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Risoluzione Agenzia Entrate n. 396 del 22.10.2008
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Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - spese relative all'acquisto di parafarmaci - detrazione ai fini dell'Irpef - art. 15 del Tuir
Risoluzione Agenzia Entrate n. 396 del 22.10.2008Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 15 del Tuir è stato esposto il seguente
QUESITO
In sede di compilazione del modello di dichiarazione dei redditi 730 relativo all'anno di imposta 2007 l'istante si è vista respingere dal CAF tutti gli scontrini fiscali, emessi successivamente al 1 luglio 2007, riportanti la dicitura "parafarmaco".
Al riguardo, l'istante precisa che i predetti scontrini certificano l'acquisto, dietro prescrizione medica, di integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate. Ciò considerato, chiede di sapere se, a fronte della spesa sostenuta, possa essere ammessa a beneficiare della detrazione d'imposta prevista dall'art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante non prospetta alcuna soluzione.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Come è noto, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ha introdotto nuovi obblighi in materia di certificazione delle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali.
In particolare, i commi 28 e 29 dell'art. 1 della legge sopra citata, apportando modifiche agli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del Tuir, hanno disposto che, a decorrere dal 1 luglio 2007, per la deduzione e per la detrazione delle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, è necessario che tali spese siano certificate da fattura o scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.
In relazione allo specifico requisito dell'indicazione della natura del prodotto acquistato, la scrivente, con risoluzione 5 luglio 2007, n. 156, ha chiarito che si ritiene sufficiente che lo scontrino fiscale rechi la dizione generica di farmaco o di medicinale. Ciò, al fine di escludere dal beneficio della deduzione o della detrazione l'acquisto di prodotti attinenti ad altre categorie merceologiche disponibili in farmacia.
Nel caso di specie è chiesto di conoscere se a fronte di scontrini fiscali riportanti la dicitura "parafarmaco", emessi in relazione all'acquisto di integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, sia possibile comunque beneficiare della detrazione d'imposta di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir.
In relazione all'acquisito di integratori alimentari, la scrivente fa presente di essere intervenuta con risoluzione 20 giugno 2008, n. 256, precisando che tali beni, pur se somministrati per cure dirette ad ottimizzare gli apporti nutrizionali e a migliorare le condizioni fisiologiche, non si considerano medicinali, ma (in ragione della loro composizione) prodotti appartenenti all'area alimentare, con la conseguenza che la spesa relativa non può dar luogo al beneficio della detrazione di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir (nè alla deduzione di cui all'art. 10, comma 1, lett. b), del Tuir).
Relativamente ai prodotti fitoterapici, il d. lgs. 24 aprile 2006, n. 219, emanato in attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE, definisce, all'art. 1, lett. ll), medicinale di origine vegetale o fitoterapico "ogni medicinale che contiene esclusivamente come sostanze attive una o più sostanze vegetali o una o più preparazioni vegetali, oppure una o più sostanze vegetali in associazione ad una o più preparazioni vegetali".
I medicinali fitoterapici sono ufficialmente approvati dall'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), che ne autorizza l'immissione in commercio dopo averne verificato la qualità, l'efficacia e la sicurezza. Tali medicinali possono essere venduti esclusivamente nelle farmacie, alcuni dietro presentazione di ricetta medica ed altri come medicinali senza obbligo di prescrizione o medicinali da banco.
Gli altri prodotti a base di erbe, che non hanno l'autorizzazione all'immissione in commercio, anche se talora esplicano una qualche attività farmacologica, non possono essere definiti medicinali (informazioni tratte dal sito del Ministero della Salute).
Poiché nel caso di specie i prodotti acquistati dall'istante non vengono qualificati come medicinali, ma come parafarmaci, si ha ragione di ritenere che non rientrino tra quelli per i quali si è ammessi a beneficiare della deduzione o della detrazione d'imposta ai fini dell'Irpef.
Analogo discorso vale anche per tutti gli altri prodotti acquistati dall'istante, atteso che, in linea generale, la spesa relativa all'acquisto di parafarmaci, siano essi prodotti fitoterapici, pomate colliri, ecc..., non può essere equiparata a quella per medicinali, né alle altre categorie di spese sanitarie per le quali è riconosciuta la deduzione o la detrazione d'imposta ai sensi degli artt. 10, comma 1, lett. b) e 15, comma 1), lett. c), del Tuir.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.