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Risoluzione Agenzia Entrate n. 19 del 27.01.2009
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Interpello ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000 - Adempimenti per l'immatricolazione di veicoli, F24 Iva Immatricolazione auto UE
Risoluzione Agenzia Entrate n. 19 del 27.01.2009Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 1, comma 9, del D.L. n. 262 del 2006, è stato esposto il seguente
Quesito
La società istante svolge l'attività di fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi etc. (cod. att. 34200). Nell'ambito della propria attività provvede all'acquisto intracomunitario di telai da utilizzare per la realizzazione di motorhome, autocaravan e caravan.
Ciò posto, la società interpellante chiede di sapere se, ai fini dell'immatricolazione dei mezzi di trasporto da essa realizzati, è necessario che la relativa richiesta sia corredata, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, "...di copia del modello F24 (...) recante per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'Iva assolta in occasione della prima cessione interna".Soluzione interpretativa prospettata
La società interpellante evidenzia che il telaio oggetto di acquisto intracomunitario non può essere autonomamente immatricolato ma è una componente tecnica dei motorhome, autocaravan e caravan costruiti dalla medesima società. Ne consegue che - ad avviso della società interpellante - non torna applicabile il citato articolo 1, comma 9, del D.L. n. 262 del 2006, che condiziona l'immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, nuovi e usati, oggetto di acquisto intracomunitario, alla contestuale presentazione di copia del modello F24 dal quale risulti, in relazione a ciascun veicolo, il numero di telaio e l'ammontare dell'Iva assolta in occasione della prima cessione interna.Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'articolo 1, comma 9, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, prevede che "ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta è corredata di copia del modello F24 (...) recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'Iva assolta in occasione della prima cessione interna".
La predetta disposizione - introdotta al fine di contrastare le frodi Iva nel settore del commercio degli autoveicoli di provenienza comunitaria - condiziona l'immatricolazione o la voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, nuovi ed usati, per i quali si siano verificate le condizioni di acquisto intracomunitario previste dall'articolo 38 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, alla contestuale presentazione di copia del Modello "F24 Iva auto Ue" dal quale risulti, in relazione a ciascun veicolo, il numero di telaio e l'ammontare dell'Iva assolta dal cedente in occasione della prima cessione nel territorio dello Stato.
Con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 ottobre 2007 (G.U. n. 266 del 15 novembre 2007) è stata data attuazione - a decorrere dal 3 dicembre 2007 - alle disposizioni introdotte dal citato articolo 1, comma 9, del decreto legge n. 262 del 2006. In proposito, con la circolare n. 52/E del 30 luglio 2008 la scrivente ha chiarito che, sotto il profilo soggettivo, la procedura in argomento è applicabile ai rivenditori abituali (soggetti passivi Iva) che effettuano acquisti intracomunitari di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi al fine di rivenderli in Italia.
Tanto premesso, dall'esame dell'istanza di interpello emerge che oggetto dell'acquisto intracomunitario da parte della società interpellante sono i telai, che costituiscono una componente tecnica del mezzo di trasporto che viene fabbricato nel territorio italiano.
Invero, la società istante utilizza i predetti telai ai fini dell'allestimento di mezzi di trasporto (motorhome, autocaravan e caravan) che, ai fini dell'immatricolazione, subiscono, tra l'altro, collaudi da parte degli enti preposti per la verifica dell'idoneità alla circolazione. In altre parole, il telaio non è, di per sé, un mezzo di trasporto classificabile - secondo le disposizioni del codice della strada di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, - tra gli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi.
Di conseguenza, l'acquisto del solo telaio non realizza il presupposto per l'applicazione della procedura disciplinata dall'art. 1, comma 9, del D.L. n. 262 del 2006, e la società istante non sarà tenuta ad effettuare il versamento dell'imposta relativa alla prima cessione interna dell'autoveicolo, motoveicolo e rimorchi da essa costruiti nel territorio nazionale. Occorre precisare, tuttavia, che la procedura di cui al citato articolo 1, comma 9, del D.L. n. 262 del 2006 è applicabile nell'ipotesi in cui la società istante si limitasse a svolgere un'operazione "marginale" di allestimento del mezzo di trasporto, acquistato da un paese UE, già completo ed idoneo alla circolazione.
In tal caso, infatti, l'attività svolta dalla società istante sarebbe riconducibile, prevalentemente, alla vendita di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi di provenienza comunitaria e, conseguentemente, la medesima società sarebbe obbligata ad assolvere, ai fini dell'immatricolazione, l'imposta relativa alla prima cessione interna mediante il c.d. modello "F24 Iva auto UE".
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.