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Risoluzione Agenzia Entrate n. 111 del 27.04.2009
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Art. 172, comma 10-bis, Tuir - Fusione inversa - Chiarimenti
Risoluzione Agenzia Entrate n. 111 del 27.04.2009Da diverse parti sono stati chiesti chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell'art. 172, comma 10-bis, del Tuir, con particolare riferimento all'operazione di fusione inversa.
In via preliminare, si ricorda che tale particolare forma di fusione per incorporazione si realizza quando in presenza di due società, di cui una ha una partecipazione nell'altra, è la società partecipata ad incorporare la società controllante, e non - come è più usuale - il contrario.
Ne deriva, pertanto, dal punto di vista operativo che la fusione inversa presenta come tratto caratterizzante il fatto che, a seguito dell'aggregazione, la società controllata (incorporante) si ritroverà ad avere nel proprio attivo azioni o quote proprie precedentemente possedute dalla controllante (incorporata).
Invero, nella pratica aziendale si osservano diversi comportamenti contabili degli operatori con conseguente diversa evidenziazione contabile delle eventuali differenze di fusione emergenti in sede di consolidamento dei conti delle società che prendono parte all'operazione di fusione.
Importante questione interpretativa - correlata al comportamento contabile adottato ed oggetto di diversi orientamenti in dottrina e tra gli operatori - è se l'eventuale differenza contabile emergente in seguito all'annullamento delle azioni proprie possa essere sostituito dai maggiori valori correnti dei beni e dall'avviamento della società controllata-incorporante.
Si rileva al riguardo che "qualunque siano le modalità di attuazione della fusione (diretta o inversa), per i soci della controllante-incorporata i beni della controllata-incorporante hanno sempre lo stesso costo e l'attribuzione del plusvalore agli elementi dell'attivo della controllata-incorporante e l'iscrizione dell'avviamento rispondono sempre al principio posto dall'art. 2504-bis, quarto comma, del Codice Civile, con il trasferimento del costo della partecipazione sui beni della controllata..." (principio contabile OIC n. 4 del gennaio 2007).
Occorre precisare - infatti - che sia la disciplina civilistica (i.e., artt. 2501 e ss., del codice civile) che quella fiscale (i.e., art. 172 del Tuir) non menzionano il "verso" della fusione per incorporazione, non discriminando tra l'ipotesi di fusione diretta e l'ipotesi di fusione inversa.
Ne deriva che - anche nella circostanza in cui l'operazione di fusione presenti le caratteristiche della cd. fusione inversa - troverà applicazione il disposto del comma 4 dell'articolo 2504-bis del codice civile che, oltre a sancire il principio di continuità dei valori contabili, prevede l'obbligo di imputare, ove possibile, l'eventuale disavanzo di fusione agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza, e nel rispetto delle condizioni previste dal n. 6 dell'art. 2426, ad avviamento.
E' opportuno, pertanto, indagare sulle ragioni e la natura economica di tale differenza di fusione al fine di poter procedere ad una corretta imputazione della stessa, secondo corretti principi contabili. Allo stesso modo occorre procedere anche in ipotesi di fusione inversa con riferimento al disavanzo da annullamento.
Ciò premesso, l'art. 2 del decreto ministeriale del 25 luglio 2008 - che ha dato attuazione al regime dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, commi 46 e 47 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) - prevede che "Le disposizioni dell'articolo 1 valgono anche agli effetti dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle differenze tra il valore d'iscrizione in bilancio dei beni ricevuti in occasione di operazioni di fusione e di scissione e classificati tra le immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l'avviamento, e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni stessi presso il soggetto incorporato, fuso o scisso".
In proposito, sebbene il tenore letterale del citato decreto ministeriale faccia riferimento alle differenze di valore dei beni "ricevuti", si ritiene che non osta alla possibilità per la società incorporante di avvalersi del regime di imposizione sostitutiva (per ottenere l'affrancamento dei maggiori valori iscritti sui beni) la circostanza che in caso di fusione inversa la società incorporante-partecipata iscriva i maggiori valori sui "propri" beni, che già facevano parte, ante fusione, del proprio patrimonio aziendale.
Invero, l'adozione di un comportamento contabile in linea con i richiamati principi contabili porta a trattare la differenza di fusione derivante dall'annullamento delle azioni proprie alla stessa stregua del disavanzo da annullamento emergente in ipotesi di fusione diretta - perché economicamente di questo si tratta - e di consentirne il riconoscimento fiscale per ammontare pari a quanto emergerebbe con riguardo alla medesima operazione di fusione diretta.
L'Amministrazione finanziaria già con la Circolare 25 settembre 2008, n. 57/E ha avuto modo di precisare che, ai sensi dei nuovi commi 10-bis e 15-bis, introdotti rispettivamente negli articoli 172 e 173 del Tuir, dal comma 46, lettere a) e b) dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008, il regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società incorporante o risultante dalla fusione e dalla beneficiaria dell'operazione di scissione, per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.
La fusione inversa rappresenta una diversa modalità di fusione per incorporazione che non modifica il risultato finale in termini di valore del complesso aziendale unificato: gli effetti economici dell'operazione, anche in base al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, risultano i medesimi.
In ogni caso, è da tener presente che i valori correnti delle attività e passività ed il relativo avviamento della controllata-incorporante (gli stessi che hanno determinato il prezzo di acquisto della partecipazione) possono emergere in bilancio, nei limiti del disavanzo di fusione, qualora ricorrano i medesimi presupposti e negli stessi limiti in cui sarebbero emersi nella speculare fusione diretta.
Per le suesposte argomentazioni, quindi, si ritiene che - ricorrendone i presupposti ed operando in "stretta aderenza" ai corretti principi contabili - in ipotesi di fusione inversa possa essere consentito alla società incorporante di avvalersi del regime di imposizione sostituiva ai cui all'art. 172, comma 10-bis, del Tuir, per ottenere l'affrancamento dei maggiori valori iscritti sui propri beni.
Per quanto sopra esposto devono intendersi superate le indicazioni fornite con la risoluzione n. 46/E del 24 febbraio 2009).
Le Direzioni regionali vigileranno affinchè le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.