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Risoluzione Agenzia Entrate n. 463 del 02.12.2008
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Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, attraverso il modello F24, del credito d'imposta di cui all' articolo 2, comma 2, del d.P.R. n. 227/2007 in favore delle imprese di autotrasporto
Risoluzione Agenzia Entrate n. 463 del 02.12.2008Il decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2007, n. 227, ha previsto la modalità di ripartizione e di erogazione del Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica, di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. In particolare l'articolo 4 del citato d.P.R. 227/07, nel definire alcuni elementi delle istanze per l'accesso alle agevolazioni in questione, rimanda la definizione dei termini e modalità di accesso ai benefici ad un apposito decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Tale decreto è stato emanato in data 5 marzo 2008 ed ha previsto che la fruizione mediante credito d'imposta delle agevolazioni in parola avvenga attraverso la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 241/97, a decorrere dalla data di riconoscimento del beneficio, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del decreto del Ministero dei trasporti del 14 dicembre 2007.
Tutto ciò premesso, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta in compensazione mediante modello F24, si istituisce il seguente codice tributo:
"6810", denominato "credito d'imposta di cui all'articolo 2, comma 2, del d.P.R. 27/9/2007 n. 227 in favore delle imprese di autotrasporto".
Il codice tributo è esposto nella sezione erario del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero nella colonna "importi a debito versati", per la restituzione comprensiva di interessi, nei casi di ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il campo "anno di riferimento" è valorizzato, nel formato AAAA, con l'anno nel quale il credito è riconosciuto.
Si precisa che il codice tributo è operativamente efficace a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.