-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 187 del 20.07.2009
-
Istanza di interpello - Noleggio di piattaforme aeree autocarrate ad operatori comunitari - qualificazione ai fini dell'IVA dei mezzi di trasporto - art. 7, quarto comma, lett. d), e) e f) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 187 del 20.07.2009Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 7, quarto comma, lett. d), e) e f), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società ALFA S.r.l. chiede di conoscere il corretto trattamento Iva da applicare ai canoni derivanti dal noleggio di piattaforme aeree autocarrate nei confronti di operatori comunitari che le utilizzano all'interno del territorio UE.
L'istante precisa che le suddette piattaforme, utilizzate per il sollevamento di merci e per lavori da effettuare in altezza, sono per loro natura autocarrate, ovvero montate su autocarri aventi cilindrata superiore ai 48 cc.
In particolare, viene chiesto se le piattaforme in questione debbano essere considerate quali "beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto", con la conseguenza che il noleggio delle stesse configurerebbe un'operazione imponibile ai fini dell'Iva nel luogo del committente (art. 7, quarto comma, lett. d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) ovvero quali "mezzi di trasporto", il cui noleggio sarebbe da assoggettare all'imposta trattandosi di servizi utilizzati nel territorio comunitario (art. 7, quarto comma, lett. f) del medesimo decreto).SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene che le prestazioni in esame rientrino nell'ambito della locazione di beni mobili diversi dai mezzi di trasporto in quanto l'oggetto principale del contratto, caratterizzante in senso funzionale l'attività di noleggio, risulta essere la piattaforma aerea e non l'autocarro sul quale è installata.
A parere dell'istante, l'autocarro, di per sé qualificabile quale mezzo di trasporto, riveste il ruolo di mero elemento accessorio rispetto al bene mobile oggetto del noleggio considerato nella sua unitarietà, l'autocarro-piattaforma, in cui la componente piattaforma assolve alla funzione principale di sollevamento di cose o persone e non anche di trasporto.
A sostegno di tale interpretazione, l'istante richiama la definizione di mezzo di trasporto contenuta nel paragrafo 14 della circolare n. 13 del 23 febbraio 1994, in cui si precisa che sono mezzi di trasporto i beni "destinati al trasporto di persone e cose" ivi elencati. Non vi rientrerebbero, pertanto, le piattaforme autocarrate in quanto attrezzature utilizzate per la movimentazione aerea di merci e materiali e non per il trasporto di persone o cose da un luogo all'altro.
Conseguentemente, le suddette prestazioni di noleggio rese a soggetti comunitari risulterebbero fuori campo di applicazione del tributo ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera d), del D.P.R. n. 633 del 1972.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Al fine di stabilire la territorialità Iva delle prestazioni di servizi in esame, occorre chiarire se le piattaforme aeree autocarrate, noleggiate dall'istante a operatori comunitari per il sollevamento e la movimentazione di merci, possano essere qualificate come mezzi di trasporto ovvero rientrino tra i beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto.
Nel primo caso, troverebbe applicazione la regola generale di cui all'articolo 43 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, secondo la quale le prestazioni di servizi sono tassate nello Stato membro in cui è stabilito il prestatore. Tuttavia, per la locazione di mezzi di trasporto, il successivo articolo 58, paragrafo 1, consente di derogare a questo principio generale dando facoltà agli Stati membri di considerare quale luogo della prestazione quello dell'utilizzazione o dell'impiego effettivi.
Nel caso, invece, di locazione di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, la prestazione si renderebbe imponibile nel Paese del committente, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, lett. g), della citata direttiva, trattandosi di prestazioni destinate a soggetti passivi comunitari.
Nell'ordinamento nazionale, le predette disposizioni comunitarie sono recepite dall'articolo 7, terzo e quarto comma, lettere d), e) ed f) del D.P.R. n. 633 del 1972.
In particolare, per la parte che qui interessa, ai sensi del citato articolo 7, quarto comma, lettere d) ed e), la locazione e il noleggio di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto sono tassabili nel Paese del destinatario. Pertanto, le predette prestazioni rese a soggetti passivi comunitari sono fuori campo di applicazione del tributo in Italia.
Per quanto riguarda, invece, la locazione e il noleggio di mezzi di trasporto, trova applicazione il disposto dell'articolo 7, quarto comma, lettera f), in base al quale le suddette prestazioni "se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunità stessa".
Tanto premesso, si evidenzia che nel contesto normativo che disciplina la rilevanza territoriale Iva delle prestazioni in esame, sia la normativa comunitaria, sia quella nazionale non contengono una definizione ad hoc del termine "mezzi di trasporto".
In merito alla nozione di mezzo di trasporto, si è invece espressa la Corte di Giustizia nella sentenza del 15 marzo 1989, in causa C-51/88, la quale ha ritenuto che tale espressione debba essere interpretata in senso lato, comprendendo qualsiasi strumento che possa essere usato per spostarsi da un luogo all'altro, anche se utilizzato per finalità diverse (nel caso sottoposto all'esame della Corte si trattava di panfili a vela destinati alla pratica sportiva).
Sullo specifico argomento, appare, inoltre, rilevante l'orientamento espresso dal Comitato Iva nel corso della 86a e 87a riunione ove, tra l'altro, sono stati considerati rientranti tra i mezzi di trasporto, ai fini degli articoli 56 e 59 della direttiva 2006/112/CE, anche i carrelli elevatori a forcale.
Ne consegue che vanno ricompresi tra i mezzi di trasporto tutti i mezzi suscettibili di essere utilizzati per la movimentazione di persone o cose, anche se non usati principalmente ed effettivamente in quanto tali.
Nel caso di specie, la piattaforma aerea autocarrata, qualificabile quale attrezzatura destinata al sollevamento e allo spostamento aereo di merci, assolve ad una funzione specifica di movimentazione di beni e, quindi, rientra nella definizione di "mezzo di trasporto" quale precisata dal Comitato Iva.
Per le argomentazioni rappresentate, si ritiene applicabile nella fattispecie esaminata la normativa recata dall'articolo 7, quarto comma, lettera f), del D.P.R. n. 633 del 1972, secondo la quale le prestazioni derivanti da contratti di noleggio di mezzi di trasporto rese da soggetti residenti in Italia sono imponibili all'Iva quando sono utilizzate in ambito comunitario.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.