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Risoluzione Agenzia Entrate n. 470 del 03.12.2008
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Interpello art. 11, legge 27/07/2000, n. 212 - ALFA BANK AG Fusione di società - Art. 172, Tuir
Risoluzione Agenzia Entrate n. 470 del 03.12.2008QUESITO
ALFA BANK AG (nel prosieguo, ALFA Germany) è una società di diritto tedesco residente ai fini fiscali in Germania, dove esercita attività creditizie erogando finanziamenti immobiliari (mutui ipotecari ed altre forme di finanziamento) e raccogliendo fondi per le operazioni da essa svolte principalmente tramite l'emissione sul mercato tedesco di obbligazioni garantite.
La stessa fa parte del gruppo ALFA ed è interamente posseduta da ALFA HOLDING AG (nel prosieguo, ALFA Holding), società di diritto tedesco residente ai fini fiscali in Germania, le cui azioni sono quotate alla borsa di Francoforte.
ALFA Holding controlla totalmente anche ALFA BANK INTERNATIONAL AG (nel prosieguo, ALFA International), società di diritto tedesco residente ai fini fiscali in Germania, che esercita attività creditizie erogando finanziamenti per l'acquisizione di beni immobili (mutui ipotecari ad altre forme di finanziamento) principalmente sui mercati internazionali e raccogliendo fondi per le operazioni da essa svolte anche tramite l'emissione sul mercato tedesco di obbligazioni garantite.
ALFA International opera tramite la sede centrale di Monaco, alcune succursali (sedi secondarie) istituite in vari Paesi, di cui una in Italia, e alcune filiali (i.e., società controllate) costituite all'estero, nessuna residente ai fini fiscali in Italia.
La succursale italiana di ALFA International, sita in ..., esercita attività creditizie esclusivamente in Italia erogando finanziamenti immobiliari. La stessa è iscritta nell'apposito albo tenuto dalla Banca di Italia ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e costituisce una stabile organizzazione nel territorio dello Stato Italiano.
Ciò premesso, è intenzione porre in essere un'operazione di fusione per incorporazione di ALFA International in ALFA Germany al fine di:
- realizzare sinergie attraverso la riduzione dei costi amministrativi e gestionali relativi a quelle funzioni che risultano essere attualmente duplicate, quali, ad esempio, il servizio di tesoreria;
- concentrare in ALFA Germany i crediti nascenti dai finanziamenti immobiliari al fine di ottenere una gestione più efficiente e razionale delle attività disponibili a garanzia del "plafond" di obbligazioni che può essere sfruttato da ALFA Germany.
La predetta fusione, interessando due società tedesche, è disciplinata dalla normativa applicabile in Germania. Tuttavia, per effetto dell'operazione, ogni attività, passività e rapporto giuridico riferibile alla stabile organizzazione italiana di ALFA International confluirà senza soluzione di continuità in una "nuova" stabile organizzazione in Italia di ALFA Germany.
L'istante fa presente che ai sensi della legislazione civile tedesca, la fusione produce effetti giuridici analoghi a quelli prodotti dall'analoga operazione regolata dal diritto civile italiano. Infatti, tutte le attività, passività e rapporti giuridici di ALFA International vengono trasferiti ad ALFA Germany - automaticamente ed incondizionatamente - per effetto di legge a partire dalla data dell'ultima iscrizione nel registro delle imprese competente; contestualmente alla data di efficacia della fusione ALFA International si estingue, senza liquidazione.
La fusione sarà realizzata nell'autunno 2008 e avrà efficacia retroattiva al 1 gennaio 2008, sia ai fini contabili che ai fini fiscali, come consentito dalla normativa civilistica e fiscale tedesca. Inoltre, l'effetto retroattivo rileverà, per quanto applicabile, anche ai fini delle imposte sui redditi italiane con riferimento alla posizione della stabile organizzazione in Italia.
Inoltre, l'istante precisa che le attività e le passività di ALFA Internazional verranno iscritte agli stessi valori di bilancio nelle scritture contabili di ALFA Germany, cioè "a saldi aperti in regime di continuità dei valori (e non in base al fair value)" e che la stabile organizzazione di ALFA International non adotta i principi contabili internazionali IAS/IFRS nella redazione delle scritture contabili previste dall'articolo 14, comma 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in quanto la stessa, essendo parte di una banca avente sede legale non in Italia ed essendo sprovvista di personalità giuridica, non rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. La stessa situazione interesserà, naturalmente, anche la stabile organizzazione di ALFA Germany.
Tutto ciò premesso, l'istante - considerato che il Testo Unico sulle imposte sui redditi non disciplina in modo puntuale gli effetti fiscali delle fusioni regolate dalla legislazione di altri Stati non rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 90/434/CEE - chiede chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:
1) se in relazione alla posizione della stabile organizzazione in Italia, la fusione possa essere effettuata in regime di neutralità senza realizzazione delle plusvalenze sui beni, incluso l'avviamento;
2) conseguentemente, quale debba essere il costo fiscale al quale la stabile organizzazione di ALFA Germany debba iscrivere i beni nelle proprie scritture contabili;
3) se ai fini delle imposte sui redditi italiane (i.e., in relazione alla posizione della stabile organizzazione in Italia) la fusione possa essere retrodatata.SOLUZIONE INTERPRETATIVA DEL CONTRIBUENTE
La società istante, in merito al primo quesito, ritiene che la fusione ricada nell'ambito di applicazione del regime di neutralità fiscale di cui all'articolo 172 del Tuir e, pertanto, non comporta alcun realizzo di plusvalenze relative ai beni. Inoltre, l'istante precisa che nel caso in esame non si verifica alcuna destinazione dei beni della stabile organizzazione a finalità estranee all'esercizio di imprese e/o ai soci.
Conseguentemente e coerentemente, in relazione al secondo quesito, l'istante ritiene che la stabile organizzazione di ALFA Germany possa assumere quale costo fiscale dei beni l'ultimo costo fiscale riconosciuto che gli stessi avevano in capo a ALFA International.
Infine, in relazione al terzo quesito, l'istante ritiene che, nei limiti previsti dall'articolo 172, comma 9, del Tuir, sia possibile retrodatare la fusione al 1 gennaio 2008.PARERE DELLA SCRIVENTE
La questione interpretativa sottoposta all'esame della scrivente riguarda un'operazione di fusione per incorporazione "domestica" realizzata in Germania che investe profili "internazionali" - che qui interessano - con riferimento alla posizione fiscale della stabile organizzazione in Italia della società incorporata.
A livello comunitario, le operazioni di fusione sono disciplinate dalla Direttiva 90/434/CEE del 23 luglio 1990, come modificata dalla Direttiva 2005/19/CE del 17 febbraio 2005 che ha introdotto norme comuni al fine di assicurare alle operazioni di fusione, scissione, conferimento d'attivo e scambi azionari un regime analogo a quello previsto dai diversi Stati per le operazioni interne.
La citata direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 30 settembre 1992, n. 544, le cui disposizioni sono state successivamente trasfuse nel Titolo II, Capo IV, articoli da 178 a 181 del Tuir.
Dal combinato disposto degli articoli 178, comma 1, lettera a) e 179, comma 1, del Tuir si evince che alle fusioni tra società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato, e soggetti residenti in altri Stati membri della Comunità economica europea, si applicano le disposizioni dell'art. 172 del Tuir.
Inoltre, ai sensi del comma 1, lettera d), dell'art. 178 del Tuir, il regime di neutralità fiscale è esteso anche alle operazioni "tra soggetti di cui alla lettera a) non residenti nel territori dello Stato, con riguardo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato oggetto delle operazioni stesse".
Con riguardo alla fattispecie oggetto del presente interpello, si osserva come la stessa non rientri nell'ambito di applicazione della disciplina comunitaria recata dalla direttiva 90/434/CEE: quest'ultima, infatti, è applicabile ad operazioni di ristrutturazione aziendale realizzate tra società appartenenti a Stati membri diversi dell'Unione Europea, mentre nel caso in esame entrambe le società partecipanti all'operazione di fusione (ALFA Germany ed ALFA International) sono residenti ai fini fiscali nello stesso Stato (Germania) (cfr. Risoluzione n. 42/E del 12 febbraio 2008).
Come accennato, la fattispecie in esame si sostanzia in una fusione per incorporazione di ALFA International in ALFA Germany, entrambe società tedesche: la stessa pertanto è disciplinata dalla normativa civilistica e fiscale applicabile in Germania.
Tale circostanza, tuttavia, a parere della scrivente, non preclude in linea di principio che all'operazione prospettata possa applicarsi il regime di neutralità fiscale di cui all'art. 172 del Tuir, con riferimento alla posizione della stabile organizzazione in Italia.
La disciplina nazionale in materia di fusioni nel prevedere un regime di neutralità fiscale con riguardo ai beni delle società incorporate o fuse, non discrimina in merito alla residenza delle società coinvolte.
Dispone in via generale che "la fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento"(art. 172, comma 1, del Tuir).
A parere della scrivente, il regime di neutralità fiscale ivi previsto, può ritenersi applicabile anche nel caso in cui l'operazione non sia disciplinata dalla citata direttiva (nel qual caso troverebbero applicazione le disposizioni contenute negli articoli da 178 a 181 del Tuir) e siano contemporaneamente rispettate le seguenti condizioni:
- l'operazione si qualifichi come fusione così come definita dalla legislazione civilistica italiana;
- i soggetti coinvolti abbiano una forma giuridica omologa a quella prevista per le società di diritto italiano;
- l'operazione produca effetti in Italia sulla posizione fiscale di almeno un soggetto coinvolto.
Un'indiretta conferma a quanto appena sostenuto può essere rinvenuta nelle recenti modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (i.e., legge finanziaria 2008) all'articolo 176 del Tuir, in virtù delle quali, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, il regime di neutralità fiscale ivi previsto per i conferimenti di azienda è applicabile anche nel caso in cui "...il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato" (articolo 176, comma 2, del Tuir).
Con tale previsione, il legislatore ha ritenuto "opportuno estendere il regime di neutralità fiscale di cui all'articolo 176 del Tuir, attualmente valevole solo per i conferimenti d'azienda, ovunque collocate, tra soggetti residenti, anche ai conferimenti tra soggetti non residenti (in particolare, i soggetti residenti in paesi extra UE) di aziende collocate in Italia" (cfr., relazione illustrativa alla legge finanziaria per il 2008), in quanto la circostanza che l'azienda conferita sia collocata in Italia (configurando una stabile organizzazione sul territorio dello Stato prima del soggetto conferente non residente e, successivamente all'operazione, del soggetto conferitario non residente) garantisce il protrarsi della sua vicenda fiscale in Italia anche dopo l'operazione di riorganizzazione aziendale.
Al pari della fattispecie in esame, i conferimenti effettuati tra soggetti non residenti con riferimento ad aziende (stabili organizzazioni) situate in Italia non sono disciplinati dalla citata direttiva comunitaria.
La circostanza che nell'articolo 172 del Tuir non figuri una disposizione analoga a quella di cui all'articolo 176, comma 2, a parere della scrivente, non pregiudica l'applicabilità del regime di neutralità fiscale previsto per le "fusioni domestiche" alla fattispecie in esame.
Infatti, è da ritenere che quanto affermato esplicitamente dal legislatore fiscale in materia di conferimenti d'azienda valga per le fusioni in re ipsa, ossia senza bisogno di particolari specificazioni poiché si tratta di operazioni che - a differenza del conferimento - anche dal punto di vista civilistico non sono realizzative.
Tutto ciò premesso, la scrivente ritiene, sulla base delle considerazioni fin qui svolte, che in relazione alla fusione tra ALFA Germany ed ALFA International possa trovare applicazione il disposto dell'art. 172 del Tuir con riferimento alla posizione fiscale della stabile organizzazione in Italia di quest'ultima, a condizione che per effetto dell'operazione, ogni attività, passività e rapporto giuridico riferibile alla stabile organizzazione italiana di ALFA International confluisca nella stabile organizzazione in Italia di ALFA Germany.
Conseguentemente, in accordo con la soluzione prospettata dal contribuente, ALFA Germany subentrerà nella medesima posizione fiscale di ALFA International in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo relativi alla suddetta stabile organizzazione.
Infine, si ritiene che, nei limiti previsti dall'articolo 172, comma 9, del Tuir sia possibile retrodatare la fusione al 1 gennaio 2008 a condizione che la fusione sia realizzata entro il 31 dicembre 2008 e con la conseguenza che la stabile organizzazione di ALFA International è tenuta a presentare l'ultima dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 1 gennaio - 31 dicembre 2007, mentre la stabile organizzazione di ALFA Germany presenterà la dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 1 gennaio - 31 dicembre 2008.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.