-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 378 del 10.10.2008
-
Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Qualificazione fiscale dei compensi erogati ai "nonni vigili" - Art. 50, comma 1, lett. l), DPR 22 dicembre 1986, n. 917
Risoluzione Agenzia Entrate n. 378 del 10.10.2008ESPOSIZIONE DEL QUESITO
Il Comune istante chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale applicabile ai compensi dallo stesso erogati alle persone anziane che svolgono l'attività di "nonno vigile".
Al riguardo, l'ente locale riporta la nota dell'INPS n. 12.3/25762/Q 275.1 del 13 marzo 1996 con la quale l'Istituto previdenziale ha ricondotto l'attività di "nonno vigile" tra i programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche o private, ritenendo escluse dalla contribuzione previdenziale i redditi derivanti dallo svolgimento di tali attività. L'istante richiama inoltre la nota dell'INAIL (1 marzo 2007, n. 0002491), che considera l'attività di "nonno vigile" sottoposta all'obbligo assicurativo.
L'Istituto mutualistico ritiene, infatti, sussistere sia il requisito oggettivo (l'attività svolta è analoga a quella esercitata dai vigili urbani), sia quello soggettivo "della dipendenza ai fini assicurativi (art. 4, n. 1, del DPR n. 1124/65), in presenza degli elementi che qualificano come subordinato il rapporto di lavoro intrattenuto dagli anziani addetti alla sorveglianza davanti alle scuole".
Infine, il Comune riporta le conclusioni della "Guida al pubblico impiego" de "Il Sole - 24 ore" secondo la quale il trattamento fiscale da riservare ai "nonni vigili" è assimilato a quello riservato ai lavoratori dipendenti, con la conseguenza che i compensi dai medesimi percepiti devono essere tassati con ritenuta alla fonte operata dal sostituto d'imposta.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
A parere del Comune, il rapporto intrattenuto con i "nonni vigili" è da inquadrare fra i rapporti assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Pertanto l'istante, intende adottare la seguente procedura:
- apertura della posizione INAIL con la denuncia dei salari presunti come base imponibile della citata tariffa (12 per mille), facendo riferimento, cioè, alle retribuzioni effettive costituite dai compensi erogati agli anziani impegnati nell'attività di sorveglianza davanti alle scuole;
- predisposizione di un prospetto paga con il quale provvedere all'erogazione dei compensi al netto delle ritenute d'acconto commisurate alla prima aliquota IRPEF in vigore, senza l'applicazione di detrazione d'imposta alcuna, in quanto già fruite sul trattamento di pensione;
- rilascio annuale, nei termini consueti, del Modello CUD.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con riferimento alla questione prospettata, preliminarmente si osserva che, per quanto riguarda gli obblighi ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il quesito posto esula dalle competenze della scrivente.
Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. l), del DPR n. 917 del 1986, sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente "i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative".
L'attuale formulazione della norma deriva dalla modifica normativa introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 4, del D. Lgs. n. 314 del 1997, che ne ha ampliato l'ambito oggettivo.
Come chiarito con la circolare n. 326 del 1997, rispetto alla analoga previsione contenuta nella precedente lett. e) dell'art. 47 del TUIR, è stato ampliato l'ambito oggettivo, in quanto la formulazione sostituita assimilava ai redditi di lavoro dipendente solo i compensi percepiti da lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e, quindi, non consentiva di ricomprendervi simili compensi percepiti da soggetti che non rivestivano la qualifica di "lavoratori" (ad esempio i pensionati).
Ciò comportava che i compensi erogati a soggetti "non lavoratori" dovessero essere inquadrati, a seconda dei casi, tra i redditi di collaborazione coordinata e continuativa o tra quelli derivanti da attività saltuaria di lavoro autonomo.
Pertanto, a seguito della menzionata modifica i compensi percepiti per lavori socialmente utili sono sempre qualificati quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Ai fini dell'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente l'utilizzo in lavori socialmente utili non deve necessariamente derivare dall'applicazione diretta della legge, potendo avvenire in conformità anche ad altre disposizioni normative, anche secondarie.
Quindi, relativamente al caso oggetto del presente interpello, si ritiene che i rapporti lavorativi instaurati tra l'Ente locale e le persone anziane, per il servizio di sorveglianza davanti alle scuole sia riconducibile alla medesima categoria reddituale dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. l), del TUIR.
In tale fattispecie, il comune, in qualità di sostituto d'imposta, applica, le ritenute alla fonte e rilascia la relativa certificazione, ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 600 del 1973 e art. 4, comma 6-ter) del DPR n. 322 del 1998.
Per quanto riguarda il trattamento fiscale, l'art. 52, comma 1, lett. d-bis), del TUIR prevede un regime agevolato di tassazione dei compensi per i lavori socialmente utili.
In particolare è previsto che, se i compensi per lo svolgimento di lavori socialmente utili sono percepiti da soggetti che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia e che hanno un reddito complessivo (considerato al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze) non superiore a 9.296,22 euro, gli stessi si escludono dall'imposizione fino a euro 3.098,74. La parte dei compensi eccedente tale limite si assoggetta a tassazione, mediante ritenuta a titolo d'imposta, con applicazione dell'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti ai sensi dell'art. 24, comma 1-bis), del DPR n. 600 del 1973.
Per l'applicazione del regime agevolato è necessario che il percipiente fornisca al soggetto erogatore una comunicazione attestante i requisiti richiesti dalla citata disposizione.
Con circolare n. 238 del 2000 era stato chiarito che la speciale disciplina prevista dall'art. 52, comma 1, lett. d-bis), emanata in deroga all'ordinario trattamento dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, era incompatibile con il riconoscimento delle detrazioni per lavoro dipendente di cui all'art. 13, comma 1, del TUIR (nel testo allora vigente).
Peraltro, a decorrere dal 1 gennaio 2007, per espressa previsione dell'art. 13, comma 1, del TUIR (come modificato dall'art. 1, comma 6, lett. d) della legge n. 296 del 2006), le detrazioni per redditi da lavoro dipendente nello stesso indicate trovano applicazione solo qualora i redditi assimilati di cui all'articolo 50, comma 1, lettera l) del TUIR concorrano alla formazione del reddito complessivo. Ne consegue che il trattamento speciale riservato ai redditi in parola ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera d-bis) del TUIR, che - si ribadisce - ne prevede la parziale tassazione separata con l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta, esclude il concorso dei medesimi alla formazione del reddito complessivo e, conseguentemente, anche il riconoscimento delle detrazioni ai sensi del citato articolo 13.
I compensi assoggettati al regime di tassazione agevolata in discorso devono, comunque, essere indicati nel modello CUD, secondo le istruzioni fornite per la relativa compilazione.
Con riferimento all'addizionale regionale, si confermano le istruzioni recate dalla circolare n. 238 del 2000, secondo la quale il prelievo deve avvenire contestualmente all'applicazione delle ritenute IRPEF e non si applicano le ordinarie modalità di prelievo recate dall'art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.