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Risoluzione Agenzia Entrate n. 204 del 06.08.2009
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Interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap - Cuneo fiscale - Imprese che svolgono attività "regolamentata"- Articolo 11, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Risoluzione Agenzia Entrate n. 204 del 06.08.2009Quesito
ALFA s.r.l. è una società che ha per oggetto "l'attività di gestione dei servizi aeroportuali e di strutture connesse e di supporto a quelle del traffico aeroportuale e dei trasporti in genere" (articolo ... dello Statuto societario, approvato in data ... 2008 e allegato all'istanza d'interpello trasmessa).
La società è stata costituita in data ... 1999 dalla BETA S.p.A., socio di maggioranza (90 per cento delle quote di partecipazione) e dall'Automobile Club di ... (restante 10 per cento delle quote di partecipazione).
A far data dal ... 2008, ALFA s.r.l. risulta interamente controllata dall'unico socio, BETA S.p.A., titolare unica della concessione del Ministero dei Trasporti inerente la gestione dei servizi dell'Aerostazione di .... Con gli atti convenzionali del ... 1999, del ... 2001 e del ... 2007, BETA S.p.A. ha affidato in subconcessione ad ALFA la gestione di alcuni servizi relativi:
1.1 al controllo di sicurezza e vigilanza in ambito aeroportuale;
1.2 al controllo e sicurezza richiesti dai singoli vettori;
1.3 all'autoparcheggio custodito, a tempo e a lunga permanenza, ivi compresa l'attività di rimozione in sosta vietata;
1.4 all'autoparcheggio destinato a operatori rent a car sulla scorta del contratto stipulato tra BETA S.p.A. ed operatori rent a car;
1.5 alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, degli edifici e delle infrastrutture all'esterno dell'aerostazione (land-side);
1.6 alla cortesia e assistenza passeggeri: informazioni sui voli;
1.7 alla cortesia e assistenza passeggeri: servizio di organizzazione e manutenzione carrelli portabagagli (servizio cessato il ... 2008);
1.8 all'autoparcheggio per gli operatori aeroportuali ed Enti istituzionali.
Per i servizi di cui al punto 1.1 il corrispettivo viene dalle parti convenuto nella misura di euro 6 milioni ca. su base annua per l'anno 2006.
Per gli anni successivi, tale importo sarà proporzionalmente modificato in funzione delle variazioni di traffico dei passeggeri. A titolo di corrispettivo per l'affidamento dei servizi descritti ai punti 1.3 e 1.8, ALFA tratterrà una quota pari al 75 per cento degli incassi realizzati, versando in favore di BETA S.p.A. la restante quota del 25 per cento. I servizi di cui ai punti 1.5, 1.6 e 1.7 saranno remunerati sulla base dell'ammontare dei costi di gestione che ALFA affronterà per il loro espletamento, aumentati di una percentuale pari al 2 per cento a titolo di rimborso per spese generali e organizzative. Le parti convengono, inoltre, che nessun altro corrispettivo verrà riconosciuto ad ALFA per gli ulteriori servizi svolti, salva ogni diversa determinazione che dovesse essere stabilita alla fine di ogni esercizio in funzione dei costi sostenuti e documentati da ALFA (cfr. articolo ... dell'atto ricognitivo di subconcessione del ... 2007).
La problematica posta dall'istante concerne la corretta applicazione delle deduzioni previste, ai fini IRAP, dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) 3) e 4) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (di seguito, decreto IRAP).
I dubbi interpretativi riguardano, in particolare, la previsione normativa contenuta nel menzionato articolo 11 secondo cui sono escluse dall'agevolazione le "...imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti...".
L'istante chiede di sapere se, in veste di subconcessionaria, possa beneficiare delle deduzioni IRAP di cui al richiamato art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2), 3) e 4), del decreto IRAP.Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
La società interpellante ritiene di poter fruire delle deduzioni IRAP sul cuneo fiscale, in quanto non ricorrerebbero, nel caso di specie, i due criteri posti dall'articolo 11 del decreto IRAP, ai fini della individuazione delle imprese operanti in concessione e a tariffa nel settore dei pubblici servizi (cc.dd. public utilities) escluse, per espresso dettato normativo, dalle agevolazioni in esame.
Ed infatti, i rapporti intercorrenti tra la società istante, affidataria dei servizi aeroportuali, e la società concedente sarebbero regolati da un contratto di servizi e non da un atto amministrativo di natura concessoria. Inoltre, i corrispettivi previsti relativamente alle attività espletate risulterebbero determinati dalle parti contraenti in piena autonomia negoziale e non assumerebbero la natura di tariffa nel senso indicato dalla circolare n. 61/E del 19 novembre 2007.
L'istante ritiene, pertanto, applicabili nella determinazione della propria base imponibile IRAP le deduzioni introdotte dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), in quanto non svolgerebbe attività "regolamentata" nel senso specificato dalla norma in esame.Parere della Direzione
In ordine alla portata applicativa delle disposizioni IRAP sul cuneo fiscale e ai criteri di esclusione posti dalla norma (attività "regolamentate" svolte in concessione e a tariffa nel settore dei pubblici servizi), si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 61/E del 2007 e, successivamente, con le risoluzioni nn. 423 del 5 novembre 2008, 428, 429 e 430 del 10 novembre 2008.
Nei documenti di prassi citati, è stata, infatti, accolta, conformemente all'orientamento espresso al riguardo dal Dipartimento delle Finanze, una definizione ampia di concessione, dovendosi ritenere che la stessa ricorra in tutte le ipotesi in cui vi sia un'effettiva traslazione di funzioni di pubblico interesse da un soggetto pubblico ad un operatore privato. La natura concessoria del rapporto, prescinde, dunque, dalla qualificazione formale (c.d. nomen iuris) dell'atto con il quale l'affidamento del servizio pubblico è posto in essere.
Tali considerazioni mantengono la loro validità anche ai fini che qui interessano, sebbene si versi in tal caso nella peculiare ipotesi in cui l'atto di affidamento interviene non tra un ente pubblico e un soggetto privato, ma tra due operatori privati. Risulta, infatti, che BETA S.p.A., gestore dei servizi dell'Aeroporto di ... a seguito di atto convenzionale quarantennale, con distinti atti di affidamento in subconcessione, ha commissionato alla propria controllata, ALFA, la gestione di alcuni servizi aeroportuali, ivi compresi quelli inerenti la gestione dei parcheggi all'interno dell'area aeroportuale e la rimozione dei veicoli in sosta vietata. Ancorché sotto il profilo formale le due società si configurino come entità giuridiche separate, è di tutta evidenza che, sotto il profilo sostanziale, ALFA, operando sotto la direzione, la vigilanza e il controllo diretto di BETA S.p.A, costituisca una sorta di longa manus e si atteggi a mera articolazione interna della stessa. Si ritiene, pertanto, che non possa essere disconosciuta la natura concessoria del rapporto sussistente tra le parti per il solo fatto che l'atto di affidamento intervenga, nel caso di specie, tra due soggetti privati e non veda il coinvolgimento diretto di una pubblica amministrazione.
Anche con riferimento all'ulteriore criterio di esclusione posto dalla norma (attività remunerata mediante tariffa), non si condivide la tesi dell'istante, diretta a negare la natura tariffaria dei corrispettivi percepiti in ragione della libera determinazione tra le parti. Si ricorda che, come precisato nella circolare n. 61/E, la tariffa è il prezzo fissato o regolamentato, in assenza di libero mercato, in misura tale da garantire al gestore del servizio il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento realizzato e della connessa gestione. Ora, che nel caso di specie si versi in ipotesi di attività remunerate mediante tariffa è confermato dagli atti di affidamento in subconcessione intervenuti tra le parti. Nell'atto convenzionale del ... 1999, all'articolo ..., si legge, infatti, che: "La subconcessionaria si obbliga ad adeguarsi a tutte le prescrizioni che verranno impartite da BETA e dall'Autorità competente e ad osservarle scrupolosamente. Circa l'uso del parcheggio e delle attrezzature connesse, nonché delle aree esterne ed in generale relativamente a tutti i servizi di cui al precedente art. ..., ALFA s.r.l. si impegna ad applicare tariffe concordate con BETA ed approvate dai Competenti Organi Ministeriali". Il successivo articolo ... dispone, inoltre, che: "BETA, in considerazione del particolare servizio reso all'utenza aeroportuale dalla subconcessionaria, si riserva un costante potere di vigilanza e di controllo sulla efficienza del servizio stesso e sull'attività gestionale, nonchè sulle tariffe applicate e sui servizi che dovranno essere sempre resi in maniera ottimale ed ininterrottamente" (previsione ribadita nell'articolo ... dell'atto convenzionale del ... 2001).
Appare evidente, da quanto sopra considerato, che la società istante, quale subconcessionaria per la gestione dei servizi aeroportuali di ..., svolga attività "regolamentata" riconducibile tra quelle indicate nell'articolo 11 del decreto IRAP e sia, quindi, esclusa, dalla fruizione delle deduzioni IRAP sul cuneo fiscale e contributivo.
Le Direzioni regionali e provinciali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.