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Risoluzione Agenzia Entrate n. 219 del 12.08.2009
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Istanza di interpello - Attestato di registrazione dei contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili e di pesca marittima - Tributi speciali
Risoluzione Agenzia Entrate n. 219 del 12.08.2009Quesito
L'Ufficio della Capitaneria di Porto di ... "...al fine di dare una puntuale applicazione della vigente normativa in materia tributaria e uniformità di comportamento..." ha chiesto "...chiarimenti sulla legittimità dell'applicazione del tributo speciale pari a euro 4,13..." alla registrazione dei contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi da pesca e mercantili.Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
In merito al quesito posto, non è stata fornita alcuna soluzione interpretativa.Parere dell'Agenzia delle Entrate
Il decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione" all'articolo 9-quater stabilisce che "A tutti i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, del decreto legge 30 settembre 1994 n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 ...".
L'articolo 2-undecies, comma 2, del decreto legge n. 564 del 1994, concernente "Disposizioni urgenti in materia fiscale", stabilisce l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro per i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima "...ancorché, per disposizioni di legge, siano soggetti a registrazione e redatti in forma pubblica".
L'articolo 16 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di seguito TUR) stabilisce le modalità di esecuzione della registrazione e, in particolare, il comma 4 dello stesso articolo prevede che "L'ufficio in calce o a margine degli originali e delle copie dell'atto (...), annota la data e il numero della registrazione (...); l'annotazione dell'avvenuta registrazione deve essere fatta anche sugli atti eventualmente allegati".
Tale annotazione assume aspetti peculiari qualora, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge 20 novembre 2000, n. 340, venga prodotta per la registrazione una copia certificata conforme dal pubblico ufficiale presso il quale è depositato l'atto.
Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria, con la circolare del 6 dicembre 2000, n. 226, ha precisato che, a seguito della formalità eseguita, i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria rilasciano un attestato di registrazione contenente i dati identificativi del pubblico ufficiale depositario, i dati identificativi dell'atto registrato, nonché i dati relativi al pagamento dei tributi dovuti.
L'attestato di registrazione sostituisce gli adempimenti posti a carico dell'Ufficio dall'articolo 16, comma 4, del TUR.
Quanto sopra premesso, si osserva che le attestazioni di cui sopra costituiscono il presupposto oggettivo per l'applicazione dei tributi speciali disciplinati dal DPR 26 ottobre 1972, n. 648 (Riordinamento dei fondi di previdenza e armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali), atteso che il titolo II, punto 2, della tabella allegata al DPR n. 648 del 1972, prevede il pagamento dei suddetti tributi per le "... attestazioni di qualsiasi specie...".
Il pagamento del tributo speciale, pertanto, è dovuto sia allorché l'Ufficio attesta la data e il numero di registrazione, nonché la somma riscossa, sull'originale depositato in Ufficio per la registrazione, sia qualora detta attestazione avvenga su una copia dello stesso.
Si precisa altresì che la nota al titolo II della tabella A annessa al citato DPR n. 648 del 1972 stabilisce espressamente, che "L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali (...) viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge". Nella fattispecie in esame non ricorrono i presupposti per l'applicazione di alcuna norma esentativa, posto che la previsione dell'articolo 2-undecies, comma 2, del decreto legge n. 564 del 1994 riguarda esclusivamente l'imposta di bollo e di registro.
A tal riguardo si rileva che le norme di carattere eccezionale, quali sono quelle che introducono agevolazioni od esenzioni, esigono un'esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione. Esse non consentono "...interpretazioni analogica o estensiva (...) con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l'ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa" (cfr. Corte di Cassazione, sez. V, 7 maggio 2008, n. 11106).
In conclusione, le attestazioni effettuate dagli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate in sede di registrazione dei contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi da pesca e mercantili costituiscono il presupposto per l'applicazione dei tributi speciali di cui al titolo II, punto 2, della tabella allegata al DPR n. 648 del 1972.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.