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Risoluzione Agenzia Entrate n. 27 del 30.01.2009
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Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Trattamento IVA applicabile al servizio di trasporto scolastico effettuato da una cooperativa sociale nei confronti di alcuni comuni. - n. 127-novies), parte terza, della Tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972
Risoluzione Agenzia Entrate n. 27 del 30.01.2009QUESITO
La "ALFA", società cooperativa a r.l., nell'ambito della propria attività riferisce di effettuare il servizio di trasporto degli alunni delle scuole materne, elementari e medie (c.d. servizio trasporto scolastico) con mezzi (c.d. scuolabus) rispondenti alle caratteristiche previste dalla normativa in materia di trasporto scolastico.
Il servizio viene eseguito dalla cooperativa ALFA, su incarico affidato da diversi comuni, ubicati nella regione ..., mediante contratti di appalto o convenzioni, con mezzi di trasporto idonei e con personale addetto tenuto a controllare che i bambini siano regolarmente seduti durante il viaggio e che non arrechino danno a se stessi e ai loro compagni e ad assistere i bambini nelle operazioni di salita e discesa dai mezzi e nel tragitto dello scuolabus fino alla struttura scolastica. I predetti comuni, ai sensi della L.R. della regione ..., sono tenuti ad organizzare il servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni della scuola materna e dell'obbligo provenienti da località, frazioni o comuni diversi da quello ove ha sede la scuola frequentata, sempre che sussistano obiettive difficoltà di accesso alla stessa. La cooperativa ALFA chiede di conoscere se le prestazioni di servizio di trasporto scolastico da essa rese siano da assoggettare all'aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del punto 127-novies), parte terza, della Tabella A, allegata al d.P.R. n. 633, ovvero all'aliquota del 4 per cento stabilita dal numero 41-bis), parte seconda della stessa Tabella A, per le prestazioni educative.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società cooperativa interpellante ritiene che al servizio di trasporto da essa reso possa applicarsi l'aliquota ridotta del 4 per cento prevista dal numero 41-bis), parte seconda, della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Secondo la cooperativa interpellante sussisterebbero, infatti, nel caso di specie le condizioni per annoverare il servizio di trasporto scolastico tra le "prestazioni educative" contenute nel richiamato numero 41-bis), ciò in quanto lo stesso viene reso esclusivamente nei confronti di soggetti minori d'età e rappresenta un servizio indispensabile e necessario per consentire la formazione educativa dei minori e pertanto strettamente funzionale all'attuazione e allo sviluppo del diritto all'istruzione.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il numero 41-bis), parte seconda, della Tabella A allegata al citato d.P.R. n. 633 del 1972, dispone che alle "prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale" si applica l'aliquota IVA del 4 per cento. La norma prevede l'applicabilità dell'aliquota del 4 per cento qualora ricorrano le seguenti condizioni: 1) il soggetto che effettua le prestazioni deve essere una società cooperativa o un consorzio di cooperative; 2) destinatari del servizio devono essere gli anziani, gli inabili adulti, i tossicodipendenti e i malati di AIDS, gli handicappati psicofisici e i minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza; 3) le prestazioni di servizi rese devono essere quelle socio-assistenziali, educative e di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili.
Relativamente alla tipologia di prestazioni destinatarie dell'aliquota agevolata e in particolare alle prestazioni educative, si osserva che la chiara formulazione della norma non consente di ricondurre nell'ambito dell'attività educativa quelle prestazioni che, se pur ad essa collegate, sono funzionalmente e strutturalmente diverse. In particolare, il servizio di trasporto, ancorché reso ai medesimi destinatari delle prestazioni educative, ossia agli alunni appartenenti alla scuola materna e alla scuola dell'obbligo ed effettuato con accompagnatori a cui viene delegato il compito di controllare e assistere gli alunni, costituisce attività autonoma e distinta e non può essere configurabile come prestazione educativa ai fini dell'applicabilità della norma recata dal richiamato n. 41-bis), parte seconda, della menzionata Tabella A allegata del d.P.R. n. 633 del 1972. Ciò premesso, la scrivente, conformemente al parere della Direzione regionale, ritiene che il servizio di trasporto scolastico oggetto del quesito non possa beneficiare dell'aliquota del 4 per cento. Si ritiene, invece, che le prestazioni di trasporto scolastico di cui trattasi siano da assoggettare al tributo nella misura del 10 per cento, ai sensi del numero 127-novies), parte terza, della Tabella A allagata al d.P.R. n. 633 del 1972, il quale prevede, tra l'altro, l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento "alle prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito ..." (cf.r. risoluzione n. 51 del 29 maggio 1998).
Pertanto, nel caso prospettato ai corrispettivi versati dai comuni, a fronte dell'effettuazione del servizio di trasporto scolastico, si rende applicabile l'aliquota agevolata del 10 per cento ai sensi del richiamato numero 127-novies), parte terza, della Tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.