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Risoluzione Agenzia Entrate n. 199 del 03.08.2009
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Interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Erogazioni liberali. Art. 46 della legge 20 maggio 1985, n. 222. Art. 10, comma 1, lettera i), del TUIR. Istituto centrale per il sostentamento del clero
Risoluzione Agenzia Entrate n. 199 del 03.08.2009Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 46 della legge 20 maggio 1985, n. 222 e dell'art. 10, comma 1, lettera i), del TUIR, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istituto centrale per il sostentamento del clero chiede di sapere se le erogazioni liberali in suo favore possano essere effettuate, ai fini della deducibilità dal reddito complessivo dell'erogante prevista dall'art. 46 della legge 20 maggio 1985, n. 222, anche tramite carta di credito ancorché tale modalità di versamento non sia contemplata tra quelle espressamente previste dal decreto del Ministro delle finanze del 12 dicembre 1988, emanato in attuazione del medesimo articolo 46 della legge n. 222 del 1985.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'INTERPELLANTE
L'istante ritiene che le erogazioni liberali effettuate in suo favore tramite carta di credito possano essere dedotte dai soggetti eroganti ai sensi dell'articolo 46 della legge 20 maggio 1985, n. 222, ancorché tale modalità di versamento non sia contemplata tra quelle espressamente previste dal decreto del Ministro delle Finanze del 12 dicembre 1988.
Secondo l'Istituto centrale per il sostentamento del clero occorre, infatti, tener conto dell'evoluzione tecnologica intervenuta successivamente all'emanazione del decreto del Ministro delle finanze del 12 dicembre 1988 nonché delle modalità previste per le erogazioni liberali in favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale dall'art.15, lettere i-bis) e i-quater), del TUIR.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare si rileva che l'istanza presentata dall'Istituto centrale per il sostentamento del clero è inammissibile, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, quale interpello ordinario di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 atteso che la fattispecie rappresentata non interessa direttamente l'interpellante nella veste di contribuente.
Si fornisce, pertanto, un parere nell'ambito della consulenza giuridica disciplinata dalla circolare n. 99 del 18 maggio 2000, non produttivo degli effetti tipici dell'interpello.
L'articolo 46 della legge 20 maggio 1985, n. 222 ha introdotto, al comma 1, a decorrere dal periodo d'imposta 1989, la possibilità per le persone fisiche di portare in deduzione dal proprio reddito complessivo "le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni (euro 1.032,91), a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana".
Il comma 2 del medesimo art. 46 della legge n. 222 del 1985 ha previsto che "le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze".
Con decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1988 è stato stabilito che le erogazioni liberali in denaro versate dalle persone fisiche a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana debbono risultare, ai fini della loro deduzione dal reddito complessivo fino all'importo di 1.032,91 euro, dai seguenti documenti:
1) bollettino di versamento in conto corrente postale intestato all'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
2) quietanza liberatoria rilasciata a nome dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana su appositi stampati predisposti e numerati da detto Istituto;
3) in caso di bonifico bancario a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, ricevuta rilasciata dall'azienda di credito al cliente attestante l'avvenuto accreditamento dell'importo dell'erogazione liberale, per detta causale, sul conto corrente bancario intestato all'Istituto centrale beneficiario.
L'art. 10, comma 1, lettera i), del TUIR, nel testo modificato dal D.L. n. 330 del 31 maggio 1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 473 del 27 luglio 1994, ha recepito il contenuto del richiamato art. 46 della legge n. 222 del 1985 (prevedendo la deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana fino all'importo di due milioni di lire (euro 1.032,91)) senza fornire ulteriori indicazioni circa le modalità di erogazione.
Ciò premesso, circa la possibilità che le erogazioni liberali a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana siano effettuate anche tramite carta di credito, in analogia alle erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettere i-bis) e i-quater), del TUIR, si osserva quanto segue.
L'utilizzo della carta di credito è stato previsto, unitamente ad altri sistemi di pagamento, quali carte di debito e prepagate, assegni bancari e circolari dall'articolo 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, per il versamento delle imposte scaturenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA.
Analoghe modalità di versamento (banca, ufficio postale e sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e cioè carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari) sono state previste dall'art. 15, lettere i-bis) e i-quater), del TUIR per l'effettuazione delle erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale.
I predetti sistemi di pagamento, che assicurano la tracciabilità del versamento al fine di facilitare i controlli e garantire l'effettività dei versamenti medesimi, trovano applicazione, come precisato nella circolare n. 39/E del 2005, anche in assenza di una specifica previsione normativa e in analogia a quanto previsto per la generalità delle erogazioni detraibili a favore delle ONLUS, anche per le erogazioni liberali disciplinate dall'art. 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, a favore delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.
Parimenti con le risoluzioni n. 133/E del 14 giugno 2007 e n. 96/E del 14 marzo 2009 è stato chiarito che le medesime modalità di versamento devono essere utilizzate, ai fini della fruizione dei relativi benefici fiscali, anche per le erogazioni liberali a favore, rispettivamente, di enti che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera h), del TUIR, e a favore delle organizzazioni non governative ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera g), del TUIR.
Le istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi 730/2009 e UNICO 2009, relativamente alle "modalità di versamento delle erogazioni", confermano la generale applicabilità degli anzidetti sistemi di versamento delle erogazioni liberali al fine della fruizione dei relativi benefici fiscali.
In particolare, le medesime istruzioni precisano che per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.
Tutto quanto sopra rappresentato, si ritiene che anche le erogazioni liberali a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero, pur in assenza di una espressa previsione normativa in materia, possano essere effettuate, ai fini della deducibilità dal reddito complessivo dell'erogante, tramite carta di credito.
Le Direzioni regionali e provinciali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.