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Risoluzione Agenzia Entrate n. 192 del 27.07.2009
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Istanza di interpello - Art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 - Articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
Risoluzione Agenzia Entrate n. 192 del 27.07.2009Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Associazione ALFA Onlus riferisce di avere quale scopo statutario la "solidarietà sociale e sociosanitaria e della beneficenza a favore di soggetti affetti da celiachia o da dermatite erpetiforme, secondo quanto previsto dall'art. 10 del D. Lgs 460/97".
L'istante riferisce, altresì, di aver fondato, in data ... 2004, la Fondazione BETA Onlus, la quale, come risulta dallo statuto, "...non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare nei settori della beneficenza e della ricerca scientifica, con peculiare riferimento alla ricerca relativa alle patologie della celiachia e della dermatite erpetiforme. La Fondazione persegue e realizza il proprio scopo di ricerca direttamente ovvero attraverso Enti di ricerca, Istituti o Università che abbiano tale finalità".
Ciò posto, l'Associazione istante chiede di conoscere se l'erogazione a favore della menzionata Fondazione BETA Onlus di parte dei propri proventi, anche derivanti dalla quota del 5 per mille destinata dai contribuenti a sostegno della stessa Associazione, possa essere ricondotta nella nozione di beneficenza di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Associazione istante, alla luce della risoluzione n. 292 del 9 settembre 2002, secondo la quale possono ricondursi nella beneficenza di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), n. 3 del D.Lgs n. 460 del 1997, tra l'altro, anche le erogazioni liberali in denaro a favore di altre ONLUS, che operano nell'ambito della ricerca scientifica, ritiene di poter procedere ad effettuare erogazioni liberali a favore della Fondazione BETA ONLUS da destinare alla ricerca relativa alle patologie della celiachia.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Si fa presente, preliminarmente, che la nozione di beneficenza, sulla quale sono stati forniti a suo tempo chiarimenti con la risoluzione n. 292 del 9 settembre 2002, richiamata dall'Associazione istante, ha formato ora oggetto di una specifica previsione normativa.
L'art. 30, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha inserito nell'art. 10, del citato decreto legislativo n. 460 del 1997, dopo il comma 2, il comma 2-bis) che qualifica e delimita l'attività di beneficenza, prevedendo che "si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), n. 3 anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con l'utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale".
Con circolare n. 12 del 9 aprile 2009 sono stati forniti chiarimenti in merito alla disposizione recata dal suddetto comma 2-bis) che assume, come precisato dalla stessa circolare, carattere interpretativo.
La citata circolare ha precisato, fra l'altro, che la norma in commento riconduce nella beneficenza, quale settore di attività in cui possono operare le ONLUS, oltre all'attività consistente nella concessione di erogazioni gratuite in denaro o in natura direttamente svolta a favore degli indigenti, anche l'attività di erogazione gratuita di somme di denaro a favore di altri enti sempre che ricorrano i requisiti stabiliti dalla stessa disposizione.
A tal fine la medesima circolare precisa che gli enti destinatari delle erogazioni devono essere enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente e direttamente nei settori di attività previsti dal medesimo art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997 e, quindi, nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della promozione della cultura e dell'arte, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
Sotto il profilo oggettivo, la circolare n. 12 citata chiarisce che le erogazioni gratuite in denaro destinate a tali enti possono essere ricondotte nell'attività di beneficenza sempre che provengano dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte e siano destinate alla realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.
La specifica destinazione delle erogazioni a progetti di utilità sociale comporta, altresì, come precisa la circolare n. 12 del 2009, "da una parte la necessità della tracciabilità della donazione attraverso strumenti bancari o postali che evidenzino la particolare causa del versamento e dall'altra l'esistenza non di un programma generico, ma di un progetto già definito nell'ambito del settore di attività dell'ente destinatario prima dell'effettuazione dell'erogazione. L'utilità sociale del progetto comporta che esso si connoti per la realizzazione di attività solidaristiche".
Per quanto riguarda le somme derivanti dalla quota del 5 per mille dell'IRPEF, destinata dai contribuenti a finalità di interesse sociale, alle quali, fra l'altro, fa riferimento l'Associazione istante, si precisa che le stesse potranno essere erogate, ai sensi del citato art. 10, comma 2-bis), del D.Lgs. n. 460 del 1997, sempre che gli enti destinatari delle erogazioni siano ricompresi tra i soggetti destinatari del 5 per mille.
Da quanto sopra rappresentato, si ritiene che possono essere ricondotte nell'attività di beneficenza le erogazioni effettuate dall'Associazione istante a favore della Fondazione BETA ONLUS in presenza delle condizioni e dei limiti fissati dall'art. 10, comma 2-bis), del citato D.Lgs. n. 460 del 1997, come sopra evidenziati.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.