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Risoluzione Agenzia Entrate n. 182 del 10.07.2009
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Consulenza giuridica - Rivalutazione dei beni immobili d'impresa - articolo 15, commi 16 e seguenti del decreto legge n. 185 del 2008
Risoluzione Agenzia Entrate n. 182 del 10.07.2009Con la consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 15, comma 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'associazione ALFA chiede di sapere se la disciplina di rivalutazione dei beni immobili - di cui all'articolo 15, commi 16 e seguenti del decreto legge n. 185 del 2008 - "possa essere applicata anche gli immobili-impianti, specifici degli impianti stradali di distribuzione di carburante".SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
L'istante non prospetta una soluzione.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il comma 16 dell'articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008 riconosce la possibilità di effettuare la rivalutazione esclusivamente sui "beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa".
La circolare n. 22/E del 6 maggio 2009 ha chiarito che, ai fini della corretta qualificazione dei predetti beni, occorre far riferimento all'articolo 812 del codice civile che considera immobili "gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo" e che la rivalutazione può essere effettuata solo sui "beni immobili" che risultano iscritti nello stato patrimoniale alla voce B. II (Immobilizzazioni materiali).
Ne deriva che possono essere rivalutati anche gli impianti e i macchinari infissi al suolo ossia quelli che, sulla base dei chiarimenti contenuti nella circolare 38/E dell'11 aprile 2008 (in materia di credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate), non possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità (cfr. circolare n. 22/E del 2009).
Ciò premesso, si ritiene che gli impianti stradali di distribuzione di carburante rientrano nella disciplina di rivalutazione in esame se, sulla base di una valutazione concreta che esula dalla competenza della scrivente, risultano infissi al suolo e non possono essere agevolmente rimossi mantenendo inalterata la loro funzionalità.
Si fa presente che in senso sostanzialmente conforme, sul medesimo quesito si è espresso in data 6 maggio 2009 il rappresentante del Governo, Sottosegretario Daniele Molgora, in risposta all'interrogazione Parlamentare a risposta immediata in Commissione n. 5/01383 del 5 maggio 2009.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.