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Risoluzione Agenzia Entrate n. 98 del 07.04.2009
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Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Comune di ... - Tariffa servizi depurazione acque - Istanza di rimborso - Articolo 3 della tariffa allegata DPR 26 ottobre 1972, n. 642
Risoluzione Agenzia Entrate n. 98 del 07.04.2009Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, è stato esposto il seguente:
Quesito
Il comune di ... preliminarmente fa presente che la Corte Costituzionale, con sentenza del 10 ottobre 2008, n. 335 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dell'articolo 155, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nella parte in cui prevedono che "la quota di tariffa riferita ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi."
Il comune interpellante ha chiesto di conoscere il trattamento tributario applicabile, ai fini dell'imposta di bollo, alle istanze di rimborso dei canoni versati e non dovuti per la depurazione delle acque.Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
L'istante non ha prospettato alcuna soluzione interpretativa.Parere della Direzione
Nella fattispecie in esame rilevano le seguenti disposizioni normative:
- articolo 3 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, il quale prevede l'applicazione dell'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di euro 14,62 per ogni foglio, per le "(...) Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie dirette agli uffici e agli organi (...) dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili";
- articolo 5, comma 5, della tabella annessa al succitato DPR n. 642 del 1972 (Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto), il quale esenta dall'imposta di bollo le "Istanze di rimborso e di sospensione dal pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime".
La previsione esentativa di cui al richiamato articolo 5, comma 5, della tabella è connessa all'ipotesi in cui le istanze di rimborso abbiano per oggetto "qualsiasi tributo".
Dall'esame dell'articolo 31, comma 28, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), si evince la natura non tributaria dei canoni dovuti per i servizi di depurazione, qualificati, in tale contesto, quali "corrispettivi" dovuti nell'ambito di un rapporto sinallagmatico di natura privatistica e, conseguentemente, soggetti ad IVA.
Coerentemente con tale inquadramento normativo, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 335 del 8 ottobre 2008 ha precisato che "... L'uso legislativo del termine 'corrispettivo' e la relativa struttura sinallagmatica del rapporto con l'utente si armonizzano, (...), con il disposto dell'alinea della lettera b) del quinto comma dell'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), (...), i quali considerano le quote di tariffa riferite ai servizi di fognatura e depurazione come veri e propri corrispettivi dovuti per lo svolgimento di attività commerciali, 'ancorché esercitate da enti pubblicì, come tali assoggettati a IVA. Infatti, la qualificazione, anche ai fini di quest'ultima imposta, di dette quote di tariffa come corrispettivi evidenzia ulteriormente la scelta del legislatore di non ricondurre le quote stesse al novero di quei 'diritti, canoni, contributì che la normativa comunitaria (...) esclude in linea generale dall'assoggettamento a IVA, perché percepiti da enti pubblici 'per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità.' (...) la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale ...".
Quanto sopra premesso, tenuto conto della natura di corrispettivo della tariffa dovuta per il servizio di depurazione delle acque deve ritenersi che l'istanza di rimborso presentata per ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato non rientra nella previsione esentativa del predetto articolo 5, comma 5, della tabella annessa al DPR n. 642 del 1972 e, pertanto, la stessa, ai sensi dell'articolo 3 della tariffa annessa al DPR n. 642 del 1972, è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di euro 14,62.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.