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Risoluzione Agenzia Entrate n. 205 del 06.08.2009
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Interpello ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000- transazione- retrocessione di beni alla curatela - trattamento fiscale ai fini Iva
Risoluzione Agenzia Entrate n. 205 del 06.08.2009Con la richiesta di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'istante, in qualità di liquidatore della società "Alfa s.r.l." posta in liquidazione in data ...2007, fa presente quanto segue.
Nel corso dell'anno d'imposta 2005, la società ha acquistato beni strumentali presso la società "Beta srl" (che a sua volta li aveva acquistati dalla società "Gamma") per un ammontare imponibile di 101.315 euro e IVA pari a 20.263 euro, regolarmente portata in detrazione in sede di liquidazione periodica.
Successivamente, nel corso del medesimo anno d'imposta 2005, Alfa, a causa esigenze tecniche di produzione, ha restituito mediante regolare emissione di fattura a Beta una parte dei beni presso questa acquistati, per un imponibile di euro 22.855, più IVA pari a euro 4.571.
In seguito all'intervenuto fallimento della società Gamma, la curatela fallimentare aveva chiesto nel 2007 l'estensione del fallimento alle società Alfa e Beta e l'inefficacia o la simulazione della vendita a quest'ultime dei beni della Gamma. Nel corso del giudizio, tuttavia, il curatore della società Gamma e le società Alfa e Beta sono pervenute, previa autorizzazione del giudice, ad una transazione.
In base all'accordo transattivo, tra l'altro, Beta è tenuta a versare 1.500 euro a titolo di risarcimento del danno, mentre Alfa deve restituire alla curatela i beni già appartenenti alla società Gamma e in suo possesso, salvo la possibilità di utilizzarli, nelle more della restituzione, dietro pagamento di un canone di 500 euro mensili.
Ciò premesso, la società istante chiede di conoscere il trattamento fiscale da riservare, ai fini dell'Iva, all'operazione di retrocessione dei beni alla curatela della società Gamma.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
Secondo l'istante, è corretto determinare l'Iva a debito della società Alfa nei confronti dell'Erario attraverso la somma algebrica di:
- Iva a credito per l'originario acquisto di beni dalla società Beta, effettuato nel periodo d'imposta 2005;
- Iva a debito per la cessione/restituzione a Beta di una parte dei beni oggetto del precedente acquisto.
Pertanto, l'istante ritiene di dover emettere una fattura per un imponibile di 78.460 euro e Iva di 15.692 euro, al netto, quindi, dell'ammontare imponibile e l'Iva dei beni oggetto di retrocessione alla società Beta.PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Dalla documentazione integrativa prodotta dalla società Alfa, si evince che nel quadro dell'accordo transattivo concluso, la società istante si impegna a restituire a titolo gratuito alla curatela del fallimento relativo alla società Gamma i beni strumentali a suo tempo ceduti da quest'ultima società alla società Beta e successivamente acquistati dalla società istante.
Per quanto riguarda il trattamento IVA da riservare alla predetta cessione gratuita che costituisce l'oggetto del quesito proposto, si fa presente che l'operazione deve esser assoggettata regolarmente a tributo ai sensi dell'art. 2, secondo comma, n. 4, del d.P.R. n. 633 del 1972. Quale base imponibile deve essere assunto il valore normale dei beni trasferiti, in virtù del disposto dell'art. 13, secondo comma, lettera c) del richiamato d.P.R. n. 633 del 1972.
Trattandosi di cessione gratuita, l'esercizio della rivalsa ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. n. 633 del 1972 non è obbligatorio. Ove la rivalsa fosse esercitata, peraltro, la curatela del fallimento Gamma avrebbe il diritto di computare in detrazione l'importo pagato in relazione all'operazione in discorso.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.