto d'imposta, nonché approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti, delle eventuali ritenute operate e dell'eventuale credito d'imposta, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1998;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (articoli 7-bis, 27, 27-ter);
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: testo unico delle imposte sui redditi;
Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in base al quale, tra l'altro, devono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze le modalità per l'adempimento dell'obbligo di rilascio della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (art. 4);
legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
Vedere modelli da pag. 46 a pag. 51