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Risoluzione Agenzia Entrate n. 208 del 10.08.2009
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Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, attraverso il modello F24, del credito d'imposta corrispondente a una quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009, in favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci - articolo 15, comma 8-septies, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
Risoluzione Agenzia Entrate n. 208 del 10.08.2009L'articolo 15, comma 8-septies, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha previsto la concessione di un credito d'imposta corrispondente ad una quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate posseduto ed utilizzato per attività autorizzata di autotrasporto merci.
La norma conferma per il 2009 l'agevolazione per l'autotrasporto disposta per il 2008 dall'articolo 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alla quale il successivo comma 27 demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la determinazione della misura del credito d'imposta, tenendo conto del numero degli aventi diritto, nonché l'emanazione di eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa.
Al riguardo, con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 6 agosto 2009 è stata determinata la misura del credito d'imposta.
Il credito d'imposta è fruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni.
A tal fine si istituisce il seguente codice tributo:
- "6819", denominato "Credito d'imposta corrispondente a una quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009, in favore delle imprese di autotrasporto - art. 15, c. 8-septies, d.l. 1/07/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102".
Il codice tributo è esposto nella sezione erario del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero nella colonna "importi a debito versati", per la restituzione comprensiva di interessi, nei casi di ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il campo "anno di riferimento" è valorizzato, nel formato "AAAA", con l'anno "2009", per il quale il credito è concesso.