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Risoluzione Agenzia Entrate n. 61 del 11.03.2009
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Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - IVA - DPR 26 ottobre 1972, n. 633 - Assoggettabilità ad imposta di contributi erogati dalla Comunità europea - Esercizio del diritto alla detrazione
Risoluzione Agenzia Entrate n. 61 del 11.03.2009Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente
QUESITO
Il Consorzio Olivicolo ALFA - società consortile a responsabilità limitata - riferisce di svolgere la propria attività nel settore dei prodotti e dei servizi della filiera olivicola, al fine di agevolare l'azione delle organizzazioni consorziate per il miglioramento e la valorizzazione della produzione olivicola e il suo adattamento alle esigenze del mercato.
In particolare, ALFA riferisce, fra l'altro, di predisporre e realizzare, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, progetti e programmi operativi annuali e/o pluriennali, anche sopranazionali, "finanziati anche con i contributi dei soci e di enti pubblici ed organizzazioni di livello locale, nazionale e comunitario".
Il Consorzio fa presente di avere ottenuto, per il finanziamento di propri programmi di attività tesi a incentivare la politica agricola nel settore oleicolo, l'erogazione di fondi comunitari in base al Regolamento (CE) del Consiglio n. 865/2004 del 29 aprile 2004 (ora abrogato, con effetto dal 1 luglio 2008, dal Regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234) secondo cui per "incoraggiare le organizzazioni di operatori riconosciute ed elaborare programmi di attività per il miglioramento della qualità della produzione di olio d'oliva e di olive da tavola è necessario un finanziamento comunitario, costituito dalla percentuale degli aiuti diretti che gli Stati membri sono autorizzati a trattenere (...)".
ALFA rileva, inoltre, che gli importi trattenuti dagli Stati membri sono destinati al finanziamento comunitario di programmi di attività riconducibili ad uno o più dei seguenti settori: "a) monitoraggio e gestione amministrativa del mercato nel settore dell'olio e delle olive da tavola; b) miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura; c) miglioramento della qualità della produzione (...); d) sistema di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola (...); e) diffusione di informazioni sulle attività svolte da tali organizzazioni ai fini del miglioramento della qualità dell'olio di oliva".
Ciò premesso, ALFA, in quanto destinatario delle sovvenzioni di fonte comunitaria sopra richiamate, chiede di sapere:
a) se le somme percepite siano riconducibili tra i contributi a fondo perduto esclusi dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) se, in tal caso, l'IVA assolta sugli acquisti effettuati in relazione al programma agevolato sia detraibile dall'ente istante in base all'art. 19, comma 3, lett. c), del medesimo decreto.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
ALFA ritiene che le somme in argomento debbano essere qualificate come contributi a fondo perduto esclusi dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lett. a), del DPR n. 633 del 1972.
A sostegno della propria tesi, l'ente istante evidenzia che in capo al Consorzio non sussiste alcun vincolo di natura obbligatoria e richiama, in proposito, le disposizioni recate dal Regolamento (CE) n. 865/2004, in base al quale le organizzazioni riconosciute sono ammesse a fruire del beneficio se i programmi di attività predisposti in conformità ai fini istituzionali "rispettano i requisiti previsti dai regolamenti comunitari", spettando agli Stati membri predisporre verifiche dei programmi ed effettuare controlli a campione.
Il Consorzio evidenzia, altresì, che in base al predetto Regolamento l'unica sanzione ricollegata alla mancata effettuazione di una delle attività agevolate è l'esclusione dal beneficio, non essendo previste "altre penalità tipiche di un rapporto contrattuale".
Dalla qualificazione dei finanziamenti comunitari in argomento quali contributi a fondo perduto consegue, ad avviso dell'interpellante, che l'IVA assolta sugli acquisti effettuati in relazione al programma agevolato sia detraibile, in quanto trova applicazione al caso di specie l'art. 19, comma 3, lett. c), del DPR n. 633 del 1972, secondo cui l'indetraibilità dell'imposta non opera, tra l'altro, per le operazioni non soggette al tributo di cui all'art. 2, terzo comma, lett. a), dello stesso decreto.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via generale, i contributi versati da enti pubblici assumono rilevanza agli effetti IVA se vengono corrisposti a fronte di un'obbligazione di dare, fare, non fare o permettere assunta dal beneficiario.
Per l'applicabilità del tributo occorre, quindi, che sussista un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive intercorrente fra l'ente erogante e il soggetto beneficiario, nell'ambito del quale il finanziamento assuma carattere di corrispettivo per una cessione di beni o una prestazione di servizi.
Laddove, invece, il soggetto che riceve il finanziamento non sia obbligato, a fronte degli importi percepiti, ad una prestazione di dare, fare, non fare o permettere nei confronti dell'ente erogante, le somme versate sono da considerare escluse dal campo di applicazione del tributo trattandosi di cessioni di denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere generale non afferenti a specifiche prestazioni, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lett. a), del DPR n. 633 del 1972 (cfr. risoluzione n. 472/E del 3 dicembre 2008).
Non può ravvisarsi la sussistenza di un nesso di sinallagmaticità laddove non sia richiesta al beneficiario una specifica prestazione, ma l'erogazione delle stesse somme si traduca nella messa a disposizione di fondi per realizzare programmi e finalità di interesse generale e coprire (in tutto o in parte) i relativi costi.
In presenza di finanziamenti comunitari, la qualificazione degli stessi come corrispettivi di specifiche prestazioni di servizi - rilevanti ai fini dell'IVA - o come contributi a fondo perduto - non soggetti all'imposta ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lett. a), del DPR n. 633 del 1972 - deve quindi essere effettuata in base a quanto sopra precisato.
Ciò posto, nel caso di specie, in presenza dei presupposti riferiti dall'ente istante - il cui concreto riscontro esula dalle prerogative esercitabili in questa sede dall'Agenzia delle Entrate - sembrano soddisfatti i requisiti sopra richiamati per la qualificazione dei contributi come movimentazione di denaro, con conseguente esclusione degli stessi dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lett. a), del DPR n. 633 del 1972, in conformità al parere espresso dalla Direzione Regionale del ....
Per quanto concerne l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti effettuati in relazione al programma agevolato, si fa presente quanto segue.
L'articolo 19, comma 2, del citato DPR n. 633 del 1972 stabilisce che "non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta (...)".
L'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA è quindi precluso nelle ipotesi in cui i beni ed i servizi acquistati vengano utilizzati per realizzare operazioni esenti o comunque non soggette al tributo.
A fronte di tale principio generale occorre tener presente che l'art. 19, comma 3, lett. c), del DPR n. 633 del 1972 prevede che l'indetraibilità non opera se le operazioni non soggette al tributo indicate nel predetto comma 2 del medesimo art. 19 sono costituite dalle cessioni di denaro di cui all'art. 2, terzo comma, lett. a), del DPR n. 633 del 1972.
Come chiarito con risoluzione n. 42/E del 16 marzo 2004 la disposizione di cui all'art. 19, comma 3, lett. c), del DPR n. 633 del 1972 deve però intendersi riferita agli acquisti di beni e servizi effettuati dal soggetto che pone in essere l'operazione di cessione di denaro sottratta alla regola generale della indetraibilità.
Non legittima, quindi, l'esercizio del diritto alla detrazione la circostanza che il contribuente sia destinatario di un contributo a fondo perduto, dovendosi comunque fare riferimento alla tipologia delle operazioni attive poste in essere in qualità di cedente o prestatore dallo stesso contribuente destinatario del contributo.
Quanto sopra precisato, con riferimento al caso di specie, la detraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti dei beni e servizi va verificata in relazione alla tipologia di attività svolta in qualità di cedente o prestatore dall'ente istante.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.