-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 103 del 21.04.2009
-
Istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 -Trattamento IVA applicabile al servizio informa giovani/lavoro. N. 41-bis), parte seconda della Tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972 e art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972
Risoluzione Agenzia Entrate n. 103 del 21.04.2009Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente
QUESITO
La "ALFA Società Cooperativa Sociale" fa presente di svolgere, per conto di un comune, il "servizio informagiovani/lavoro" e che detto servizio viene effettuato nei confronti di utenti generici di ogni età tra i quali anche soggetti minori e svantaggiati.
Ciò premesso, la società istante chiede di conoscere se i corrispettivi relativi al predetto servizio possano o meno beneficiare dell'aliquota IVA nella misura del 4 per cento, ai sensi del numero 41-bis), parte seconda della Tabella A, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 del 1972, o dell'esenzione di cui all'articolo 10, n. 20), del medesimo d.P.R. n. 633.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante, in quanto cooperativa sociale, ritiene che i corrispettivi per la gestione del servizio "informagiovani/lavoro" possano fruire dell'aliquota del 4 per cento, ai sensi del numero 41-bis), parte seconda della Tabella A allegata al d.P.R. n. 633. La società cooperativa istante ritiene, altresì, che lo stesso servizio possa essere inquadrato tra le prestazioni di carattere educativo, esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10, n. 20), del medesimo d.P.R. n. 633 del 1972.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il servizio informagiovani/lavoro, è un servizio di accoglienza e informazione, consistente nella raccolta di informazioni, nella consultazione di materiali relativi alla ricerca di lavoro, nell'attività di consulenza ed orientamento.
Le norme di cui la cooperativa sociale istante chiede l'applicazione sono quelle recate del numero 41-bis), parte seconda della Tabella A allegata al citato d.P.R. n. 633 del 1972 o, in via alternativa, la disposizione dell'articolo 10, n. 20) dello stesso d.P.R. n. 633.
Il numero 41-bis) prevede l'applicazione dell'aliquota IVA nella misura del 4 per cento per le prestazioni "rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale" ove si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:
- le prestazioni devono essere effettuate "in favore degli anziani e inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza";
- le prestazioni di servizi rese devono essere quelle "socio-assistenziali, educative e di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese".
Le anzidette condizioni non risultano soddisfatte nel caso di specie.
Il servizio informagiovani/lavoro, infatti, non è effettuato nei confronti dei destinatari indicati nella disposizione di cui al richiamato n. 41-bis), parte seconda della Tabella A, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto esso viene reso, come riferito dalla cooperativa istante, nei confronti di utenti di ogni età, ancorché fra questi possono annoverarsi minori e soggetti svantaggiati.
Peraltro, le prestazioni rese dalla cooperativa istante in quanto si configurano come prestazioni aventi carattere essenzialmente informativo, di consulenza ed orientamento, non sono riconducibili fra quelle elencate al n. 41-bis) in argomento e in particolare fra quelle educative alle quali si riferisce l'istante. Le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'istanza di interpello sopra descritte escludono, altresì, la loro riconducibilità tra quelle di cui all'articolo 10, n. 20), del d.P.R. n. 633 del 1972. Detta disposizione prevede, infatti, l'esenzione dall'IVA per "le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, (...)".
Pertanto, conformemente al parere formulato dalla Direzione regionale, si ritiene che il corrispettivo relativo al servizio informagiovani/lavoro non possa beneficiare dell'aliquota ridotta di cui al richiamato numero 41-bis), parte seconda della Tabella A allegata al citato d.P.R. n. 633 del 1972 né dell'esenzione dall'IVA recata dall'articolo 10, numero 20), del medesimo d.P.R. n. 633.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.