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Risoluzione Agenzia Entrate n. 397 del 22.10.2008
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Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IRPEF - Agevolazioni fiscali per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale - Art. 15, comma 1, lett. i-septies), DPR 22 dicembre 1986, n. 917
Risoluzione Agenzia Entrate n. 397 del 22.10.2008ESPOSIZIONE DEL QUESITO
L'istante chiede di conoscere se siano detraibili, nella misura del 19 per cento, le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale della madre, non autosufficiente, quando le prestazioni siano fornite dalla casa di cura in cui è degente.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante ritiene che tale fattispecie sia assimilabile a quella prevista dall'art. 15 comma 1, lett. i-septies), DPR n. 917 del 1986, e che, pertanto, nel caso di specie possa beneficiare della prevista detrazione fiscale.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. i-septies), DPR 917 del 1986 sono detraibili le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro, purché il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.
La detrazione riguarda sia le spese sostenute per la propria assistenza che quelle sostenute per l'assistenza di uno o più familiari che, secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 15, possono anche non essere fiscalmente a carico.
La previsione contenuta nella lettera i-septies), dell'art. 15 - introdotta dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) - sostituisce la analoga disposizione recata dall'art. 12, comma 4-bis), del TUIR, nel testo vigente negli anni 2005 e 2006, che prevedeva una deduzione dall'imponibile delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale.
A riguardo si osserva che, in vigenza della precedente deduzione, questa Direzione ha già chiarito, con la circolare n. 2/E del 2005, che la condizione di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana va riferita ai soggetti che non siano in grado ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti.
Inoltre, deve essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza può essere indotto dalla ricorrenza anche di una sola delle condizioni sopra richiamate che lo determinano e deve in ogni caso essere comprovata da certificazione medica.
Con la successiva circolare n. 10/E del 2005, inoltre è stato precisato l'ambito applicativo della allora prevista deduzione di cui all'art. 12, comma 4-bis), con riferimento alle ipotesi in cui la prestazione sia resa ad un soggetto ricoverato presso una casa di cura o di riposo. In tale caso l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la spettanza della deduzione purché i corrispettivi per l'assistenza personale siano certificati distintamente rispetto a quelli riferibili alle altre prestazioni fornite dall'istituto ospitante.
La scrivente ritiene che i chiarimenti forniti con i citati documenti di prassi, emanati in vigenza del precedente sistema di deduzione, rimangono validi anche ai fini della fruizione della analoga detrazione delle spese sostenute per l'assistenza dei soggetti non autosufficienti.
Quindi, nel caso in esame, in presenza degli altri presupposti e condizioni richiesti dalla norma, e alla luce dei chiarimenti forniti con le richiamate circolari, l'interpellante potrà fruire del beneficio fiscale in relazione alle spese sostenute per l'assistenza della propria madre anche quando la prestazione sia resa da un istituto di cura e ricovero, purché i corrispettivi per l'assistenza personale siano certificati distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto.
Si rammenta, in proposito, che ai fini della detrazione, le spese devono risultare da idonea documentazione fiscale. Se, come nel caso in esame, la spesa è sostenuta in favore di un familiare, la documentazione dovrà contenere oltre agli estremi anagrafici e al codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza, anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale del familiare in favore del quale la spesa è sostenuta.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.