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Risoluzione Agenzia Entrate n. 115 del 28.04.2009
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Istituzione dei codici tributo da utilizzare nel modello F24: 1. Codice tributo per la fruizione del credito per il ''bonus straordinario famiglie" di cui all'articolo 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, risultante da Unico PF 2009. 2. Codice tributo per la restituzione del "bonus straordinario per famiglie'' non spettante, da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi - Articolo 1, comma 19, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 3. Codice tributo per la restituzione del "bonus incapienti" non spettante, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007, da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. 4. Codice tributo per il versamento ''dell'imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, e delle relative addizionali regionali e comunali'' di cui all'articolo 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, applicata in sede di dichiarazione Unico PF 2009
Risoluzione Agenzia Entrate n. 115 del 28.04.2009L'articolo 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge del 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto un bonus straordinario, per il solo anno 2009, per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza.
In particolare, l'articolo 1, comma 17, lettera b) del citato decreto legge prevede che in tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta, lo stesso può essere richiesto con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008.
Pertanto, al fine di consentire l'utilizzo in compensazione, mediante modello F24, del credito per il bonus straordinario in parola, risultante da Unico PF 2009, si istituisce il seguente codice tributo:
- "6818" denominato "Credito per il bonus straordinario famiglie, di cui all'art. 1, D.L. 185/2008, non erogato dai sostituti d'imposta, risultante da Unico PF 2009".
In sede di compilazione del modello di versamento F24, il codice tributo è esposto nella "Sezione Erario" esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" con l'indicazione, quale "anno di riferimento", dell'anno d' imposta cui si riferisce il beneficio fiscale, espresso nella forma "AAAA".
L'articolo 1, comma 19, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per il "bonus straordinario per famiglie" prevede che: "I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio non spettante, in tutto o in parte, mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini".
Al fine di consentire la restituzione, tramite modello F24, del suddetto beneficio non spettante, si istituisce il seguente codice tributo:
- "4711" - denominato "Restituzione del bonus straordinario per famiglie non spettante da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi - Art. 1, c. 19, D.L. 185/2008".
In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella "Sezione Erario" esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" con l'indicazione, quale "anno di riferimento", dell'anno in cui è avvenuta l'erogazione del beneficio fiscale, espresso nella forma "AAAA".
L'articolo 44, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ha previsto una misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito.
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007, nel definire le modalità di erogazione delle somme del beneficio sopra citato, all'articolo 2, comma 9, ha previsto che: "I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio tributario percepito mediante versamento con il modello F24 entro i termini previsti per il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativo ai redditi prodotti nel 2008".
Al fine di consentire la restituzione, tramite modello F24, del suddetto beneficio non spettante, si istituisce il seguente codice tributo:
- "4700" - denominato "Restituzione bonus incapienti non spettante, percepito ai sensi dell'articolo 44, commi 1 e 2, del D.L. 159/2007, da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi - Art. 2, c. 9, D.M 8 novembre 2007".
In sede di compilazione del modello di versamento F24, il codice tributo è esposto nella "Sezione Erario" esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" con l'indicazione, quale "anno di riferimento", dell'anno in cui è avvenuta l'erogazione del beneficio fiscale, espresso nella forma "AAAA".
L'articolo 2, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ha previsto delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro.
Con risoluzione 8 luglio 2008, n. 287/E, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta in parola applicata dal sostituto d'imposta.
La circolare 11 luglio 2008, n. 49/E, ha chiarito che "l'imposta sostitutiva, ove non trattenuta dal sostituto, può essere applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, sempreché ovviamente ne ricorrano i presupposti. L'imposta sostitutiva può essere oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ...".
Ciò premesso, al fine di consentire ai soggetti interessati il versamento o la compensazione, mediante modello F24, dell'imposta sostitutiva applicata in sede di dichiarazione Unico PF 2009, si istituisce il seguente codice tributo:
- "1816" denominato "Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, applicata in sede di dichiarazione Unico PF 2009 - Art. 2, D.L. 93/2008".
In sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", ovvero nella colonna "importi a credito compensati" con indicazione, quale "Anno di riferimento", rispettivamente, dell'anno d'imposta per cui si effettua il versamento ovvero l'anno d'imposta cui si riferisce il credito nel formato "AAAA".