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Risoluzione Agenzia Entrate n. 433 del 12.11.2008
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Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Imposta sostitutiva per l'esclusione dei beni strumentali dal patrimonio dell'imprenditore individuale - articolo 1, comma 37 della legge 24 dicembre 2007 n. 244
Risoluzione Agenzia Entrate n. 433 del 12.11.2008Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 1, comma 37 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), è stato esposto il seguente
QUESITO
La signora XX fa presente che, a seguito del recesso della madre, è divenuta unica socia di una società in nome collettivo.
Ciò premesso, l'istante chiede di conoscere se l'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 37 della legge finanziaria 2008 per l'estromissione dei beni posseduti dall'imprenditore individuale, spetti anche con riferimento ad una società in nome collettivo che, a seguito del recesso del socio, non ha ricostituito la pluralità nel termine di sei mesi previsto dall'articolo 2272 del codice civile.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante evidenzia che, a seguito della mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro il termine di sei mesi, si è verificato lo scioglimento della società, così come previsto dall'articolo 2272, n. 4 del codice civile.
Di conseguenza, il contribuente ritiene di aver assunto la qualifica di imprenditore individuale necessaria per beneficiare della disciplina di estromissione agevolata di cui al citato comma 37.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il comma 37 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) prevede che "l'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2007 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi (...) può, entro il 30 aprile 2008, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa (...) mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto".
L'agevolazione in commento, quindi, è riservata ai soggetti che alla data del 30 novembre 2007 rivestono la qualifica di imprenditore individuale e la conservano fino al 1 gennaio 2008, data a partire dalla quale assume rilevanza l'esclusione dei beni immobili dal patrimonio dell'impresa (cfr. circolare del 15 aprile 2008, n. 39/E).
Nel caso in esame occorre verificare se, a seguito della mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro il termine di sei mesi, il contribuente abbia assunto automaticamente la qualifica di imprenditore individuale necessaria a beneficiare dell'estromissione agevolata.
Al riguardo, si evidenzia che "l'attesa semestrale della eventuale ricostituzione della pluralità dei soci può essere anticipatamente interrotta dalla scelta dell'unico socio rimasto di non trovare altri soci, bensì di continuare l'attività come impresa individuale. In questo caso non si può parlare di trasformazione nel senso tecnico (.): infatti, la c.d. "trasformazione" di una società di persone che non abbia più il requisito della pluralità dei soci in impresa individuale determina, non già una modificazione dell'atto costitutivo (come accade nella trasformazione di una società da un tipo ad un altro) bensì un rapporto di successione tra soggetti distinti, perché persona fisica e persona giuridica si distinguono appunto per natura non solo per forma"(cfr. sentenza della Corte di Cassazione del 16 febbraio 2007, n. 3671; sentenza della Corte di Cassazione del 6 febbraio 2002, n. 1593).
La continuazione dell'impresa in forma individuale è sempre preceduta dallo scioglimento della società e dalla liquidazione della medesima.
Quando con il decorso dei sei mesi dal venir meno della pluralità dei soci si determina lo scioglimento della società, deve essere effettuata la liquidazione, che si conclude con l'assegnazione del patrimonio sociale residuo al socio supersite, ai fini della successiva estinzione della società stessa (cfr. sentenza della Corte di Cassazione del 16 febbraio 2007, n. 3671; risoluzione del 3 aprile 2006, n. 47/E).
In altri termini, il passaggio dalla società in nome collettivo all'impresa individuale non avviene automaticamente ma si realizza con la previa liquidazione del patrimonio sociale e l'estinzione della società.
Dall'esame dell'istanza si evince che il contribuente, con il decorso del termine semestrale previsto dall'articolo 2272, n. 4 del codice civile, abbia iniziato la fase di liquidazione della società che non risulta ancora conclusa, poiché il patrimonio non è stato assegnato al socio e la società non è stata cancellata dal registro delle imprese.
Si ritiene, quindi, conformemente al parere della Direzione regionale, che il contribuente, al 30 novembre 2007, non abbia la qualifica di imprenditore individuale necessaria per beneficiare della procedura di estromissione agevolata di cui all'articolo 1, comma 37 della legge finanziaria 2008.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.