-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 184 del 13.07.2009
-
Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - ''Participation exemption'' - Verifica requisito ininterrotto possesso - Art. 87, comma 1, lettera a) del TUIR
Risoluzione Agenzia Entrate n. 184 del 13.07.2009La società ALFA HOLDING S.r.l. ha formulato un'istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativa alla corretta applicazione dell'articolo 87, comma 1, lettera a) del TUIR.
QUESITO
La società istante, costituita nel corso del 2006 per iniziativa del management del gruppo industriale BETA con la finalità di un coinvolgimento diretto della stessa dirigenza nelle operazioni di ristrutturazione e rifinanziamento di BETA Group, ha acquistato nel mese di settembre dello stesso anno (al prezzo di ... euro) il 20 per cento del capitale di BETA Italia SPA.
Le partecipazioni in esame venivano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2006 in considerazione della natura non speculativa dell'operazione.
Nel mese di agosto 2007, per effetto di avvenimenti che hanno comportato la necessità di affidare le sorti dell'intero gruppo industriale BETA al fondo finanziario internazionale GAMMA, le azioni BETA Italia SPA possedute dalla società ALFA Holding S.r.l. sono state vendute al predetto fondo finanziario lussemburghese per ... euro, prezzo regolarmente incassato dalla società istante.
La plusvalenza realizzata, dichiarata nel modello Unico 2008, è stata considerata interamente imponibile in quanto sprovvista del requisito dell'ininterrotto possesso di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 87 del TUIR, secondo la disposizione vigente al tempo di effettuazione dell'operazione.
Nell'istanza di interpello si afferma, inoltre, che, a margine della succitata cessione, è stato concluso un accordo con il quale si prevedeva che in caso di rivendita a terzi delle azioni BETA Italia, il Fondo GAMMA avrebbe riconosciuto ad ALFA Holding una somma a titolo risarcitorio.
Tale rivendita è avvenuta in una prima fase nel corso del mese di ottobre 2007, ma si è ritenuta definitivamente conclusa nel mese di ottobre 2008 poiché gli accordi tra GAMMA e il terzo acquirente DELTA ne subordinavano il perfezionamento all'esito di una procedura di indennizzo e definizione del prezzo.
Successivamente alla definizione dell'operazione di cessione, da GAMMA a DELTA, il fondo finanziario lussemburghese, nel mese di dicembre 2008, ha riconosciuto, a favore di ALFA Holding, una "somma risarcitoria" pari a ... milioni di euro, considerata connessa alla cessione a DELTA delle azioni BETA Italia SPA, già acquistate da ALFA.
Ciò premesso, la società istante chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale da riservare a tale somma da contabilizzarsi nel bilancio dell'esercizio 2008.SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene che la somma percepita pari a ... milioni euro sia da considerare sempre come plusvalenza relativa alla cessione delle partecipazioni per il fatto che la stessa trae origine dal possesso e dalla successiva vendita delle azioni BETA Italia SPA, ancorché derivante dall'autonoma ipotesi di realizzo di cui all'articolo 86, comma 1, lett. b) del TUIR.
Conseguentemente, si osserva nell'istanza, il trattamento fiscale da riservare alla somma ricevuta non dovrebbe essere lo stesso della plusvalenza realizzata nel 2007.
Infatti, mentre la prima plusvalenza - non avente il requisito temporale per l'esenzione - è stata realizzata mediante cessione a titolo oneroso, la somma incassata nel 2008 discenderebbe da una nuova e diversa fattispecie realizzativa, derivante da un risarcimento relativo alla perdita del bene, qualificata per l'esenzione per effetto del ricorrere del requisito di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) del TUIR.
Ad avviso dell'istante, il fondo GAMMA ha costituito soltanto il mezzo attraverso il quale si è realizzata la cessione al gruppo industriale DELTA della partecipazione BETA. Solo alla data della cessione definitiva a DELTA avvenuta nel mese di ottobre 2008 l'operazione si è considerata conclusa e GAMMA ha potuto riconoscere con certezza ad ALFA il corrispettivo risarcitorio pattuito con l'accordo transattivo.
L'istante, nel presupposto che ricorra il requisito dell'ininterrotto possesso di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a) del TUIR) dalla data della prima cessione delle partecipazioni fino alla data di conclusione del contratto di cessione a terzi, ritiene che la somma percepita nel 2008 a titolo di risarcimento per perdita del bene possa considerarsi esente nella misura del 95 per cento.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 87, comma 1, del TUIR stabilisce che "non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 86, commi 1, 2 e 3 relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nell'art. 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparate, e nell'art. 73, comprese quelle non rappresentate da titoli".
Per effetto del rinvio operato alle disposizioni dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, rilevano, ai fini della disciplina in esame, le operazioni di cessione a titolo oneroso della partecipazione, l'assegnazione della partecipazione ai soci o la destinazione della stessa a finalità estranee all'esercizio di impresa.
Benché la plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 86, comma 1, lettera b) del TUIR, mediante il risarcimento anche in forma assicurativa per la perdita o il danneggiamento di partecipazioni, rappresenti un'ipotesi di carattere assolutamente residuale, si osserva che, con riguardo a tutti gli atti di realizzo richiamati, la lettera a) del citato comma 1 dell'articolo 87 in esame prevede, tra i requisiti necessari per applicare il regime di esenzione, "l'ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente" (c.d. holding period). Si fa presente che prima delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), il periodo minimo di possesso della partecipazione era stabilito in diciotto mesi.
Nel caso di specie, si osserva che la plusvalenza realizzata dalla società istante nel corso del 2007 è stata assoggettata a tassazione in quanto derivante dalla cessione della partecipazione in BETA Italia S.p.A. al Fondo GAMMA prima del decorso del termine previsto dall'allora vigente articolo 87 del TUIR.
A sua volta GAMMA ha ceduto nel dicembre 2008 la suddetta partecipazione al gruppo industriale americano DELTA riconoscendo ad ALFA Holding S.r.l., sulla base degli accordi contrattuali, un'integrazione di quanto già corrisposto nel 2007 pari a ... milioni di euro.
Al riguardo, si esclude che la plusvalenza contabilizzata dalla società istante nel bilancio dell'esercizio 2008 sia riconducibile all'ipotesi di risarcimento per la perdita o per il danneggiamento della partecipazione in BETA Italia SpA dal momento che il bene in esame è stato già oggetto di cessione a titolo oneroso a favore del Fondo GAMMA.
E' solo il caso di osservare come la somma percepita da ALFA Holding S.r.l. nel dicembre 2008, in conformità degli accordi contrattuali, anche qualora fosse qualificabile come risarcimento per perdita della partecipazione non potrebbe comunque fruire dell'esenzione prevista dall'articolo 87 del TUIR in quanto priva del requisito dell'holding period.
Infatti la partecipazione in oggetto, acquistata dalla società istante a settembre del 2006 e venduta (solo dopo undici mesi più tardi) al fondo lussemburghese, è entrata nella disponibilità patrimoniale di quest'ultimo e fuoriuscita dal bilancio della società cedente che ne ha, in sostanza, perduto il possesso fin dall'agosto del 2007.
In altri termini, l'atto di cessione al Fondo GAMMA individua in maniera inequivocabile il momento della perdita del possesso della partecipazione da parte di ALFA Holding S.r.l. e, conseguentemente, costituisce l'evento interruttivo del requisito previsto, ai fini del regime di esenzione, dall'articolo 87, comma 1, lettera a) del TUIR.
Dall'istanza e dalla documentazione allegata si evince, piuttosto, che il riconoscimento della somma di ... milioni di euro da parte del fondo lussemburghese è collegato in maniera imprescindibile al prezzo originariamente versato ad ALFA Holding S.r.l., stante l'obbligo assunto dall'offerente (GAMMA) di "corrispondere ad ALFA un importo pari al 100% dell'eventuale differenza tra il corrispettivo effettivamente percepito dall'Offerente dalla rivendita delle azioni al terzo e il prezzo al netto di ogni eventuale esborso dell'Offerente a titolo di indennizzo (Integrazione Prezzo)".
Ad avviso della scrivente, la somma corrisposta a conclusione dell'iter contrattuale assume chiaramente i connotati di una integrazione del corrispettivo che l'offerente si è impegnato a riconoscere alla società istante (al verificarsi di determinate condizioni) in relazione alla cessione della partecipazione avvenuta nel 2007.
Pertanto, trattandosi di una integrazione del prezzo, la componente positiva che viene rilevata nel bilancio relativo all'esercizio 2008 da ALFA Holding S.r.l. deve essere assoggettata alla medesima disciplina fiscale che ha regolato il concorso alla formazione del reddito delle componenti che la stessa va ad integrare. In particolare, il componente positivo in esame sarà da considerare interamente imponibile, al pari della plusvalenza realizzata e dichiarata nel modello Unico 2008, in quanto privo del requisito dell'ininterrotto possesso, di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 87 del TUIR, secondo la disposizione vigente al tempo di effettuazione dell'operazione.
La presente risposta, che investe solo aspetti di natura interpretativa, viene resa sulla base dei fatti e degli elementi descritti nell'istanza d'interpello e assunti acriticamente nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione.
Resta impregiudicato, ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, ogni potere di controllo dell'Amministrazione Finanziaria volto a verificare se l'operazione in esame ed eventuali altri atti, fatti o negozi ad essa collegati non specificamente e compiutamente rappresentati dall'istante si inseriscano in un più ampio disegno elusivo, pertanto censurabile.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.