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Risoluzione Agenzia Entrate n. 173 del 06.07.2009
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Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Aliquota IVA applicabile alle cessioni di smoothies articolo 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 173 del 06.07.2009Con istanza d'interpello presentata dalla società Alfa S.p.A. in data..2009 è stato esposto il seguente quesito.
Quesito
L'istante chiede quale sia l'aliquota IVA da applicare alle cessioni riguardanti il prodotto denominato Beta (solo frutta in bottiglia).
Il prodotto Beta appartiene alla categoria degli smoothies (frullati), che, come riportato nelle informazioni tecniche allegate all'istanza presentata, consistono in frullati di frutta ottenuti attraverso l'applicazione di particolari procedimenti industriali.Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
La società istante ritiene che il prodotto "frullato di frutta.." possa, sotto il profilo merceologico, rientrare nella più generica voce "Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri", di cui al n. 74) della tabella Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972 e riconducibile alla voce 2008 della Tariffa Doganale attualmente in vigore riferita a "Frutta..., altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove".
La stessa società cita a supporto della propria tesi la Risoluzione n. 46/E del 3 aprile 2006 di questa Direzione Centrale, relativa ad un "prodotto similarmente composto da frutta fresca e frutta liquida", per il quale è stata ritenuta applicabile l'imposta sul valore aggiunto nella misura ridotta del 10%.Parere dell'Agenzia delle entrate
In via preliminare si rileva che la presente istanza è da ritenersi inammissibile e, come tale, improduttiva degli effetti tipici riconducibili alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successivi provvedimenti d'attuazione.
Come sottolineato dall'Amministrazione Finanziaria a proposito della trattazione di casi analoghi a quello in esame non sono ammesse alla procedura di interpello - di cui al citato articolo 11 della Legge n. 212/2000 - le istanze che prima ancora di richiedere un'attività diretta a rimuovere "obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione" di norme tributarie, presuppongono la necessità di accertamenti tecnici. E, nel caso di specie, l'individuazione dell'aliquota IVA in concreto applicabile postula la necessità di accertamenti tecnici sul prodotto al fine di individuarne la complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica, accertamenti che esulano dall'ambito di competenza della scrivente.
Pertanto, l'istanza può essere trattata soltanto nell'ambito della consulenza giuridica generale secondo le modalità illustrate con la circolare n. 99/E del 18 maggio 2000, fornendo un parere non produttivo degli effetti tipici dell'interpello di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della legge n. 212 del 2000.
Gli accertamenti tecnici sono stati richiesti all'Agenzia delle dogane che, con nota n. 87732/RU del 22 giugno 2009, ha provveduto a determinare il corretto inquadramento doganale dei prodotti in esame.
In particolare la predetta Agenzia, sulla base dell'analisi chimica effettuata sui campioni inviati ed in considerazione della loro composizione, ritiene che la merce in oggetto, anche se destinata ad essere bevuta, non possa essere considerata un succo di frutta.
Infatti, precisa l'Agenzia delle dogane, "le Note Esplicative al SA, relative alla voce 2009, prevedono che: ?I succhi di frutta, di ortaggi o legumi di questa voce sono generalmente ottenuti dalle spremitura di frutta, ortaggi o legumi freschi, sani e maturi, sia che questa spremitura consista -come avviene per gli agrumi- in un'estrazione a mezzo di macchine dette "estrattori" funzionanti con il principio dello spremilimoni casalingo, sia in una pressatura preceduta o no da pigiatura o macinazione (specialmente per le mele), sia da un trattamento con acqua fredda o calda o con vapore (è il caso, in particolare, dei pomodori, del ribes nero o di alcuni ortaggi come la carota o il sedano). I liquidi così ottenuti sono in seguito generalmente sottoposti ai seguenti trattamenti:
a) Chiarificazione, destinata a separare i succhi dalla maggior parte degli elementi solidi, mediante precipitazione (con gelatina, albumina, terra d'infusori, ecc), mediante enzimi o per centrifugazione.
b) Filtrazione, specialmente con filtri a piastre Kieselgur, di amianto, di cellulosa, ecc.
c) Disaerazione, destinata a eliminare l'ossigeno che sarebbe nocivo al colore e al sapore.
Grazie a questi vari trattamenti, i succhi di frutta o di ortaggi o di legumi si presentano sottoforma di liquidi non fermentati, limpidi. Accade tuttavia che alcuni succhi- soprattutto quelli ricavati da frutti polposi (per esempio, albicocche, pesche, pomodori)- contengano ancora, in sospensione o sotto forma di deposito, una parte della polpa finemente suddivisa.
Queste bevande sono invece ottenute miscelando purea di frutta, frullati di frutta e succo di frutta e contengono un quantitativo evidente di polpa di frutta non finemente suddivisa".
L'Agenzia delle dogane ritiene pertanto di considerare tali prodotti come "frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate" da classificare alla VD 2008 92, ai sensi del testo legale della voce stessa, essendo costituiti da miscugli di frutta, in prevalenza diversa dalla frutta a guscio.
Il suddetto codice 2008 92 corrisponde alla voce 20.06 della Tariffa Doganale in vigore al 31.12.87, riconducibile Tabella A, parte III, punto n.74 allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
In considerazione della suddetta classificazione doganale, la scrivente ritiene che alla cessione del prodotto sopra indicato ("frullato di frutta Alfa") si renda applicabile l'aliquota IVA del 10 per cento. Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli Uffici.