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Risoluzione Agenzia Entrate n. 152 del 11.06.2009
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Interpello ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000 operazioni di vendita documentate con scontrino fiscale - sconto - art. 12 d.m. 23 marzo 1983
Risoluzione Agenzia Entrate n. 152 del 11.06.2009Con la richiesta di interpello specificata in oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'art. 12 del d.m. 23 marzo 1983, è stato esposto il seguente
QUESITO
La tessera di abbonamento fornita dalla società istante, che gestisce una squadra di calcio, oltre a consentire l'accesso all'impianto sportivo, permette di ottenere degli sconti presso esercenti terzi nella misura concordata da un'apposita convenzione (programma ALFA) tra la società medesima e gli esercenti.
In particolare, secondo la convenzione, al momento dell'acquisto del bene o del servizio, ciascun abbonato paga il corrispettivo al lordo dello sconto e riceve, oltre che lo scontrino fiscale, copia dello "scontrino ALFA" che attesta l'entità dello sconto riconosciuto. Entro il decimo giorno del mese successivo alla chiusura contabile del mese di riferimento, l'ammontare complessivo dello sconto maturato nel mese dagli abbonati è riversato da ciascun esercente su un apposito conto corrente intestato ad una società terza, BETA S.R.L., sulla base di una distinta riepilogativa dei dati del sistema informatico, relativi ai rapporti di ciascun abbonato con gli esercenti, emessa da quest'ultima. Il titolare dell'abbonamento, pur potendo controllare l'entità dei crediti personali maturati ed accreditati sulla propria posizione virtuale presso il c/c della BETA S.R.L. tramite siti internet dedicati, potrà riscuotere - anche parzialmente - i crediti maturati nel mese solo a partire dal mese successivo presso l'agenzia della banca, e previa corresponsione di una commissione per le operazioni di cassa.
Ciò premesso, l'istante chiede di conoscere quali siano gli adempimenti degli esercenti ai fini della riduzione della base imponibile Iva ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui "la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali...", al netto, quindi, degli eventuali sconti che non possono considerarsi "corrispettivi".SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
La società ritiene che nella fattispecie lo sconto sia "condizionato"; ciò in base all'assunto che il suo riconoscimento, pur se previsto dalla convenzione stipulata tra la società e l'esercente, dipende dall'emissione della distinta mensile da parte della società terza, contenente l'indicazione dei beneficiari dello sconto e del relativo importo maturato nel mese.
Pertanto, secondo l'istante, è corretto che lo sconto in questione non sia rilevato all'atto di ogni singola operazione di vendita, bensì al momento della sua liquidazione mensile, attraverso l'istituzione - da parte dell'esercente - della "pratica di reso" delineata dalla risoluzione del 5 dicembre 2003, n. 219, e l'emissione, alla sua chiusura, di uno scontrino negativo per "sconto condizionato", anche in assenza degli scontrini originari emessi nei confronti del cliente.
Nelle more di un chiarimento, come emerge dalla documentazione integrativa presentata in data 26 gennaio 2009, gli esercenti emettono lo scontrino al netto dello sconto già al momento della cessione, anche se di fatto trattengono lo sconto praticato per poi riversarlo con le modalità in precedenza descritte.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, questa Direzione rileva che, con riferimento al caso prospettato dall'istante, si prescinde da qualsiasi valutazione di merito in ordine ai rapporti tra società calcistica istante, BETA S.R.L. ed esercenti, così come dal trattamento tributario delle somme depositate sul conto corrente della BETA eventualmente non prelevate dagli abbonati. Ci si limita, invece, ad esprimere l'avviso della scrivente in relazione alla natura dello sconto riconosciuto dagli esercenti e al suo trattamento fiscale.
Secondo quanto si deduce dalla dettagliata descrizione dell'operazione, il versamento "a consuntivo" dello sconto maturato nel mese ha lo scopo di gratificare l'abbonato, invogliandolo, in tal modo, a rinnovare la sottoscrizione dell'abbonamento e ad effettuare acquisti presso gli esercenti convenzionati con la società calcistica. Tale sconto, tuttavia, come risulta dalla documentazione integrativa prodotta dall'istante, non è riconosciuto al verificarsi di una qualche "condizione" in senso giuridico, ossia in dipendenza di un evento futuro e incerto, quale ad esempio, l'acquisto di una certa quantità di beni o per un importo minimo, bensì viene concesso tout court, per il solo fatto di essere titolare dell'abbonamento, con l'unica peculiarità che l'importo viene liquidato complessivamente con cadenza mensile (cfr. punto 5 del regolamento della ALFA).
In altri termini, nella fattispecie, lo sconto non è incerto né nel quantum, considerato che la sua misura è stabilita dalla convenzione, né nell'an, tenuto conto che la distinta fornita dalla società terza all'esercente convenzionato ha una mera funzione riepilogativa dei dati del sistema informatico relativi agli acquisti che danno diritto allo sconto, e non sembra assumere alcuna funzione di "controllo" sull'eventuale utilizzo indebito della stessa.
A differenza, quindi, di quanto affermato dall'istante, nel caso concreto, lo sconto non ha natura di "sconto condizionato", ma di "sconto incondizionato", in quanto determinato sul prezzo delle singole compravendite in base ad un accordo tra le parti (cfr. sentenza Cass. 11 gennaio 2007, n. 5006).
Si ritiene corretto, pertanto, che tale sconto sia rilevato all'atto di ogni singola operazione sullo scontrino fiscale come previsto dall'art. 8 del decreto ministeriale 30 marzo 1992, secondo cui "lo scontrino fiscale deve contenere... corrispettivi parziali, con relativi eventuali sconti o rettifiche", e si confermano, quindi, le indicazioni già fornite con la risoluzione dell'8 agosto 2000, n. 130, con riferimento ad una fattispecie analoga a quella descritta dalla società.
In particolare, affinché le somme corrispondenti agli sconti accordati Dai singoli esercenti possano essere trattenute per essere trasferite a fine mese nel conto corrente intestato alla BETA S.R.L. e poi redistribuite agli abbonati, è necessario uno specifico e documentato accordo che impegni l'esercente stesso, previa autorizzazione espressa del cliente, ad accantonare l'importo dello sconto. Gli obblighi definiti in sede patrizia ed assolti al momento dell'acquisto dei beni o dei servizi, dovranno trovare riscontro, oltre che nello scontrino fiscale, anche in un apposito documento non fiscale che l'esercente è tenuto a conservare e riportare nella propria contabilità.
Per superare la presunzione del conseguimento di maggiori ricavi, sia gli esercenti che la BETA S.R.L. dovranno dare corretta evidenza nella propria contabilità di tutte le movimentazioni finanziarie intervenute (nei passaggi dal cliente all'esercente, dall'esercente alla società, dalla società al cliente-abbonato).
In conclusione, contrariamente a quanto prospettato dalla società istante, si è dell'avviso che non sussistano i presupposti per l'applicazione della "procedura di reso", funzionale alla rettifica dell'imposta, descritta con la citata risoluzione n. 219 del 2003, relativa alla fattispecie, totalmente diversa, della eventuale richiesta di rimborso in denaro da parte del cliente al momento della materiale restituzione, debitamente documentata, della merce acquistata.