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Risoluzione Agenzia Entrate n. 413 del 31.10.2008
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Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Articolo 48-bis DPR n. 602 del 1973 - blocco dei pagamenti delle p.a. - incompetenza dell'Agenzia delle entrate
Risoluzione Agenzia Entrate n. 413 del 31.10.2008Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Azienda Municipale ALFA di ... è una società a totale partecipazione pubblica sottoposta all'obbligo di verifica imposto dall'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dal relativo decreto ministeriale attuativo 18 gennaio 2008, n. 40.
L'Azienda ha stipulato alcune convenzioni con banche e società finanziarie per l'erogazione di prestiti ai propri dipendenti.
Le rate mensili dei prestiti sono trattenute dagli stipendi erogati e versate cumulativamente, con cadenza mensile, tramite mandato di pagamento agli istituti di credito eroganti.
I suddetti versamenti mensili superano in alcuni casi la soglia di 10.000 euro e, pertanto, l'Azienda istante chiede di sapere se, a parere dell'Agenzia delle entrate, anche per il versamento delle somme in argomento è tenuta ad effettuare le verifiche previste dal menzionato articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene che il termine "pagamento", utilizzato dal legislatore nella disposizioni citate per indicare le ipotesi in cui le amministrazioni pubbliche e le società a totale partecipazione pubblica devono verificare la morosità del beneficiario delle somme da erogare, non vada inteso nella sua accezione civilistica, come modalità di estinzione di un'obbligazione contrattuale.
Ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui vi è un erogazione di denaro da parte dei predetti soggetti pubblici, gli stessi siano tenuti a verificare la morosità del destinatario del pagamento.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente si rappresenta che l'interpello è inammissibile poiché relativo all'interpretazione di una disposizione normativa che esula dalla competenza dell'Agenzia delle entrate.
L'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 pone a carico delle amministrazioni pubbliche e - a seguito dell'adozione del regolamento di cui al D.M. n. 40 del 2008 - delle società a totale partecipazione pubblica, un obbligo di verifica, che precede il pagamento di somme superiori a 10.000 euro.
Tale obbligo di verifica si inserisce in una fase del procedimento di pagamento interna all'Amministrazione ed estranea, dunque, alla riscossione coattiva delle entrate erariali, seppur ad essa propedeutica.
Pertanto, l'ambito applicativo delle disposizioni contenute nel più volte citato articolo 48-bis non rientra nella disciplina della riscossione coattiva nazionale, affidata all'Agenzia delle entrate dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; l'Agenzia non è, dunque, legittimata ad esprimere alcun parere in merito.
Si segnala, tuttavia, che la Ragioneria Generale dello Stato, con circolare del 29 luglio 2008, n. 22, ha fornito precisazioni e chiarimenti sulle questioni di maggior rilevo connesse alle modalità di attuazione della disciplina in argomento.
Nello specifico la Ragioneria ha chiarito che "le Amministrazioni pubbliche, relativamente a talune somme dovute in pagamento, sono tenute ad operare trattenute a diverso titolo, per norme di legge o in virtù di convenzione (ritenute previdenziali, premi di polizze assicurative, ritenute sindacali, rate di mutuo, ecc.), ed al loro successivo versamento a terzi in nome e per conto dei soggetti ai quali le trattenute sono state compiute. In buona sostanza, dal punto di vista contabile delle medesime Amministrazioni, le suddette movimentazioni finanziarie rappresentano delle operazioni inquadrabili nelle cosiddette "partite di giro".
Nella fattispecie descritta, sostenere l'operatività della disposizione recata dall'articolo 48-bis potrebbe comportare la configurazione di un pregiudizio in danno del soggetto al quale è stata operata la trattenuta, soggetto del tutto estraneo agli eventuali rapporti del beneficiario, il quale, quindi, potrebbe risultare inadempiente all'obbligo di versamento derivante da una o più cartelle di pagamento.
Al riguardo, si è dell'avviso che, per evitare una potenziale improvvida legittimazione di un danno nei confronti del soggetto che ha subito la trattenuta - con il rischio di essere esposto, a sua volta, ad azioni esecutive da parte del beneficiario - detta tipologia di pagamenti debba risultare esclusa dall'obbligo di verifica previsto dalla disciplina in esame".
Eventuali ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti direttamente al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.