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Risoluzione Agenzia Entrate n. 180 del 10.07.2009
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Istanza di interpello - Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 - D.L. 30 agosto 1993, n. 331, articolo 50-bis
Risoluzione Agenzia Entrate n. 180 del 10.07.2009La Direzione Regionale ha trasmesso un'istanza di interpello, formulata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con cui la ALFA ITALIA S.r.l. ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento tributario ai fini IVA della fattispecie di seguito esposta.
Quesito
La ALFA ITALIA S.r.l. (di seguito "società" o ALFA) esercita l'attività di "commercio all'ingrosso di macchine, attrezzature, prodotti per l'attività agricola e l'allevamento, ricambi ed accessori per dette macchine e attrezzature", nonché il "commercio al minuto di macchine, attrezzature, prodotti per l'attività agricola e l'allevamento e loro ricambi ed accessori" sia negli stati dell'Unione Europea che al di fuori di essi.
La società vorrebbe "istituire un deposito IVA ai sensi dell'articolo 50-bis comma 2 del D.L. 30 agosto 1993 n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, per la custodia di beni per conto terzi, precisamente per conto di un soggetto passivo identificato in altro stato membro dell'Unione Europea; pertanto, effettuerà cessioni dei beni all'interno del deposito IVA ai propri clienti che a loro volta provvederanno alla successiva estrazione."Soluzione prospettata
La società ritiene di potere adottare il seguente comportamento ai fini dell'IVA:
"1) la ALFA effettua gli acquisti intracomunitari con l'introduzione dei beni nel deposito IVA senza pagamento dell'IVA, ai sensi del quarto comma lettera a) dell'articolo 50-bis del D.L. 331/93;
2) la ALFA effettua le cessioni dei beni all'interno del deposito IVA ai propri clienti senza addebito dell'IVA, ai sensi del quarto comma lettera e) dell'articolo 50-bis del D.L. 331/93;
3) i clienti (soggetti IVA) della ALFA provvederanno all'estrazione dei beni dal deposito IVA emettendo autofattura con IVA ai sensi dell'articolo 17 comma 3 del D.P.R. 633/72 e registrandola sia sul registro delle vendite che su quello degli acquisti neutralizzando in tal modo l'effetto dell'IVA".Parere dell'Agenzia delle Entrate
Il deposito IVA, a norma dell'articolo 50-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, è un luogo per la custodia di beni nazionali e comunitari non destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi.
Il comma 2 del richiamato articolo 50-bis del D.L. 331 del 1993 prevede la possibilità di istituire un deposito IVA su autorizzazione del direttore regionale delle entrate, in presenza dei particolari requisiti specificati nel D.M. 20 ottobre 1997, n. 419, tra cui la disponibilità di locali idonei alla custodia dei beni. Inoltre, per la gestione del deposito deve essere tenuto un apposito registro che evidenzi la movimentazione dei beni (vedi anche Circ. 16/D del 28 aprile 2006 dell'Agenzia delle Dogane).
Se il deposito è destinato a custodire beni per conto terzi, la suddetta autorizzazione può essere rilasciata "esclusivamente a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, a società cooperative o ad enti, il cui capitale sociale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore ad un miliardo di lire"(€ 516.456,90).
Da quanto affermato nell'istanza, la società vuole istituire un deposito IVA "per la custodia di beni per conto terzi, precisamente per conto di un soggetto passivo identificato in altro stato membro dell'Unione Europea".
Pertanto, la società istante potrebbe essere autorizzata ad istituire tale deposito IVA in conto terzi qualora fosse in possesso dei requisiti richiesti dalla norma.
Inoltre, la stessa, qualora introduca beni nel deposito per conto del soggetto non residente, deve assumere la veste di rappresentante fiscale dello stesso, a norma dell'articolo 50-bis, comma 7, del citato D.L. n. 331 del 1993, ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni concernenti i beni introdotti nel deposito, qualora il soggetto non residente non abbia già nominato un rappresentante fiscale, in base al secondo comma dell'articolo 17 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero non abbia provveduto all'identificazione diretta, ai sensi dell'articolo 35-ter dello stesso DPR. Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 331, se sono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta (come nel caso dell'introduzione dei beni in un deposito IVA o delle successive cessioni dei beni all'interno dello stesso) la funzione del rappresentante fiscale può essere limitata all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni intracomunitarie ed alla compilazione degli elenchi INTRASTAT.
Ne consegue che l'acquisto intracomunitario eseguito mediante introduzione dei beni nel deposito IVA dovrà essere formalizzato dalla ALFA, in qualità di rappresentante fiscale del soggetto non residente, al momento dell'introduzione stessa, con l'integrazione della fattura comunitaria secondo le disposizioni dell'articolo 46, comma 1, del D.L. n. 331, indicando in luogo dell'imposta la causa di "non pagamento" ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 4, lett. a) del citato decreto.
Allo stesso modo, le cessioni dei beni custoditi all'interno del deposito, effettuate dalla ALFA in qualità di rappresentante fiscale, avverranno senza pagamento dell'imposta e, quindi, dovranno essere formalizzate attraverso l'emissione di una fattura che, in luogo dell'imposta, indicherà il titolo di inapplicabilità del tributo e la relativa norma (articolo 50-bis, comma 4, lett. e) del D.L. n. 331 del 1993).
Il momento dell'estrazione dei beni dal deposito comporterà, infine, il pagamento dell'imposta che, come prevede l'articolo 50-bis, comma 6 del D.L. n. 331 del 1993, sarà assolta dal soggetto passivo che procede all'estrazione attraverso il meccanismo dell'inversione contabile, a norma dell'articolo 17, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972.
Si ricorda, infine, che ai sensi del comma 8 dell'articolo 50-bis citato il gestore del deposito risponde solidalmente con il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell'imposta relativa all'estrazione, qualora non risultino osservate le prescrizioni stabilite dal decreto ministeriale di attuazione (D.M. 20 ottobre 1997, n. 419).
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza presentata alla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del DM 26 aprile 2001, n. 209.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.