-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 198 del 03.08.2009
-
Dlgs. 31 luglio 2007, n. 137 - norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia - ritenute IRPEF sostituti d'imposta - indicazioni applicative - interpello - art. 11 legge 212/2000
Risoluzione Agenzia Entrate n. 198 del 03.08.2009QUESITO
Il Comando logistico dell'Esercito, Ufficio ..., con riferimento al decreto legislativo del 31 luglio 2007, n. 137, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di finanza regionale, chiede che siano fornite "le necessarie disposizioni applicative" che dovranno essere adottate dai sostituti d'imposta degli enti militari per il versamento del sessanta per cento delle ritenute IRPEF a favore della regione, "atteso che il documento acquisito sul sito internet protocollo n. 2008/1189662 è applicabile, a parere dello scrivente ai soli agenti della riscossione".SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'interpello, così come formulato dall'istante, deve considerarsi inammissibile, mancando il requisito delle "obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria" previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al D.M. 26 aprile 2001.
L'istante, infatti, non pone un quesito sull'interpretazione di una norma tributaria, in relazione ad un caso concreto e personale, conformemente all'istituto "dell'interpello del contribuente" come configurato dall'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, ma chiede genericamente "disposizioni applicative" per i sostituti d'imposta degli enti militari.
Ciò nondimeno, si reputa opportuno fornire un parere che non è produttivo degli effetti dell'interpello di cui all'art. 11 della legge n. 212 del 2000, ma rientra nell'attività di consulenza giuridica secondo le modalità illustrate con la circolare del 18 maggio 2000 n. 99.
Si fa presente, in primo luogo, che le norme di attuazione del citato decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, che ha disposto l'attribuzione diretta alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia delle quote dei proventi erariali ad essa spettanti ai sensi dello Statuto speciale (art. 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni), sono contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 ottobre 2008.
In particolare, tale decreto ministeriale definisce le relative modalità e criteri contabili. Non risulta, pertanto, conferente il riferimento contenuto nell'istanza di interpello al "documento acquisito sul sito internet protocollo n. 2008/1189662", che è il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate alla cui emanazione specificatamente rinvia l'art. 9 del citato decreto ministeriale e che è diretto esclusivamente all'individuazione delle cosiddette "percentuali di riversamento"delle somme riscosse tramite ruolo da parte degli agenti della riscossione.
Ciò premesso, si fa presente che i sostituti d'imposta possono effettuare il versamento delle ritenute in questione direttamente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato (Banca d'Italia) oppure mediante modello F24.
Nel caso in cui il sostituto d'imposta effettui il pagamento delle ritenute in questione presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato situate nel territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia, dovrà eseguire due distinte operazioni di versamento:
- una per la quota di competenza regionale, pari al sessanta per cento dell'importo dovuto, da versare sul conto di tesoreria n. 305981 intestato alla "Regione Friuli - Venezia Giulia", presso la filiale n. 231 di Trieste della Banca d'Italia (codice IBAN IT78K0100003245231300305981);
- l'altra per la quota di competenza dell'Erario, pari al quaranta per cento dell'importo dovuto, da versare al bilancio dello Stato con le modalità finora utilizzate.
Nella causale di entrambe le operazioni sarà necessario specificare che trattasi di "RITENUTE IRPEF", se il versamento si riferisce alla quota erariale o regionale (con la relativa percentuale); occorrerà, inoltre, indicare il codice fiscale e la denominazione del sostituto, nonché il periodo di riferimento (mese/anno).
Viceversa, nel caso in cui il sostituto d'imposta effettui il versamento presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato situate al di fuori del territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia, dovrà eseguire un'unica operazione in favore del bilancio dello Stato per il 100%.
Per i versamenti tramite modello F24 è sufficiente seguire le modalità ordinarie di compilazione.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.