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Risoluzione Agenzia Entrate n. 391 del 20.10.2008
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Consulenza giuridica - Tassa sulle concessioni governative - aggiornamenti della licenza di pesca - richiesta parere
Risoluzione Agenzia Entrate n. 391 del 20.10.2008Con nota del.., l'Ufficio del coordinamento legislativo - Finanze ha trasmesso alla scrivente un quesito del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali nel quale si chiede un parere in merito alla "... legittimità della richiesta del pagamento della tassa sulle concessioni governative da parte della Capitaneria di porto di.. ad una cooperativa, la quale (...) richiedeva l'aggiornamento della licenza" di pesca.
In particolare, l'Associazione Alfa ha rappresentato che nei confronti di una cooperativa aderente all'associazione la capitaneria di porto locale "...ha preteso che fosse pagata ex novo la tassa di concessione governativa" a seguito della richiesta dell'autorizzazione ad esercitare la pesca con il sistema ad arpione in sostituzione di altro sistema a lenza, rendendosi in tal modo necessario l'aggiornamento delle relative licenze di pesca.Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
In merito al quesito posto, l'istante non ha fornito alcuna soluzione interpretativa.Parere della Direzione
Preliminarmente si osserva che la disciplina del rilascio delle licenze di pesca è contenuta nel decreto del 26 luglio 1995 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (ora Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali), in base al quale l'articolo 2 prevede che "la licenza è rilasciata dal Ministero all'interessato, iscritto nel registro delle imprese di pesca..." (comma 1), "...è valida per un periodo di otto anni ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato" (comma 3).
Il DPR del 26 ottobre 1972, n. 641 recante la "Disciplina delle Tasse sulle Concessioni Governative", all'articolo 1 prevede che "I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa sono soggetti alle tasse sulla concessioni governative nella misura e nei modi indicati nella tariffa stessa".
A tale riguardo, si osserva che l'articolo 8 della tariffa annessa al citato DPR prevede il pagamento della tassa sulle concessioni governative per il rilascio della "Licenza per la pesca professionale marittima (...): per ogni unità adibita..." nella misura di € 404,00.
Inoltre, con la circolare del 27 novembre 2000, n. 214 il Dipartimento delle Entrate dell'allora Ministero delle Finanze ha precisato che nell'ipotesi di variazioni tecniche della nave non è dovuta la tassa di cui si tratta in quanto sostanzialmente non si è in presenza di un nuovo titolo amministrativo.
E' evidente che il presupposto applicativo della tassa sulle concessioni governative sorge nel momento in cui viene posto in essere il nuovo titolo amministrativo ovvero, nel momento in cui si renda necessario rinnovarlo poiché il precedente ha cessato di avere validità ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 del citato DM del 1995.
Con riferimento alla questione posta all'esame della scrivente, giova rammentare che il Ministero delle Politiche agricole e forestali, ha affermato che "...nel caso di specie non può negarsi che materialmente la licenza rilasciata è un nuovo atto amministrativo. Ma (...) ritiene che tale non può essere considerato sotto il profilo della sostanzialità.
Infatti la nuova licenza rilasciata è tecnicamente un aggiornamento della vecchia licenza, non ancora scaduta...".
Si evidenzia, inoltre, che anche nella citata circolare n. 214 del 2000 del Ministero delle Finanze è stabilito che nell'ipotesi di aggiornamento della licenza (art. 20 del dm 26 luglio 1995) non è dovuta la tassa di concessione governativa, in quanto non vengono posti in essere nuovi atti, mentre la tassa in questione deve essere nuovamente corrisposta in tutti i casi in cui i mutamenti sostanziali della licenza stessa rendano necessaria la sua sostituzione e la conseguente emanazione di un nuovo atto.
L'art. 2, del già citato DPR n. 641 del 1972, stabilisce infatti il pagamento della tassa di concessione governativa in occasione dell'emanazione dell'atto.
In conclusione, la scrivente ritiene che in occasione di aggiornamenti effettuati sulla licenza di pesca professionale marittima in corso di validità, posto che nella normativa disciplinante l'applicazione delle tasse sulle concessioni governative non è contemplato il pagamento della tassa per le variazioni apportate sul titolo amministrativo esistente, non è dovuta la tassa sulle concessioni governative di cui al citato articolo 8 della tariffa allegata al DPR n. 641 del 1972.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.