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Risoluzione Agenzia Entrate n. 34 del 04.02.2009
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Istituzione del codice ente e dei codici tributo per il versamento, mediante modello F23, delle somme relative alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 35, 7 comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, a favore dell'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo
Risoluzione Agenzia Entrate n. 34 del 04.02.2009Il decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, all'articolo 2, comma 4, ha disposto che le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme di cui al decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni sono versate all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo.
Al fine di attribuire all'Enpals le sanzioni, di cui al comma 7 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, versate tramite modello F23, si istituiscono i seguenti codici tributo:
"661T", denominato " Enpals-Sanzioni amministrative ex art. 35, comma 7, legge 689/1981 - lavoratori dello spettacolo";
"662T", denominato " Enpals-Sanzioni amministrative ex art. 35, comma 7, legge 689/1981 - sportivi professionisti";
Inoltre, per consentire l'individuazione dell'Enpals quale richiedente il pagamento si procede all'istituzione del seguente codice ente: "E1x", che identifica l'Ente Nazionale Di Previdenza E Di Assistenza Per I Lavoratori Dello Spettacolo;
In sede di compilazione del modello F23, nello spazio "codice ufficio o ente" (campo 6) e' indicato il codice dell'ente "E1 x", laddove "E1" identifica l'Enpals e " x", la sede periferica dell'Ente, desumibile dalla "Tabella dei codici enti diversi dagli uffici finanziari", pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Nello spazio "estremi dell'atto o del documento" (campo 10), sono indicati gli estremi dell'atto con il quale si richiede il pagamento.
Le indicazioni necessarie alla corretta imputazione delle somme riscosse saranno fornite agli agenti della riscossione con nota separata.