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Risoluzione Agenzia Entrate n. 147 del 09.06.2009
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Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Art. 30 DPR 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 147 del 09.06.2009Con l'interpello specificato in oggetto concernente l'esatta interpretazione dell'art. 30, secondo comma, lett. c) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 è stato posto il seguente
QUESITO
La Società Consortile ALFA s.r.l., è stata costituita il ... 2003, per iniziativa di alcune primarie aziende del settore vitivinicolo, proponendosi di sostenere l'attività vitivinicola ed enoturistica-ricettiva dei consorziati, tramite lo studio, lo sviluppo e il miglioramento delle tecniche di coltivazione della vite, di vinificazione, di commercializzazione e di marketing, nonché la valorizzazione del territorio mediante la realizzazione di progetti enoturistici ricettivi, idonei a creare un rapporto sempre più integrato tra turismo e prodotti locali.
Nell'ambito della sua attività la società può commissionare ed eseguire studi e ricerche nel settore vitivinicolo effettuando, anche in proprio, pratiche di vinificazione e di produzione, acquisto, invecchiamento, affinamento e vendita di ogni tipo di vino derivante dall'attività di ricerca.
Per la realizzazione del progetto la società istante ha stipulato con il Ministero dello sviluppo economico un contratto di programma che prevede, tra l'altro, l'erogazione di contributi in conto capitale attribuiti direttamente al Consorzio finalizzati alla "ricerca per lo sviluppo di una viticoltura di precisione e di tecnologie innovative; controllo della filiera e rintracciabilità; gestione di un sistema integrato qualità - ambiente-sicurezza".
A seguito del perfezionamento di detto contratto la società ha sostenuto costi rilevanti per l'acquisto di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi destinati all'attività di ricerca, conseguendo, nel contempo, esigui ricavi, derivanti dalla vendita di vino di propria realizzazione, frutto dell'attività di ricerca fin ad ora svolta.
La sproporzione tra i costi sostenuti e i ricavi conseguiti può caratterizzare l'attività del consorzio anche negli anni futuri, fino a quando l'esperienza maturata nel corso dell'attività di ricerca non consentirà di offrire, nell'ambito del mercato vitivinicolo, prestazioni di servizi ad essa connesse, con conseguente produzione di ricavi.
Tanto premesso la società istante chiede di conoscere se, ai sensi dell'art. 30, secondo comma, lett. c) del DPR n. 633 del 1972, può chiedere ed ottenere il rimborso del credito Iva maturato, relativo agli acquisti di beni ammortizzabili e di beni e servizi destinati all'attività di studio e ricerca.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene che sussistano, nella fattispecie, tutti i requisiti previsti dal DPR n. 633 del 1972 per poter chiedere a rimborso l'eccedenza Iva detraibile, relativa agli acquisti di beni ammortizzabili e di beni e servizi destinati all'attività di ricerca, in quanto le operazioni che lo hanno generato sono state effettuate da un soggetto passivo di imposta, così come definito dall'art. 4; l'Iva è detraibile ai sensi dell'art. 19; la relativa eccedenza può essere chiesta a rimborso ai sensi dell'art. 30, secondo comma, lett. c).PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il rimborso del credito Iva può essere chiesto, quando ricorrono i presupposti previsti dall'art. 30 del DPR n. 633 del 1972, da colui che risulta essere soggetto passivo d'imposta.
Nel caso in esame, si dà per presupposto che la società istante, in base alle regole di cui all'art. 4 del DPR n. 633 del 1972, rivesta la qualità di soggetto d'imposta.
Peraltro, il fatto che l'ente rivesta la qualità di soggetto Iva non implica automaticamente che lo stesso abbia diritto a detrarre l'imposta assolta in relazione agli acquisti. E' necessario, infatti, che i beni e servizi acquistati siano destinati ad essere utilizzati in operazioni imponibili ad Iva o in operazioni che comunque, ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 633 del 1972, conferiscano il diritto alla detrazione. Tale circostanza, che anche nel caso in esame condiziona la spettanza del diritto alla detrazione, implica evidentemente una valutazione delle situazioni di fatto collegate all'esercizio dell'attività, che non può essere svolta in sede di risposta ad istanza di interpello.
La spettanza del diritto alla detrazione non è, comunque, necessariamente esclusa dalla iniziale esiguità delle operazioni imponibili attive, in quanto in virtù del principio della neutralità dell'Iva anche le spese di investimento, effettuate ai fini dell'esercizio di un'impresa, devono essere ricondotte all'attività economica esercitata.
La mancanza di ricavi nei primi anni di attività non può essere configurata, di per sé, come un impedimento alla detrazione dell'Iva quando gli acquisti sono relativi a beni e servizi impiegati nell'attività di impresa e in funzione di operazioni imponibili. Sarebbe, infatti, in contrasto con il richiamato principio ritenere che l'attività imprenditoriale propriamente detta abbia inizio soltanto in corrispondenza di operazioni attive, e in presenza di un reddito imponibile (cfr. sentenze Corte di Cassazione n. 1863 del 2 febbraio 2004; n. 5739 del 16 marzo 2005).
Tanto premesso, per quanto più in particolare concerne la spettanza del rimborso (e, nel presupposto, da verificare, che l'Iva sia detraibile) si ritiene che l'art. 30, comma secondo, lett. c) del DPR n. 633 del 1972 consente di chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili o di beni e servizi utilizzati per studi e ricerca.
Per individuare i beni ammortizzabili occorre far riferimento alle norme previste per le imposte sui redditi. In linea generale, in base agli articoli 102 e 102 del TUIR, sono considerati ammortizzabili esclusivamente i beni strumentali, ossia quei beni che vengono utilizzati nel ciclo produttivo direttamente dall'imprenditore che ne ha il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
Pertanto, solo qualora i beni e i servizi acquistati dal consorzio istante rispondano alle caratteristiche e all'utilizzo descritto, l'eccedenza Iva ad essi riferibile può essere chiesta a rimborso.
Per quanto riguarda, infine, l'eccedenza Iva riferibile all'acquisto di beni e servizi utilizzati per finalità di studio e ricerca, costituisce requisito necessario affinché si intenda realizzato il presupposto stabilito dall'art. 30, secondo comma, lett. c) del DPR n. 633 del 1972, l'impiego diretto e strumentale degli stessi, da parte del Consorzio, nell'ambito dell'attività di impresa esercitata.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.