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Risoluzione Agenzia Entrate n. 54 del 03.03.2009
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Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - ALFA s.r.l.. - articolo 44 del D.P.R. 917/1986
Risoluzione Agenzia Entrate n. 54 del 03.03.2009QUESITO
La ALFA s.r.l. (di seguito, "ALFA") ha intenzione di emettere titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e nel rispetto della normativa dettata in materia dalla Banca d'Italia.
Al riguardo, la ALFA chiede di conoscere se ai titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata, come nel caso di specie, si applichi la disciplina fiscale prevista per i titoli emessi dalle società per azioni o se gli stessi debbano essere tassati come altri redditi di capitale ai sensi del testo unico per le imposte sul reddito (TUIR), approvato con il decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene che nel caso in cui i titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata rispettino le condizioni di durata, di rendimento e degli altri elementi richiesti per i titoli emessi dalle società per azioni, il trattamento fiscale da applicare sia quello previsto in materia di obbligazioni e titoli similari emessi da società per azioni.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 2483 del codice civile, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla riforma del diritto societario di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, ha consentito anche alle società a responsabilità limitata di emettere titoli di debito attraverso cui finanziare la propria attività, possibilità fino allora circoscritta esclusivamente alle società per azioni e alle società in accomandita per azioni.
L'ultimo comma dell'art. 2486, prima dell'intervento della riforma, stabiliva infatti che "Alla società a responsabilità limitata non è consentita l'emissione di obbligazioni."
Una delle finalità della citata riforma societaria è stata proprio quello di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese e perciò di ampliare, nei limiti del modello societario prescelto, le modalità di accesso alle fonti di finanziamento. Pertanto, l'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366 ha fissato tra i principi direttivi riferiti alle società a responsabilità limitata quello di "disciplinare condizioni e limiti per l'emissione e il collocamento di titoli di debito presso operatori qualificati, prevedendo il divieto di appello al pubblico risparmio, restando esclusa in ogni caso la sollecitazione all'investimento in quote capitale".
In sostanza, nel consentire il superamento del tradizionale divieto di emissione di titoli di debito previsto per le società a responsabilità limitata, la legge delega richiede che sia in ogni caso contemperata l'esigenza di tutelare l'interesse dei risparmiatori. Il secondo comma dell'articolo 2483 del codice civile ha in merito stabilito che: "I titoli emessi (...) possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima."
In altri termini, in coerenza con la legge delega:
- è escluso l'appello diretto al pubblico risparmio: la sottoscrizione di tali titoli è possibile esclusivamente da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali;
- successivamente le obbligazioni possono anche essere alienate a risparmiatori che non siano investitori professionali. In quest'ultimo caso, tuttavia, è prevista una garanzia ex lege a carico dei sottoscrittori.
Si fa presente, inoltre, che affinché la società possa emettere titoli di debito, è necessaria un'apposita clausola statutaria. L'atto costitutivo deve indicare in particolare se la competenza relativa all'emissione dei titoli sia attribuita ai soci ovvero agli amministratori, gli eventuali limiti e le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione.
Ciò premesso, ai fini fiscali si fa presente che l'articolo 44, comma 1, lettera b), del TUIR, include tra i redditi di capitale "gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa".
Pertanto, ai fini dell'individuazione del regime fiscale applicabile ai titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata, occorre verificare se essi possano rientrare nella definizione di "titoli similari alle obbligazioni". Al riguardo, lo stesso articolo 44, al comma 2, lettera c), n. 2), stabilisce che si considerano tali "i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano emessi, né di controllo sulla gestione stessa".
Sulla base di tale definizione, quindi, per essere considerati similari alle obbligazioni, è necessario che i titoli presentino le seguenti caratteristiche:
1. devono essere titoli di massa - ossia titoli emessi in notevoli quantità, con caratteri di omogeneità e in base ad un'unica operazione economica, oggettivamente idonei alla circolazione presso il pubblico;
2. devono contenere l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e non devono attribuire ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.
Ricorrendo tali caratteristiche, ai proventi dei titoli di debito si rende applicabile il regime di tassazione previsto dall'articolo 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 che, come noto, disciplina le modalità di applicazione delle ritenute alla fonte sugli interessi e sugli altri proventi maturati su obbligazioni e titoli similari emessi dalle società per azioni.
Nella fattispecie in esame, la ritenuta ivi prevista si applica con l'aliquota del 12,50 per cento a condizione che:
a) il prestito abbia una scadenza non inferiore a 18 mesi;
b) al momento dell'emissione il tasso di rendimento effettivo non sia superiore al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi.
Nel caso in cui i titoli non rispettino entrambe le condizioni sub a) e b), la ritenuta è applicata con l'aliquota del 27 per cento.
Si ricorda che la ritenuta è applicata dall'emittente a titolo d'acconto nei confronti delle società e degli imprenditori individuali se i titoli sono relativi all'impresa commerciale; mentre è a titolo di imposta nei confronti dei soggetti che non svolgono attività d'impresa commerciale e per i soggetti non residenti.
In conclusione, la scrivente ritiene che nella fattispecie analizzata, qualora i titoli di debito emessi dalla società a responsabilità limitata rispettino i requisiti richiesti dall'articolo 44, comma 2, lettera c), n. 2) del TUIR sopra riportati, gli stessi possano essere considerati "similari" alle obbligazioni emesse dalle società per azioni con conseguente applicazione del predetto articolo 26, comma 1, D.P.R. n. 600
del 1973.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.