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Risoluzione Agenzia Entrate n. 94 del 03.04.2009
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Consulenza giuridica - Attribuzioni delle deduzioni IRAP relative al cuneo fiscale - Articolo 11, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 - Richiesta parere
Risoluzione Agenzia Entrate n. 94 del 03.04.2009Con la richiesta di consulenza giuridica in oggetto concernente l'esatta applicazione dell'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446 del 1997, è stato esposto il seguente
Quesito
L'Associazione istante, in rappresentanza dei propri iscritti, chiede di conoscere se gli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) possano beneficiare delle deduzioni introdotte nella disciplina dell'IRAP dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), concernenti il c.d. cuneo fiscale e contributivo.Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
L'Associazione istante ritiene che gli IACP, in quanto esercenti l'attività di costruzione e gestione di immobili di edilizia residenziale, sebbene non ancora trasformati in enti pubblici economici o in società, debbano essere ricompresi, ai fini delle imposte sui redditi, tra gli enti commerciali ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. b), del TUIR, e non tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Pertanto gli IACP dovrebbero poter fruire delle misure relative al cuneo fiscale di cui all'11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446 del 1997 (di seguito, decreto IRAP).Parere della Direzione
L'art. 11 del decreto IRAP, come emendato dalla legge finanziaria per il 2007, nel riconoscere in favore dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) ad e), del medesimo decreto, alcune deduzioni dalla base imponibile IRAP, note come cuneo fiscale e contributivo, opera sotto il profilo soggettivo alcune specifiche esclusioni relativamente alle imprese concessionarie di pubblici servizi (public utilities) e ai soggetti indicati nella lettera e-bis dell'art. 3 soprarichiamato, riferito alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 (ora art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). L'articolo in parola annovera tra le pubbliche amministrazioni gli IACP.
Un'interpretazione letterale della norma porterebbe, in prima istanza, a concludere nel senso della esclusione degli IACP dalle agevolazioni in esame.
Va, tuttavia, considerato che, come correttamente affermato dall'Associazione istante, gli IACP si qualificano, ai fini IRES, come enti pubblici commerciali ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. b), del TUIR (cfr. risoluzioni prot. n. 906 del 9 luglio 1975 e prot. n. 1120 del 16 novembre 1976).
L'art. 3 del decreto IRAP, nell'individuare i soggetti passivi d'imposta, fa espresso richiamo all'art. 73 del TUIR. La tecnica legislativa utilizzata lascia, dunque, intendere che sotto il profilo normativo il legislatore ha inteso operare un parallelismo tra le due disposizioni in esame che devono, pertanto, essere lette in maniera speculare.
Alla luce di quanto sopra argomentato, la scrivente ritiene di poter condividere la tesi dell'Associazione istante in ordine al riconoscimento della soggettività passiva IRAP degli IACP ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 446 del 1997, e non ai sensi della successiva lettera e-bis, la quale è diretta a ricomprendere le sole pubbliche amministrazioni non rientranti nella precedente lettera a) tra gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Gli IACP sono, dunque, ammessi a beneficiare delle agevolazioni IRAP relative al cuneo fiscale e contributivo.
Si precisa, da ultimo, che qualora i suddetti Istituti non abbiano fruito delle predette deduzioni nel primo periodo di applicazione delle stesse (periodo d'imposta in corso al 1 febbraio 2007, così come previsto dall'art. 1, comma 267, della legge finanziaria 2007), potranno presentare una dichiarazione integrativa semprechè siano ancora nei termini prescritti dall'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello considerato. Nell'ipotesi diversa in cui non sia più consentita la presentazione di una dichiarazione correttiva per decorrenza dei termini decadenziali di cui al richiamato art. 2, comma 8-bis, sarà possibile recuperare l'eventuale imposta versata in eccesso mediante istanza di rimborso presentata ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data di effettuazione del versamento (sul punto si rinvia alle precisazioni contenute nella risoluzione del 2 dicembre 2008, n. 459).
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.