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Risoluzione Agenzia Entrate n. 150 del 10.06.2009
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Istanza di interpello - Articolo 21, comma 9, legge n. 413 del 1991
Risoluzione Agenzia Entrate n. 150 del 10.06.2009FATTISPECIE RAPPRESENTATA
La società ALFA & C. S.n.c., ha sede in ... dove svolge - in un fabbricato di proprietà - l'attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli, autocarri e lavori di carrozzeria.
La stessa è stata costituita nel ..., per regolarizzazione di società di fatto ed, attualmente, il capitale sociale - pari ad Euro ... - è ripartito, in ugual misura, tra i soci TIZIO, CAIO, SEMPRONIO e MEVIO.
Ciò premesso, l'istante fa presente che "a seguito delle variazioni apportate negli anni sul piano regolatore del Comune di ... gli immobili relativi alla zona ove sussiste il fabbricato di proprietà della società hanno cambiato destinazione d'uso; e fra questi è stato inserito quello di nostra proprietà (...alla voce SG ovverosia servizi generali). Risalendo i valori di bilancio a importi antecedenti al rinnovo del piano regolatore; fiscalmente parlando, la società deve pagare le Imposte sulla base di importi che non corrispondono a quelli odierni di mercato. Inoltre, le continue problematiche sociali hanno di fatto impedito la crescita, l'ampliamento e lo sviluppo negli anni passati della potenzialità del patrimonio aziendale".
A parere dell'istante, "a seguito di ciò, per meglio far fronte alle necessità finanziarie, e ad una migliore gestione nell'interesse sia dei soci che della società", è maturata l'intenzione di procedere ad un'operazione di scissione societaria.
Nessuna documentazione è stata allegata all'istanza, eccezion fatta per la visura camerale della società ed un estratto di mappa da cui risulta l'ubicazione del fabbricato di proprietà.
Al riguardo, l'istante ha prospettato la seguente
SOLUZIONE INTERPRETATIVA
L'istante chiede conferma della legittimità fiscale, ai sensi dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, della realizzanda operazione di scissione della società ALFA & C. S.n.c.,, che si sostanzierà - secondo quanto riportato nell'istanza - in "una scissione parziale proporzionale d'azienda in due società: La prima s.n.c. che mantiene il possesso di tutti i beni della preesistente società Artigiana dell'Auto ad esclusione del fabbricato; La seconda società semplice che si prende in carico contabilmente solo l'immobile, al fine di poter effettuare una autonoma gestione del fabbricato in modo più consono e redditizio".
In proposito, l'istante tiene a precisare che "l'operazione non assume carattere di elusività in considerazione che l'unico scopo della operazione è quello di dare all'attuale patrimonio aziendale una più adeguata utilizzazione a seguito dei cambiamenti intercorsi nel tempo e a svolgere separatamente l'attività sociale", evidenziando - infine - che la disciplina fiscale del testo unico delle imposte sui redditi prevede "la neutralità dell'operazione disponendo che essa non da luogo né a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e di minusvalenze della società scissa".PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In base al disposto dell'articolo 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, alcuni atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, sono, a certe condizioni, inopponibili all'Amministrazione finanziaria, la quale ha il potere di disconoscere i vantaggi che ne derivano.
Affinché un'operazione possa configurarsi come elusiva è necessario che:
1) rientri in una o più delle fattispecie indicate al terzo comma dello stesso articolo 37-bis;
2) sia diretta ad aggirare gli obblighi o i divieti previsti dall'ordinamento;
3) sia tesa a perseguire un risparmio d'imposta disapprovato dal sistema;
4) sia priva di valide ragioni economiche.
In riferimento all'istanza in esame si esprime il seguente parere. In via preliminare si osserva che l'art. 1, comma 2, lettera c), del D.M. 13 giugno 1997, n. 195 che disciplina la procedura per la gestione delle istanze di interpello antielusivo, stabilisce che la richiesta di parere deve contenere, tra le altre, a pena di inammissibilità "la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante".
In proposito, si osserva che dalla visura camerale, allegata all'istanza, emerge che "l'amministrazione e la legale rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio spettano al socio TIZIO con firma congiunta di almeno uno qualsiasi degli altri soci" mentre l'istanza in oggetto risulta sottoscritta unicamente dal signor TIZIO.
Inoltre, l'art. 1, comma 3, del D.M. 13 giugno 1997, n. 195 prescrive che nella richiesta di parere di cui al comma 9 dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 "va esposto dettagliatamente il caso concreto, nonché la soluzione interpretativa prospettata; ad essa va allegata copia della documentazione, con relativo elenco, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata".
Dalla previsione normativa citata discende, per il soggetto istante, l'onere di una compiuta rappresentazione della situazione giuridico-economica in essere e di quella che si intende realizzare attraverso l'operazione prospettata, fornendo così all'Amministrazione finanziaria gli elementi necessari per una completa valutazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina normativa di riferimento.
Nel caso in esame la richiesta di parere presentata dalla società istante non consente alla scrivente un'accurata ed approfondita analisi della fattispecie oggetto dell'interpello, attesa la sinteticità dell'istanza e la genericità e la sostanziale insufficienza degli elementi conoscitivi offerti. La mancata allegazione di documenti inerenti l'operazione di scissione prospettata impedisce, infatti, di esprimere un compiuto ed esaustivo giudizio sulla fattispecie stessa.
Tuttavia, alla luce di quanto rappresentato dall'istante - seppur in maniera del tutto generica - emerge che scopo della prospettata operazione di riorganizzazione societaria è la separazione dall'attività produttiva dell'unico immobile di proprietà attraverso il trasferimento dello stesso ad una società semplice.
In proposito, la scrivente tiene a precisare che - contrariamente a quanto sembra ritenere l'istante - l'operazione di scissione societaria di una società in nome collettivo a favore di una società semplice non è assistita dal principio di neutralità fiscale di cui all'attuale articolo 173 del Tuir (che ha sostituito il previgente art. 123-bis del Testo unico precedente alla riforma del 2004, citato erroneamente nell'istanza).
Infatti, detto principio presuppone l'appartenenza al "regime d'impresa" di tutti i soggetti coinvolti nell'operazione, atteso che la "continuità dei valori fiscalmente riconosciuti" assume un significato precipuo laddove il trasferimento dei beni avvenga nell'ambito del "mondo impresa".
La scissione societaria deve, infatti, considerarsi un'operazione fiscalmente neutrale nel solo caso in cui sia la società scissa che la società beneficiaria svolgano attività d'impresa.
Tale circostanza non risulta soddisfatta nell'ipotesi di società semplice, i cui redditi - non esercitando la stessa un'attività commerciale - non sono considerati redditi d'impresa e sono determinati con le regole previste dal Tuir per le persone fisiche.
In altre parole, la scissione di una società commerciale a favore di una società semplice - interessando società "fiscalmente" non soggette al medesimo regime - implica, dal punto di vista fiscale, una estromissione dei "beni d'impresa" dal regime tipico delle società commerciali; ne deriva, pertanto, che dovranno trovare applicazione le disposizioni del testo unico in materia di "destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa" (Cfr., art. 86, primo comma, lettera c) del Tuir), con conseguente emersione di plusvalenze imponibili.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.