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Risoluzione Agenzia Entrate n. 218 del 12.08.2009
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Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - acquisto di preparazioni galeniche - certificazione della spesa sostenuta - art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir
Risoluzione Agenzia Entrate n. 218 del 12.08.2009QUESITO
L'istante ha acquistato delle preparazioni galeniche, certa di poter beneficiare della detrazione d'imposta prevista per l'acquisto di medicinali, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir.
Gli scontrini fiscali che documentano la spesa risultano privi però di alcune delle specificazioni espressamente richieste dalla norma agevolativa sopra citata, quali la natura e la qualità delle preparazioni acquistate, e il codice fiscale del destinatario del farmaco.
Al riguardo, è stato fatto presente all'istante che gli strumenti elettronici in dotazione delle farmacie consentono l'emissione di scontrini fiscali "parlanti" solo per medicinali già confezionati.
Ciò in quanto l'individuazione della natura e della qualità dei prodotti venduti avviene mediante lettura ottica del codice a barre apposto sulle singole confezioni.
Tenuto conto delle difficoltà incontrate dai farmacisti nel riportare la natura e la qualità delle preparazioni galeniche sugli scontrini fiscali, l'istante chiede di sapere se possa comunque beneficiare della detrazione d'imposta di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir per le spese sanitarie sostenute.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante, constatata la difficoltà da parte dei farmacisti di rilasciare scontrini fiscali contenenti natura e qualità delle preparazioni galeniche, ritiene di poter beneficiare della detrazione d'imposta di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir, anche se la spesa sostenuta risulta certificata da scontrini fiscali "non parlanti".PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir, così come modificato dall'art. 1, comma 28, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), dispone che la detrazione d'imposta prevista, ai fini dell'Irpef, per l'acquisto di medicinali spetta a condizione la spesa sia "certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario".
In merito ai requisiti informativi che i documenti di spesa sopra citati devono soddisfare, la scrivente ha fornito chiarimenti con risoluzione 5 luglio 2007, n. 156.
In particolare, col predetto documento di prassi è stato precisato che per quanto concerne lo specifico requisito dell'indicazione della natura del prodotto acquistato, si ritiene sufficiente che il documento di spesa rechi la dizione generica di "farmaco" o di "medicinale", mentre, per quanto attiene all'indicazione della qualità del prodotto acquistato, è necessario che il documento di spesa riporti la denominazione del farmaco.
La menzione delle predette specificazioni consente di individuare esattamente il bene oggetto della cessione, e, conseguentemente, di escludere dal beneficio della detrazione l'acquisto di prodotti attinenti ad altre categorie merceologiche disponibili in farmacia.
I predetti obblighi documentali devono essere soddisfatti anche nell'ipotesi cui si intenda beneficiare della detrazione d'imposta di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir per l'acquisto di medicinali preparati in farmacia.
Anche per questa tipologia di medicinali, come per quella dei medicinali di origine industriale, è necessario quindi che la spesa sostenuta sia certificata con documenti contenenti natura, qualità e quantità delle preparazioni galeniche acquistate, e codice fiscale del destinatario delle stesse.
In merito alle possibili difficoltà che i farmacisti possono incontrare nell'emettere scontrini fiscali "parlanti" per medicinali privi del codice a barre, si rammenta che è sempre possibile ricorrere all'emissione di fattura.
Tale modalità di certificazione è, infatti, prevista espressamente dall'art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir quale alternativa allo scontrino fiscale "parlante".
In relazione alla fattispecie in esame, si ritiene, pertanto, che il farmacista, ove incontri delle difficoltà nel riportare la natura e la qualità delle preparazioni galeniche sullo scontrino fiscale, possa emettere fattura riportando per l'indicazione della natura del prodotto venduto la dicitura "farmaco" o "medicinale" e per la qualità dello stesso la dicitura "preparazione galenica".
Resta fermo che, per poter beneficiare del diritto alla detrazione d'imposta in discorso, dovranno risultare in fattura anche la quantità di prodotto acquistato e il codice fiscale del destinatario dello stesso.
Considerato quanto sopra, si ritiene che l'istante, non essendo in possesso di documenti di spesa che soddisfino i requisiti informativi richiesti dall'art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir, non possa beneficiare della detrazione d'imposta in discorso.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.