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Decreto legge 13 gennaio 2003, n. 2
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Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche
Decreto legge 13 gennaio 2003, n. 2
GU 9 del 13/01/2003[Testo coordinato con la legge di conversione 14.03.2003, n. 39 ed eventuali successive modifiche]
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
( Visti...)
Emana
il seguente decreto-legge:Art. 1. - Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applicano relativamente alle formalità connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2003, nonché, limitatamente alla tassa automobilistica dovuta per gli anni 2004 e 2005, anche agli autoveicoli immatricolati nel periodo compreso tra il 1ş e il 12 gennaio 2003; per questi ultimi autoveicoli, in ogni caso, non si fa luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta di bollo, di imposta provinciale di trascrizione, di emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro automobilistico e di tassa automobilistica. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 31,9 milioni di euro per l'anno 2003 e di 12,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle agevolazioni di cui al presente comma.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari ad Euro 31,9 milioni per l'anno 2003 e ad Euro 12,2 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Il credito d'imposta di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenuto conto del limitato utilizzo riscontrato nell'anno 2002, è attribuito nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2003 e di 2,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del credito d'imposta
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.Art. 2. - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.