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Risoluzione Agenzia Entrate n. 403 del 29.10.2008
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Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Licenze import ed export CITES - imposta di bollo
Risoluzione Agenzia Entrate n. 403 del 29.10.2008Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, è stato esposto il seguente:
Quesito
Il Ministero delle Attività Produttive, premesso che è in fase di attuazione "... un sistema interoperativo per il rilascio di licenze elettroniche nell'ambito della CITES - Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna minacciate di estinzione, disciplinato dal regolamento del Consiglio n. 338/97", chiede chiarimenti in merito al trattamento, ai fini dell'imposta di bollo, delle istanze presentate per ottenere il rilascio delle licenze di importazione ed esportazione CITES.Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
L'interpellante ritiene che le istanze volte al rilascio delle licenze di importazione ed esportazione CITES debbano considerarsi esenti dall'imposta di bollo in virtù degli articoli 14 e 15 della tabella allegato B al DPR n. 642 del 1972 in quanto domande volte ad ottenere atti esenti dall'imposta di bollo la cui esenzione è dovuta alla possibile qualificazione di tali atti quali 'documenti doganalì.Parere della Direzione
La vigente legge dell'imposta di bollo DPR 26 ottobre 1972, n. 642, tra gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, comprende "Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine". (articolo 15 della tabella, allegato B).
Per individuare il regime ai fini dell'imposta di bollo delle licenze import ed export CITES è necessario stabilire se le stesse, pur non essendo rilasciate da un ufficio doganale, possano essere o meno ricompresi tra i "documenti doganali".
In proposito, l'Agenzia delle Dogane, interpellata sull'argomento dalla scrivente, con nota prot. n. 3735 del 13 luglio 2005 "ritiene, (...) che le licenze in questione, da presentarsi obbligatoriamente, secondo quanto previsto dalla citata Convenzione e dalla normativa comunitaria e nazionale, all'atto dell'espletamento di operazioni di operazioni di importazione ed esportazione, possano rientrare tra i documenti doganali ...".
Ciò posto, le stesse licenze sono da ritenere esenti dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 15 della tabella, allegato B al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 (atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto).
Infine, si fa presente che lo stesso regime delle licenze deve essere applicato alle domande volte al loro rilascio, ai sensi dell'articolo 3 della citata tariffa, ovvero dell'articolo 14 della tabella dei documenti esenti dall'imposta di bollo.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.