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Risoluzione Agenzia Entrate n. 96 del 03.04.2009
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Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Art. 19, secondo comma, lett. b), del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.- Enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali
Risoluzione Agenzia Entrate n. 96 del 03.04.2009Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 19, secondo comma, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Autorità Portuale di ... riferisce di voler sottoscrivere con la ALFA Bank AG un contratto di finanziamento a lungo termine soggetto alla disciplina dell'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative di cui agli artt. 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
Ciò premesso, l'Autorità Portuale di ... chiede di sapere se il suddetto contratto di finanziamento possa beneficiare dell'esclusione dalla formazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva di cui trattasi, prevista, dall'art. 19, secondo comma, lett. b), del DPR n. 601 del 1973, per i finanziamenti concessi, fra l'altro, agli "enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali (...)".SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Autorità Portuale di ... ritiene che il contratto di finanziamento a lungo termine che intende stipulare con la ALFA Bank AG possa beneficiare dell'esclusione dalla formazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative di cui all'art. 19, secondo comma, lett. b), del DPR n. 601 del 1973.
In particolare, l'ente istante ritiene di potersi ricondurre tra gli enti pubblici "istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali", ai quali si riferisce la citata disposizione agevolativa, in considerazione del carattere pubblicistico delle finalità istituzionali attribuite alle Autorità Portuali dalla legge istitutiva delle stesse (legge 28 gennaio 1994, n. 84).PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La lett. b) dell'art. 19, secondo comma, del DPR n. 601 del 1973 prevede che non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative prevista dall'art. 17 del medesimo DPR "i finanziamenti fatti ad amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, a regioni, province e comuni" nonché ad "enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio".
Tale disposizione agevolativa individua l'ambito dei soggetti che possono fruire del regime di favore in argomento e, in particolare, ne subordina espressamente l'applicabilità alla circostanza che i beneficiari del finanziamento siano:
a) amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo;
b) Regioni, Province e Comuni;
c) enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio.
L'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 19, secondo comma, lett. b), del DPR n. 601 del 1973 comprende, quindi, accanto alle amministrazioni dello Stato, alle Regioni, alle Province e ai Comuni, anche una particolare categoria di enti pubblici che, in considerazione delle funzioni per il cui perseguimento esclusivo vengono istituiti, sono strettamente connessi agli altri soggetti pubblici espressamente menzionati nella norma stessa.
Infatti, all'interno della più generale categoria degli enti pubblici, gli enti di cui trattasi - richiamati dalla lettera b) dell'art. 19, secondo comma, del DPR n. 601 del 1973 - sono caratterizzati dalla loro natura di enti strumentali al perseguimento delle specifiche funzioni che lo Stato ha ritenuto, nell'interesse pubblico, di assumere come proprie e di assegnare ad un soggetto a tal fine appositamente creato (in tal senso, cfr. parere del Consiglio di Stato, Sezione Terza, del 31 ottobre 1995, n. 1131).
Non è quindi sufficiente, ai fini dell'applicabilità dell'art. 19, secondo comma, lett. b), del DPR n. 601 del 1973, che il beneficiario del finanziamento sia un ente pubblico, né che lo stesso agisca attraverso l'esercizio di poteri di natura pubblicistica, in quanto la norma richiede espressamente che sussista una stretta correlazione fra le funzioni proprie dello Stato e quelle devolute ed esercitate dall'ente beneficiario dei finanziamenti agevolati.
In sostanza, possono qualificarsi "enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali" solo gli enti strettamente correlati agli organi ed alle amministrazioni dello Stato, in quanto, come evidenzia il requisito della esclusività espressamente richiamato dalla norma, l'ente beneficiario del finanziamento deve essere istituito per il perseguimento e l'esercizio di funzioni appartenenti allo Stato.
Ciò premesso, la riconducibilità di un ente pubblico fra quelli "istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali" deve essere accertata in forza delle norme primarie o regolamentari del settore di appartenenza che disciplinano l'istituzione, le attribuzioni e le attività dello stesso ente pubblico.
Al riguardo, come rilevato nel parere n. 1641 del Consiglio di Stato, Sezione Terza, reso in data 9 luglio 2002, dall'insieme delle disposizioni normative recate dalla legge istitutiva delle Autorità Portuali (legge 28 gennaio 1994, n. 84) emerge che le stesse, sia per la configurazione formale ad esse attribuita dalla legge (enti aventi personalità giuridica di diritto pubblico) che per l'attività esercitata avente "carattere eminentemente pubblicistico" (di supervisione e controllo sul corretto funzionamento del porto e delle sue strutture operative), risultano "nel loro complesso" preordinate al perseguimento di specifiche funzioni di pubblico interesse, così che, ad avviso del Consiglio di Stato (che, sul punto, richiama la relazione della Corte dei Conti, Sezione del controllo sugli enti, n. 37/2001, del 13 luglio 2001), le Autorità Portuali istituite dalla legge n. 84 del 1994 assumono una connotazione "marcatamente pubblicistica".
Acclarata la connotazione "marcatamente pubblicistica" dell'Autorità Portuale istante, si ritiene che, con riferimento allo specifico quesito formulato, la previsione agevolativa di cui all'articolo 19, secondo comma, lettera b), del DPR n. 601 del 1973 possa trovare applicazione, a condizione che sussista in capo a quest'ultima (oltre all'anzidetta connotazione marcatamente o eminentemente pubblicistica) anche il requisito - come sopra precisato - dell'esclusività del perseguimento e dell'esercizio di funzioni statali.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.