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Risoluzione Agenzia Entrate n. 138 del 29.05.2009
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Interpello ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000 - Lavoro Autonomo. Imputazione dei compensi corrisposti a mezzo assegno bancario e/o circolare - Art. 54 del TUIR
Risoluzione Agenzia Entrate n. 138 del 29.05.2009Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente
QUESITO
Il Signor TIZIO, residente in ..., esercente l'attività di ingegnere, rappresenta che "per una prestazione professionale effettuata nell'anno 2008, ha emesso fattura in data ...2008, a fronte della quale ha ricevuto un assegno circolare in data ... 2008 che ha versato sul proprio cc/b nell'anno successivo, in data ...2009". Tanto premesso, l'istante chiede se la prestazione è imponibile ad IRPEF nel 2008 o nel 2009.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene che nel caso descritto, poiché (...) è effettivamente venuto in possesso della somma a seguito del versamento dell'assegno sul conto corrente bancario nell'anno 2009, la prestazione professionale è imponibile solo in tale anno, indipendentemente dalla data di valuta dell'assegno.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 54 del Testo unico delle imposte sui redditi, rubricato "Determinazione del reddito di lavoro autonomo" stabilisce, al comma 1, che "...il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione".
Per quanto concerne il criterio di imputazione al periodo di imposta la norma adotta il c.d. "principio di cassa" secondo cui concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo i compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo di imposta. L'applicazione del principio di cassa può determinare problematiche interpretative nelle ipotesi in cui il committente/debitore utilizza, per estinguere l'obbligazione, strumenti diversi dal contante, quali ad esempio assegni bancari e/o circolari o carte di credito.
Per quanto riguarda gli assegni bancari e circolari - la cui regolamentazione è contenuta nel Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 176 - si rammenta che gli stessi rappresentano titoli di credito che si sostanziano nell'ordine scritto, impartito alla propria banca, di pagare a terzi, o a sé stessi, una precisa somma di denaro.
La differenza principale fra queste due diverse modalità di pagamento risiede, unicamente, nel maggior grado di garanzia offerto dall'assegno circolare rispetto a quello bancario: mentre con l'assegno bancario il traente ordina alla propria banca - trattario - di pagare per proprio conto qualcuno (prenditore), con l'assegno circolare, invece, è la banca stessa che si impegna a pagare la somma indicata sull'assegno al soggetto beneficiario.
Ciò premesso, in relazione alla specifica questione prospettata, che riguarda la corretta imputazione temporale di un compenso professionale percepito sotto forma di assegno circolare, si esprime l'avviso che il momento in cui il titolo di credito (e quindi le somme in esso rappresentate) entra nella disponibilità del professionista si verifica all'atto della materiale consegna del titolo dall'emittente al ricevente, mentre non può essere attribuita alcuna rilevanza alla circostanza che il versamento sul conto corrente del prenditore intervenga in un momento successivo (e in un diverso periodo d'imposta).
Pertanto, nel caso di specie, il provento oggetto del quesito deve concorrere alla formazione della base imponibile del reddito di lavoro autonomo relativo al periodo di imposta 2008.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.