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Risoluzione Agenzia Entrate n. 398 del 22.10.2008
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Interpello art. 11, legge 27/07/2000, n.212 - ALFA S.r.l. Applicabilità dell'art. 68, comma 6, del Tuir alla cessione da parte di una società di capitali della partecipazione detenuta in una società di persone
Risoluzione Agenzia Entrate n. 398 del 22.10.2008Quesito
La società istante ha ceduto, in data 15 novembre 2007, la quota di partecipazione detenuta nella BETA S.a.s., pari al 30% del capitale sociale ed iscritta in bilancio ad un valore di euro 10.473.022,00.
La BETA S.a.s. aveva in precedenza la forma giuridica di società di capitali e si è trasformata in società in accomandita semplice con effetto dal 1 maggio 2006.
In conseguenza della trasformazione la società istante, già socia di BETA S.a.s. prima della trasformazione, ha incluso nel proprio reddito imponibile ai fini IRES, per il periodo di imposta 2006, la quota di reddito attribuitole per trasparenza dalla partecipata e relativa al periodo successivo alla trasformazione.
Con riferimento al bilancio al 31/12/2006, la BETA S.a.s. ha distribuito, nel corso del 2007, l'utile d'esercizio conseguito, attribuendo alla ALFA S.r.l. un ammontare di euro 6.070.723,00.
Dovendo determinare, ai sensi degli art. 86 e 87 del Tuir, la plusvalenza da includere nel proprio reddito imponibile ai fini IRES, per il periodo di imposta 2007, la società istante chiede chiarimenti circa la possibilità di applicare alla fattispecie in esame il disposto dell'articolo 68, comma 6 del Tuir, in base al quale, con riferimento alla determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria, "per le partecipazioni nelle società indicate dall'art. 5, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio".Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
L'istante ritiene che il principio indicato nell'art. 68, comma 6, del Tuir, riguardante la modalità di calcolo della plusvalenza nell'ambito della disciplina dei redditi diversi, seppur non espressamente richiamato dall'art. 86 del Tuir, debba trovare applicazione anche nell'ambito del reddito di impresa e, quindi, nella fattispecie oggetto del presente interpello.Parere della Direzione
In base all'art 86 del Tuir, le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono determinate dalla differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato.
Nel caso in esame, la società istante, costituita sotto forma di società a responsabilità limitata, ha ceduto, in data 15 novembre 2007, la partecipazione detenuta nella BETA S.a.s. e, dovendo determinare il valore fiscale di tale partecipazione chiede se, a tal fine, si possa applicare, in via analogica, la disciplina prevista per i redditi diversi dall'art. 68, comma 6, del Tuir.
Relativamente alle partecipazioni nelle società indicate nell'art. 5 del Tuir, il comma 6 dell'art. 68 del Tuir prevede che, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze il costo o valore di acquisto deve essere aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e che dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio.
La finalità della norma in esame è quella di evitare che i redditi già tassati e le perdite già dedotte possano essere tassati (o nel caso di perdite dedotte) nuovamente in sede di cessione della partecipazione.
Il suddetto criterio, per espressa previsione dell'art. 115, comma 12, trova applicazione anche in caso di cessione di partecipazioni in società di capitali che abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 del Tuir.
Come precisato, infatti, dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 22/11/2004, n. 49 "per evitare che si verifichino doppie tassazioni della medesima ricchezza, l'imputazione dei redditi per trasparenza deve incidere sul valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta dal socio".
Alla luce di quanto sopra esposto la scrivente ritiene che il principio sancito dall'art. 68, comma 6, del Tuir (che, come ricordato, trova applicazione per le partecipazioni detenute in soggetti, quali le società di capitali, resisi "trasparenti" per opzione) valga anche per le partecipazioni detenute da società di capitali in soggetti "naturalmente trasparenti" quali le società di persone.
Il costo fiscale della partecipazione ceduta dalla ALFA S.r.l. potrà, pertanto, essere aumentato dei redditi ad essa attribuiti per trasparenza dalla società partecipata e altresì diminuito degli utili distribuiti da quest'ultima purché prodotti in periodi di tassazione per trasparenza.
Si ribadisce, infine, che resta impregiudicato, ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 2, del D.P.R. 600/73, ogni potere di controllo dell'Amministrazione Finanziaria volto a verificare se l'operazione di cessione della partecipazione preceduta dalla trasformazione in società di persone della società partecipata presenti carattere elusivo e sia, pertanto, censurabile.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.