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Risoluzione Agenzia Entrate n. 15 del 23.01.2009
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Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Imposta di bollo sulle comunicazioni riguardanti contratti bancari di risparmio edilizio e mutuo ad erogazione immediata. - DPR n. 642 del 1972
Risoluzione Agenzia Entrate n. 15 del 23.01.2009Con l'istanza di interpello in esame, si chiede di conoscere il trattamento tributario applicabile, ai fini dell'imposta di bollo, alle comunicazioni inviate ai clienti nell'ambito di contratti di mutuo di risparmio edilizio. A tal fine si espone il seguente
Quesito
La società ALFA esercita attività di cassa di risparmio edilizio, ovvero opera nell'ambito della concessione di mutui di risparmio edilizio.
Tale forma di finanziamento è offerta da istituti di credito specializzati e si sostanzia nell'accumulo di fondi con l'obiettivo di acquisire il diritto all'erogazione di un mutuo a tasso agevolato e collegato all'andamento dei mercati finanziari e, in genere, garantito da ipoteca.
Il finanziamento - destinato in genere all'acquisto dell'abitazione (in particolare della prima casa) - è erogato sulla base di norme specifiche applicabili nell'ambito del risparmio edilizio.
L'attività di ALFA si concretizza per la vendita di alcuni prodotti di risparmio tra i quali si evidenziano i seguenti:
a) contratti di risparmio edilizio.
Tale prodotto consente al cliente di effettuare versamenti mensili per un periodo di tempo prestabilito, al fine di accumulare risparmi da destinare a misure economiche abitative.
I versamenti effettuati dal cliente - risparmiatore vanno ad alimentare un conto a lui intestato, istituito presso ALFA, e destinato ad accumulare, con cadenza mensile, gli importi di risparmio contrattualmente stabiliti.
Per l'intera durata del contratto i risparmi accumulati rimangono vincolati e fruttano interessi. Il prelievo da parte del cliente dell'importo risparmiato è possibile solo in caso di risoluzione del contratto di risparmio edilizio.
Decorso il periodo di tempo contrattualmente stabilito, il cliente matura il diritto alla concessione di un mutuo di risparmio edilizio. Egli può avvalersi di tale diritto oppure rinunciarvi, con conseguente liquidazione dell'importo accumulato e dei relativi interessi.
b) Mutui di risparmio edilizio immediati (rispettivamente a tasso fisso e a tasso variabile).
Il cliente sceglie la forma di mutuo a titolo di prefinanziamento attinente alle proprie esigenze, quando ha la necessità di avere immediatamente disponibili mezzi finanziari.
In tal caso gli viene erogato un anticipo sulla somma che successivamente sarà assegnata a titolo di risparmio edilizio.
In seguito all'ottenimento delle somme predette il soggetto finanziato inizia la restituzione mensile della somma predeterminata, il cui importo varia in base all'importo del mutuo, al tasso e alla durata (il prodotto è anche detto Mutuo Immediato). A tal fine il cliente che sottoscrive un contratto di mutuo a tasso fisso oppure a tasso variabile deve essere sempre anche intestatario di un contratto di risparmio edilizio denominato" X".
I versamenti mensili effettuati dai clienti affluiscono su un conto, al quale gli stessi non hanno accesso e sul quale non possono essere effettuate altre operazioni.
Tali somme versate mensilmente saranno imputate alla restituzione degli interessi passivi maturati sul mutuo ad erogazione immediata da un lato e, dall'altro, al risparmio di un determinato importo, risultante dall'applicazione della formula finanziaria scelta nell'ambito del risparmio edilizio.
Terminata la fase del risparmio, ALFA procede all'assegnazione dell'importo del mutuo e fa transitare l'importo risparmiato dal cliente nonché il mutuo di risparmio edilizio - contabilizzato sul conto interno presso ALFA - sul conto del mutuo acceso, da estinguere mediante rimborso.
L'istante precisa, inoltre, che per il contratto di risparmio edilizio X il cliente riceverà, durante la fase di risparmio e con cadenza annuale, una comunicazione contenente informazioni relative ai versamenti effettuati, agli interessi e all'importo accumulato.
Circa i contratti ad erogazione immediata a tasso fisso e a tasso variabile al cliente, una volta l'anno, viene inviata una comunicazione riguardante le informazioni relative allo stato del mutuo e agli interessi corrisposti.
In definitiva, il cliente che ha sottoscritto uno dei due mutui ad erogazione immediata riceve nel corso dell'anno due comunicazioni:
1. una afferente al contratto di risparmio edilizio;
2. una relativa a quello di mutuo ad erogazione immediata.
Nel momento in cui il cliente matura i requisiti per l'assegnazione di un mutuo a risparmio edilizio, in modo da poter utilizzare l'importo accumulato e il mutuo di risparmio edilizio ai fini del rimborso del prefinanziamento, il mutuo ad erogazione immediata si estingue e al cliente sarà inviata una sola comunicazione contenente informazioni sullo stato di mutuo di risparmio edilizio.
Tutto ciò premesso, ALFA ha chiesto di conoscere se, ed in quale misura, le predette comunicazioni da inviare ai clienti devono essere assoggettate all'imposta di bollo di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
Premesso che il risparmio edilizio è una forma di finanziamento non espressamente regolamentata in Italia, si ritiene che alle comunicazioni inviate al cliente una volta l'anno non si applica l'imposta di bollo.
Ciò in quanto il contratto di risparmio edilizio è assimilabile al "libretto di risparmio", il quale, in base all'articolo 7 della tabella allegata al DPR n. 642 del 1972, è escluso in modo assoluto dall'imposta di bollo.
Per quanto concerne le comunicazioni aventi ad oggetto lo stato del mutuo, ossia le comunicazioni relative ai mutui a erogazione immediata l'istante ritiene applicabile l'articolo 13, comma 2, della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972, che prevede l'applicazione dell'imposta di bollo di euro 1,81 per ciascun esemplare concernente estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell'addebitamento o dell'accreditamento e relativi benestare quando la somma supera euro 77,47.Parere della Direzione
L'imposta di bollo è un tributo che ha per oggetto gli atti giuridici, i documenti e i registri indicati nella tariffa del DPR 26 ottobre 1972, n. 642.
Ciò premesso, dall'esposizione del quesito risulta che il contratto di risparmio edilizio si caratterizza per la possibilità riconosciuta al titolare dello stesso di effettuare versamenti mensili al fine di accumulare risparmio da destinarsi all'acquisto di immobili ad uso abitativo.
Tale prodotto bancario, però, non consente ai clienti di utilizzare le somme accumulate, le quali sono rese disponibili soltanto al termine del contratto oppure in caso di risoluzione dello stesso.
Il contratto di risparmio edilizio, pertanto, non è assimilabile ai contratti di conto corrente bancario (cd. conto corrente di corrispondenza), posto che quest'ultima tipologia contrattuale si caratterizza per l'obbligo della banca di compiere, nei limiti della propria organizzazione, pagamenti e riscossioni di somme per conto del cliente e dietro suo ordine, diretto o indiretto.
Caratteristica dell'operazione di conto corrente è l'esistenza o la creazione di una disponibilità del cliente presso la banca, la quale svolge un servizio di cassa.
Pagamenti e riscossioni sono annotati sul conto in addebito e in accredito, e il saldo è sempre a disposizione del correntista (ex articolo 1852 c.c.).
Viceversa il prodotto bancario in commento (contratto di risparmio edilizio) è assimilabile ad un generico contratto di deposito bancario, inquadrabile giuridicamente nella figura di un deposito irregolare (ex articolo 1782 c.c). I fondi depositati dalla clientela, infatti, diventano di proprietà della banca che assume l'obbligo di restituirli ad una determinata scadenza (depositi vincolati) nella stessa specie monetaria.
Alla fattispecie in commento, pertanto, non si applica la previsione di cui al predetto articolo 13, comma 2-bis che sottopone ad imposta di bollo in misura forfetaria l'estratto di conto corrente di corrispondenza (Risoluzione del 17 gennaio 2006, n. 13).
In questa sede, peraltro, non rileva la previsione esentativa di cui all'articolo 7 della Tabella allegata al DPR n. 642 del 1972, che esclude dall'imposta di bollo i "...libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti...", in quanto nel caso di specie difetta la sussistenza di un libretto di risparmio, e cioè di un documento rilasciato dalla banca al depositante sul quale vengono registrate progressivamente le diverse operazioni e la cui presentazione allo sportello bancario è necessaria per l'effettuazione delle operazioni stesse.
La banca, per il contratto di risparmio edilizio, invia al cliente una comunicazione annuale relativa ai versamenti effettuati, agli interessi e all'importo accumulato, ai sensi dell'articolo 115 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico in materia bancaria e creditizia).
Pertanto, la scrivente ritiene - conformemente al parere della Direzione regionale - che alle comunicazioni afferenti al contratto di risparmio edilizio si applica il comma 2 dell'articolo 13 della Tariffa allegata al DPR 642 del 1972, che prevede l'imposta di bollo di euro 1,81 per "gli estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento e accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell'addebitamento e accreditamento e relativi benestari quando la somma supera Euro 77,47".
Per quanto concerne i mutui di risparmio edilizio immediato (a tasso fisso e a tasso variabile) si osserva che non si è in presenza di un contratto di conto corrente di corrispondenza.
Nel caso di specie, infatti, a seguito dell'anticipazione della somma ricevuta dal cliente, lo stesso deve obbligatoriamente sottoscrivere un contratto di risparmio edilizio, in cui confluiscono tutti i rimborsi dallo stesso effettuati, a cui il cliente non ha accesso e su cui non possono essere effettuate altre operazioni. Pertanto, la scrivente ritiene che la fattispecie prospettata possa essere inclusa nella più generale categoria del contratto di mutuo, disciplinato dagli articoli 1813 e seguenti del codice civile.
Anche in questo caso, di conseguenza, si conviene con il parere reso dalla Direzione regionale, circa l'applicazione, in base all'articolo 13, comma 2, della Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, dell'imposta di bollo di euro 1,81 alla comunicazione relativa ai versamenti effettuati dal cliente.
Da ultimo, si rileva che per i contratti di mutuo ad erogazione immediata resta applicabile, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni di legge, il particolare regime dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti (articolo 15 e segg. del DPR 26 settembre 1973, n. 601).
Nell'ambito di tale regime "le operazioni relative a finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione e estinzione effettuate da aziende e istituti di credito...." sono sottratte al trattamento ordinario - consistente nel pagamento dell'imposta di registro, bollo, ipotecarie e catastali e della tassa di concessioni governative - e assoggettate ad un prelievo sostitutivo, con le aliquote individuate dall'articolo 18 dello stesso DPR 601 del 1973 (0,25 e 2 per cento a seconda che ricorrano o meno i requisiti per godere del regime agevolato cd 'prima casa').
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.