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Risoluzione Agenzia Entrate n. 179 del 10.07.2009
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Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Presidi ospedalieri delle Unità sanitarie locali. Art. 6 del DPR 29 settembre 1973, n. 601
Risoluzione Agenzia Entrate n. 179 del 10.07.2009Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 6, comma 1, lettera a) del DPR 29 settembre 1973, n. 601, è stato esposto il seguente
QUESITO
La Casa di Cura ALFA, riconosciuta quale Presidio Ospedaliero dell'USL n. X della regione Y, chiede se essa possa fruire della riduzione a metà dell'IRES prevista dall'art. 6 del DPR 29 settembre 1973, n. 601.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'INTERPELLANTE
L'istante ritiene di poter essere ricondotta, in quanto ente riconosciuto quale Presidio Ospedaliero della USL, tra i soggetti beneficiari della riduzione a metà dell'IRES previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a) del DPR n. 601 del 1973.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 6 del DPR n. 601 del 1973 prevede che l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (ora IRES) è ridotta alla metà nei confronti dei soggetti ivi espressamente indicati.
In particolare, il citato articolo 6 del DPR n. 601 del 1973, al comma 1, lettera a) menziona gli "enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza".
La problematica fiscale oggetto dell'istanza di interpello trae origine dalla circostanza che la disposizione recata dall'art. 6 del DPR n. 601 del 1973 al comma 1, lettera a) continua a menzionare quali destinatari della riduzione a metà dell'IRES, tra gli altri, gli "enti ospedalieri" che hanno invece cessato di esistere con la riforma sanitaria iniziata nel 1978 con la quale sono state altresì introdotte nuove strutture che operano nell'ambito della rete ospedaliera pubblica del servizio sanitario nazionale.
I Presidi Ospedalieri assumono un ruolo integrativo dell'assistenza ospedaliera pubblica ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, della legge 23 dicembre1978, n. 833 il quale prevede che le "istituzioni a carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali, possono ottenere dalla regione su domanda (...) che i loro ospedali (...) siano considerati, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria, presidi dell'unità sanitaria locale (...) sempre che il piano regionale sanitario preveda i detti presidi" stabilendo che i rapporti tra i predetti istituti e le USL "sono regolati da apposite convenzioni".
Quanto sopra rappresentato si osserva che la conservazione dell'efficacia della norma recata dall'art. 6 del DPR n. 601 del 1973 in argomento, nella parte in cui espressamente menziona gli enti ospedalieri, tenuto conto anche della ratio del medesimo beneficio fiscale, consente di riferire il beneficio fiscale della riduzione a metà dell'IRES agli enti che svolgono sostanzialmente e strutturalmente le funzioni dei soppressi enti ospedalieri nell'ambito della rete ospedaliera pubblica del servizio sanitario nazionale.
Si ritiene, pertanto, che le strutture ospedaliere di cui trattasi, appartenenti a istituzioni di carattere privato riconosciute quali Presidi Ospedalieri delle Unità Sanitarie Locali ai sensi dell'articolo 43 delle legge n. 833 del 1978, possano ricondursi fra i destinatari della riduzione a metà dell'IRES ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. a), del DPR n. 601 del 1973.
Le Direzioni regionali e provinciali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.