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Risoluzione Agenzia Entrate n. 73 del 23.03.2009
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Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Imposta di bollo - Quietanze apposte su ordinativi emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA
Risoluzione Agenzia Entrate n. 73 del 23.03.2009Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 6 della tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, è stato esposto il seguente:
Quesito
Il Ministero ... chiede di conoscere se le quietanze relative ad ordinativi emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate all'imposta sul valore aggiunto sono esenti dall'imposta di bollo.
Chiede inoltre, di conoscere se possano ritenersi ancora attuali i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la risoluzione del 15 ottobre 1983, n. 292337 e con la circolare del 2 gennaio 1984 n. 1, laddove è stato precisato che l'esenzione dall'imposta di bollo di cui all'articolo 6 della tabella allegata al DPR n. 642 del 1972, si applica alle quietanze relative ad ordinativi emessi per il pagamento di corrispettivi assoggettati ad IVA.Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
Il Ministero ... non prospetta alcuna soluzione interpretativa.Parere della Direzione
L'articolo 13 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 1,81, per ogni esemplare, per le "Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti (...), ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria".
Inoltre, in forza di quanto disposto dalla nota 2 lettera a), in calce al predetto articolo, l'imposta non è dovuta "quando la somma non supera lire 150.000 (euro 77,47) ...".
L'articolo 6 della tabella annessa al succitato DPR n. 642 del 1972 (Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto) esenta in modo assoluto dall'imposta di bollo le "Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa (attualmente il riferimento deve intendersi all'articolo 13 della tariffa) riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto".
Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che "Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore aggiunto, l'esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto".
Dal quadro normativo sopra rappresentato si evince che l'articolo 6 della tabella annessa al DPR n 642 del 1972 prevede una deroga, nel caso di documenti emessi in relazione a corrispettivi assoggettati ad IVA, alla disposizione recata dall'articolo 13 della tariffa che, in via generale, assoggetta all'imposta di bollo, tra l'altro, anche le quietanze rilasciate dal creditore.
Conclusivamente, si ritiene che, in virtù del principio di alternatività tra l'IVA e l'imposta di bollo, le quietanze rilasciate in relazione a corrispettivi per prestazioni assoggettate ad IVA sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.
A tal fine, qualora sul documento non risulti evidenziata l'IVA, è necessario indicare sull'atto di quietanza che trattasi di documento emesso in relazione al pagamento di un corrispettivo ad un'operazione assoggettata ad imposta sul valore aggiunto.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.